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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4741 |
a) la valorizzazione del servizio prestato per l'attribuzione dello stipendio da colonnello o da generale di brigata, nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Tale sistema è già applicato agli ufficiali delle Forze armate a nomina diretta per effetto dell'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86;
b) l'adeguamento della misura dell'indennità pensionabile prevista nei confronti dei dirigenti delle Forze di polizia, rapportando l'assegno agli incrementi delle indennità operative in conseguenza delle modifiche introdotte dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002.
Ci si augura che tale proposta di legge, considerata l'attenzione manifestata da parte dell'intero Parlamento nei confronti della condizione delle Forze armate e delle Forze di polizia, possa trovare una rapida approvazione al fine di colmare un vuoto normativo ed economico che impedisce la piena e completa attuazione della legge 30 dicembre 2002, n. 295.
1. In favore di colonnelli, generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica si applicano, con le stesse decorrenze e modalità, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure giornaliere riportate nella tabella 1 allegata alla presente legge, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie e le aspettative, l'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, il buono pasto e gli asili nido, la proroga della concessione degli alloggi nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2004, le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si applicano, con le stesse decorrenze e modalità ivi stabilite, ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive modificazioni.
1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3:
1) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) in favore degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno maturato 21 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito è attribuito il trattamento economico spettante al colonnello con le relative modalità di determinazione e progressione economica»;
2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) in favore degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno maturato 31 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito è attribuito il trattamento economico spettante al generale di brigata con le relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224»;
c) al comma 3-bis, dopo le parole: «per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante» sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano maturato 19 anni e 29 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito»;
d) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
«3-bis.1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, il trattamento di cui al comma 3-bis è determinato con i criteri di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni».
2. Al comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al medesimo personale
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, le misure dell'indennità mensile pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia in vigore alla predetta data sono incrementate del 6 per cento.
1. Al personale che matura il diritto al conseguimento degli istituti previsti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1o gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede annualmente ad accertare e rendere pubblico l'eventuale esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 5, ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2004 e in 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
Tabella 1
(articolo 1, comma 1)
Grado |
| Tenente Generale | 185,00
| 370,00
| Maggior Generale | 160,00
| 320,00
| Brigadiere Generale | 150,00
| 300,00
| Colonnello | 125,00
| 250,00
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Tabella 2
(articolo 1, comma 3)
Grado |
| Generale di Corpo d'Armata | 185,00
| 370,00
| Generale di divisione | 160,00
| 320,00
| Generale di brigata | 150,00
| 300,00
| Colonnello | 125,00
| 250,00
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