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PDL 4741

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4741




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOLINARI, SANTINO ADAMO LODDO, MARINI, TANONI

Disposizioni per la piena armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Presentata il 24 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 30 dicembre 2002, n. 295, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia» dopo molti anni ha consentito di equiparare le disposizioni in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate con i funzionari delle Forze di polizia.
      La legge n. 295 del 2002 però non ha potuto tenere conto delle diverse disposizioni che interessano il comparto difesa e sicurezza e delle norme introdotte in favore dei quadri non direttivi mediante gli strumenti della contrattazione. Con il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono state previste disposizioni anche sotto il profilo economico da estendere al personale dirigente mediante specifico provvedimento legislativo.
      La presente proposta di legge estende al personale dirigente non contrattualizzato del comparto sicurezza, le disposizioni contenute nei citati decreti del Presidente della Repubblica n. 163 e n. 164 del 2002 dando luogo alla previsione dello specifico provvedimento legislativo di attuazione. Quello che si rischia di determinare è appunto una cesura tra il quadro normativo, economico e giuridico del personale dirigente e quello non dirigente
 

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con il rischio di discriminazioni pesanti e non utili alla armonizzazione dei trattamenti.
      Del resto, non si tratterebbe neppure di una iniziativa nuova ma troverebbe un precedente in alcuni rinnovi contrattuali previsti, ad esempio, dal decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonché dalle leggi 28 marzo 1997, n. 85, e 30 novembre 2000, n. 356.
      Gli obiettivi della presente proposta di legge sono:

          a) la valorizzazione del servizio prestato per l'attribuzione dello stipendio da colonnello o da generale di brigata, nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Tale sistema è già applicato agli ufficiali delle Forze armate a nomina diretta per effetto dell'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86;

          b) l'adeguamento della misura dell'indennità pensionabile prevista nei confronti dei dirigenti delle Forze di polizia, rapportando l'assegno agli incrementi delle indennità operative in conseguenza delle modifiche introdotte dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002.
      Ci si augura che tale proposta di legge, considerata l'attenzione manifestata da parte dell'intero Parlamento nei confronti della condizione delle Forze armate e delle Forze di polizia, possa trovare una rapida approvazione al fine di colmare un vuoto normativo ed economico che impedisce la piena e completa attuazione della legge 30 dicembre 2002, n. 295.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Estensione al personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia dei contenuti giuridici e economici oggetto di provvedimenti di concertazione).

      1. In favore di colonnelli, generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica si applicano, con le stesse decorrenze e modalità, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure giornaliere riportate nella tabella 1 allegata alla presente legge, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie e le aspettative, l'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, il buono pasto e gli asili nido, la proroga della concessione degli alloggi nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2004, le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139.
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si applicano, con le stesse decorrenze e modalità ivi stabilite, ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive modificazioni.

 

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      3. Ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate si applicano, con le stesse decorrenze e modalità ivi stabilite, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure giornaliere riportate nella tabella 2 allegata alla presente legge, l'indennità di presenza notturna e festiva, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di 90 euro per i primi dirigenti e gradi equiparati e di 85 euro per i dirigenti superiori e gradi equiparati, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie e le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, le relazioni sindacali, il buono pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e legale nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2004, le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva, di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140.
      4. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356.

Art. 2.
(Armonizzazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dirigenziale nei confronti degli ufficiali delle Forze armate e dei funzionari delle Forze di polizia).

      1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è abrogato;

 

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          b) al comma 3:

              1) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

      «a-bis) in favore degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno maturato 21 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito è attribuito il trattamento economico spettante al colonnello con le relative modalità di determinazione e progressione economica»;

              2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

      «b-bis) in favore degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno maturato 31 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito è attribuito il trattamento economico spettante al generale di brigata con le relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224»;

          c) al comma 3-bis, dopo le parole: «per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante» sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano maturato 19 anni e 29 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito»;

          d) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

      «3-bis.1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, il trattamento di cui al comma 3-bis è determinato con i criteri di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni».

      2. Al comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al medesimo personale

 

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destinatario del trattamento di cui al comma 1».
      3. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è abrogato.

Art. 3.
(Indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, le misure dell'indennità mensile pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia in vigore alla predetta data sono incrementate del 6 per cento.

Art. 4.
(Clausola di salvaguardia).

      1. Al personale che matura il diritto al conseguimento degli istituti previsti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1o gennaio dell'anno successivo.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede annualmente ad accertare e rendere pubblico l'eventuale esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 5, ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2004 e in 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

 

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bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

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Tabella 1

(articolo 1, comma 1)

INDENNITÀ SOSTITUTIVA (in euro)

Forze Armate

Grado

Lunedì-Venerdì

Sabato, Domenica
e festivi

Tenente Generale185,00

370,00

Maggior Generale160,00

320,00

Brigadiere Generale150,00

300,00

Colonnello125,00

250,00

Tabella 2

(articolo 1, comma 3)

INDENNITÀ SOSTITUTIVA (in euro)

Forze di polizia ad ordinamento militare

Grado

Lunedì-Venerdì

Sabato, Domenica
e festivi

Generale di Corpo d'Armata185,00

370,00

Generale di divisione160,00

320,00

Generale di brigata150,00

300,00

Colonnello125,00

250,00



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