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PDL 4688

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4688



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario

Presentata il 10 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario continua, ancora oggi, ad essere incentrata sulla figura della più alta carica dell'ufficio requirente, sia presso la Suprema Corte di Cassazione sia presso le singole corti d'appello: è del tutto evidente che il Procuratore Generale, soggetto che rappresenta la potestà punitiva dello Stato, non può non offrire, nel riferire sull'amministrazione della giustizia, il particolare punto di vista di chi, da un lato, è preposto ad esercitare, peraltro obbligatoriamente, l'azione penale (attività di parte, seppure pubblica) e, dall'altro, a salvaguardare la pretesa punitiva dello Stato.
      La cerimonia, così impostata, oltre a risultare poco incisiva ai fini di una corretta rappresentazione dello stato generale e locale dell'amministrazione della giustizia, rischia quindi anche di risultare, al di là delle intenzioni dei singoli e della oggettività dei dati statistici, imperniata su una relazione che, sul tema, riflette la particolare visuale di chi rappresenta la pubblica accusa e non, invece, del massimo organo giudicante, necessariamente al di sopra delle parti; e ciò sia a livello nazionale che a livello di circoscrizione della singola corte d'appello.
      È certo anacronistico il fatto che, ancora oggi, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario debba vedere espresse, nelle parole del rappresentante dell'accusa, le «ragioni della giustizia»; un retaggio di un rito inquisitorio che non faceva distinzioni tra pubblico ministero e giudice, e nel quale il pubblico ministero era il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria.
      L'occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dovrebbe, invece, costituire un importante momento di riflessione sui temi della giustizia e, in particolare,
 

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dovrebbe consentire un confronto approfondito al fine di programmare l'attività giudiziaria per il nuovo anno; un confronto che dovrebbe vedere, quale principale «protagonista», un soggetto al di sopra delle parti processuali (e, quindi, un giudice) e non un rappresentante della pubblica accusa, al quale - indubitabilmente - dovrebbero seguire le considerazioni sullo stato della giustizia, e le eventuali proposte per un suo miglioramento, da parte degli altri soggetti processuali e di altri operatori del diritto, nonché di chi si occupa, anche a livello organizzativo, del funzionamento dell'amministrazione della giustizia.
      Una revisione in tale senso dei soggetti attualmente autorizzati a riferire nelle assemblee della Corte di Cassazione e delle corti d'appello sull'amministrazione della giustizia, consentirebbe un bilancio più «imparziale» rispetto anche all'effettiva attuazione e all'efficacia delle riforme ordinamentali e processuali entrate in vigore nel corso dell'anno.
      La presente proposta di legge è tesa, quindi, a sostituire l'articolo 88 (e, conseguentemente, anche l'articolo 86) e a modificare l'articolo 89 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e, in particolare, a modificare la previsione riguardante chi debba fare la relazione principale all'inizio del nuovo anno giudiziario e chi debba intervenire, con il proprio contributo, in merito alla situazione della giustizia, all'analisi delle riforme approvate e di quelle necessarie per rendere l'amministrazione della stessa più efficiente sotto ogni profilo (celerità, garanzie, efficienza).
      Con la presente proposta di legge si prevede che, presso la Corte di Cassazione, la relazione venga tenuta dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, con il successivo intervento del Procuratore Generale, del presidente del Consiglio nazionale forense, del Ministro della giustizia o di un suo rappresentante, e di un componente del Consiglio superiore della magistratura.
      Rispetto alle assemblee generali per l'inaugurazione dell'anno giudiziario delle corti d'appello, si prevede invece che sia chiamato a riferire il presidente della corte d'appello; seguiranno poi gli interventi del procuratore generale, del presidente del locale consiglio dell'Ordine degli avvocati, di un rappresentante del Ministro della giustizia, di un esponente del Consiglio superiore della magistratura e di un rappresentante dei dipendenti dell'amministrazione della giustizia. Il presidente della corte d'appello può inoltre autorizzare l'intervento di altri operatori della giustizia, allorché lo ritenga utile e opportuno, ma non di rappresentanti di partiti politici: ciò soprattutto al fine di evitare che un'analisi della situazione, nazionale e locale, della giustizia, si trasformi in un dibattito o in un confronto tra forze politiche, le quali, in quella sede, dovrebbero, invece, limitarsi ad ascoltare le analisi degli operatori della giustizia per avere l'esatto quadro della situazione nazionale e locale per poi intervenire, con proposte di legge o altre iniziative, nelle sedi loro proprie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

      1. L'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

      «Art. 86 (Relazione del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione e dei presidenti delle corti di appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario) - 1. Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione comunica al Ministro, per ogni anno giudiziario, una relazione generale sull'amministrazione della giustizia. I presidenti delle corti di appello comunicano al Ministro analoga relazione per i singoli distretti».

Art. 2.

      1. L'articolo 88 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

      «Art. 88 (Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario) - l. Nell'assemblea generale presso la Corte Suprema di Cassazione, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, riferisce sull'amministrazione della giustizia il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, con il successivo intervento del Procuratore Generale, del presidente del Consiglio nazionale forense, del Ministro della giustizia o di un suo rappresentante, e di un componente del Consiglio superiore della magistratura.
      2. Nell'assemblea generale di tutte le corti di appello, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, riferisce sull'amministrazione della giustizia il presidente della corte di appello, con il successivo intervento del procuratore generale, del presidente del locale consiglio

 

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dell'Ordine degli avvocati, di un rappresentante del Ministro della giustizia, di un esponente del Consiglio superiore della magistratura, nonché di un rappresentante dei dipendenti dell'amministrazione della giustizia.
      3. Il presidente della corte di appello, nell'assemblea generale di cui al comma 2, può autorizzare anche l'intervento di altri operatori della giustizia, ad esclusione di rappresentanti di partiti politici».

Art. 3.

      1. Il secondo comma dell'articolo 89 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

      «L'assemblea generale si riunisce in forma pubblica e solenne per ascoltare la relazione del presidente, nonché gli interventi degli altri soggetti indicati all'articolo 88».


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