Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4708

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4708




 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale degli enti previdenziali

Presentata il 17 febbraio 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il personale degli enti previdenziali (Istituto nazionale della previdenza sociale, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, eccetera) era destinatario di un trattamento di previdenza costituito da una pensione integrativa delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
      Tale trattamento era erogato da un apposito fondo istituito presso gli enti di appartenenza.
      Ai sensi dell'articolo 24 dei regolamenti deliberati dai singoli enti e approvati con decreto interministeriale, la pensione diretta veniva calcolata in modo che il suo ammontare, sommato a quello dell'analoga prestazione a carico dell'assicurazione obbligatoria, raggiungesse un importo pensionistico complessivo pari a tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione spettante per quanti erano gli anni di servizio utili fino ad un massimo di quaranta.
      Il successivo articolo 30 dei medesimi regolamenti stabiliva inoltre (cosiddetta «clausola oro») che, ove con provvedimenti di carattere generale fossero apportate variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale in servizio, le pensioni a carico del fondo in corso di godimento avrebbero dovuto essere riliquidate, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della cessazione dal servizio.
      Egualmente si prevedeva una riliquidazione della pensione integrativa per i casi in cui fosse intervenuta una variazione nella misura della pensione dell'assicurazione
 

Pag. 2

obbligatoria percepita dal singolo interessato.
      Nei menzionati regolamenti era altresì riconosciuta la facoltà degli interessati di chiedere la liquidazione in capitale di una aliquota, non superiore al 20 per cento, del trattamento complessivo di pensione, tale che la sua misura, al momento della liquidazione, non superasse quella della pensione integrativa diretta spettante alla stessa data.
      Molti ex dipendenti hanno esercitato tale facoltà ottenendo la capitalizzazione di un certo importo.
      Per effetto della dinamica prevista dall'articolo 30 citato («clausola oro») è avvenuto poi che la quota capitalizzata assumesse nel tempo proporzioni ben diverse con la conseguenza che ciò che doveva costituire un beneficio per i lavoratori si è tradotto in un danno di enorme rilevanza, i cui effetti negativi continuano a prodursi ancora oggi, a distanza di molti anni dal collocamento a riposo.
      Premesso che le disposizioni regolamentari menzionate - concernenti la facoltà di capitalizzare una quota del trattamento pensionistico e il diritto alla riliquidazione della pensione integrativa - sono state abrogate con interventi legislativi della fine degli anni '90 e che gli stessi fondi integrativi sono stati soppressi con l'articolo 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (che ha posto a carico degli enti gli oneri relativi all'erogazione dei trattamenti maturati), resta irrisolta la situazione degli ex dipendenti che avevano capitalizzato una quota della loro pensione.
      Si propone ora di adottare una norma con la quale si consente di ripristinare la pensione integrativa nella sua interezza, dopo che l'importo, a suo tempo capitalizzato, sia stato integralmente recuperato dagli enti per effetto della mancata erogazione della quota congelata.
      Tale previsione, che non comporta danni economici per gli enti, porrebbe rimedio ad una evidente situazione di iniquità, congelandone gli effetti perversi per il futuro.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.

      1. Al personale a rapporto di impiego degli enti previdenziali disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, destinatario, a seguito del collocamento a riposo, di trattamento pensionistico integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che ha esercitato la facoltà di liquidare in capitale un'aliquota non superiore al 20 per cento del trattamento complessivo di pensione, è riconosciuto il diritto alla corresponsione della pensione integrativa nella sua interezza con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ove l'importo a suo tempo capitalizzato, maggiorato degli interessi legali a tale data, sia stato totalmente recuperato a favore degli enti erogatori. Il medesimo diritto è riconosciuto al personale collocato a riposo a decorrere dalla data in cui tale recupero si verificherà.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su