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PDL 4783

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4783




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BALLAMAN, STUCCHI, BRICOLO

Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa

Presentata il 4 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - In materia doganale il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, stabilisce la normativa comunitaria adottata da tutti i Paesi membri. In particolare l'articolo 167 prevede che gli Stati membri possano destinare alcune parti del territorio doganale della comunità a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi.
      In Italia sono già operativi territori extradoganali, zone franche e depositi franchi. I più noti sono Campione d'Italia, Livigno, parte della provincia di Gorizia, le acque nazionali del lago di Lugano, le zone franche per i regimi speciali riconosciuti nei comuni limitrofi di Gorizia e in Valle d'Aosta.
      Più di recente, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna (di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948), con decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, sono state istituite zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax e in altri porti o aree industriali ad essi funzionalmente collegate e collegabili.
      Per le caratteristiche che contraddistinguono i territori nominati, ovvero posizione di confine e città marittime di rilevante importanza per il traffico con l'estero, i medesimi sono riconosciuti territori extra-doganali.
      In taluni casi ai medesimi territori è riconosciuto un regime fiscale agevolato per prodotti di prima necessità per il consumo interno dei residenti, proprio per la posizione di confine con uno o più Paesi esteri.
      La presente proposta di legge intende riconoscere come zona franca anche il
 

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territorio del comune di Lampedusa e Linosa.
      Tali isole distano dalla costa siciliana 205 chilometri e sono situate a 113 chilometri dalla Tunisa. Territorialmente appartengono allo Stato italiano, ma a causa della distanza vivono in uno stato di gravissimo isolamento non alleviato dagli scarsi e costosi collegamenti aerei, soprattutto nelle stagioni non turistiche, e dai lunghi e difficoltosi collegamenti marittimi.
      Le isole in questione hanno una superficie di 20 chilometri e hanno un unico centro abitato, Lampedusa, posto in una insenatura della costa sud orientale.
      L'isola non ha per conformazione geografica possibilità di espansione di trasporto commerciale e marittimo in quanto la costa alta e frastagliata non consente il sorgente di porti.
      Dunque dal punto di vista doganale non necessiterebbe il riconoscimento di porto franco ai fini dello sviluppo di attività di transito, di lavorazione di merci e di deposito doganale.
      Considerato l'isolamento in cui vive la scarsa popolazione e la vicinanza più ad uno Stato estero che alla nazione di appartenenza, si ritiene opportuno il riconoscimento di un regime fiscale agevolato sul consumo di alcuni prodotti considerati di prima necessità per offrire un sostegno economico alla popolazione residente.
      L'articolo 1 della proposta di legge definisce il comune di Lampedusa e Linosa zona franca e stabilisce, al comma 2, un regime fiscale agevolato su alcuni beni indicati, ovviamente in numero contingentato.
      Nel caso specifico le esenzioni previste non possono essere le medesime vigenti per la Valle d'Aosta o per i territori della provincia di Gorizia, in quanto il comune di Lampedusa e Linosa appartiene alla regione Sicilia, il cui statuto speciale riserva la gran parte delle entrate tributarie alla regione stessa.
      Pertanto, con legge statale si può solo intervenire sulla riduzione delle imposte spettanti all'erario e individuate con il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.
      Per i motivi suddetti sono stati esclusi dal regime agevolato i dazi doganali, l'imposta sul consumo del caffè, l'imposta sul consumo del cacao naturale, delle bucce e pellicole di cacao e burro di cacao e le sovrimposte di confine.
      Si auspica che la finalità della proposta di legge di agevolare la popolazione di Lampedusa e Linosa sia fatta propria anche dalla regione Sicilia, alla quale si demanda l'iniziativa di adottare l'esenzione dalle imposte di propria spettanza applicate ai prodotti indicati, consumati dalla popolazione locale.
      Tale iniziativa non risolve il grave isolamento in cui vivono questi concittadini, ma in qualche modo appare doveroso a tutti noi venire incontro alle tante difficoltà che ciò comporta, con un gesto di attenzione quale vuole essere l'approvazione di questa proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della zona franca
di Lampedusa e Linosa).

      1. Il territorio del comune di Lampedusa e Linosa è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla regione Sicilia, individuate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca.
      2. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca costituito ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

          a) tabacchi;

          b) spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche;

          c) birra;

          d) zucchero;

          e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;

          f) olio di semi;

          g) olii vegetali liquidi;

          h) tè;

          i) surrogati del caffè;

          l) benzina;

          m) gasolio;

          n) petrolio;

 

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          o) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;

          p) olio lubrificante.

      3. Le quantità contingentate dei prodotti di cui al comma 2 sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato previsto dal citato comma 2.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, fissato in 1.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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