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PDL 4747

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4747



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LETTA, PINZA, CASTAGNETTI, VERNETTI, MACCANICO, LETTIERI, SANTAGATA, STRADIOTTO, SORO, RUGGERI, MICHELI, PISTELLI, LADU

Istituzione del Sistema di tutela del risparmio

Presentata il 25 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di prevenire i conflitti di interesse nei rapporti tra gli istituti di credito e le imprese che questi finanziano o delle quali collocano i titoli obbligazionari sul mercato è attualmente assai stringente a seguito di recenti fatti di cronaca che hanno messo in luce l'inadeguatezza dell'attuale quadro normativo (il riferimento ai casi Cirio e Parmalat è talmente ovvio da risultare quasi superfluo).
      La proposta di legge, qui illustrata, che è collegata e complementare all'atto Camera n. 2052 presentato il 29 novembre 2001, recante «Disposizioni in materia di Autorità indipendenti» (primo firmatario onorevole Letta), si muove perciò nell'ottica di dare una regolamentazione cogente ai rapporti in questione, prevedendo l'impossibilità che i destinatari dei finanziamenti da parte delle banche siano titolari di un qualsivoglia potere decisionale sulle politiche creditizie di queste.
      Il fenomeno in questione presenta infatti almeno tre aspetti fortemente negativi:

          a) in primo luogo, data la dispersione dell'azionariato nelle società bancarie quotate, vale a dire la totalità di quelle significative, è relativamente agevole che pacchetti percentualmente non di grande peso (in molti casi poco più del 2/3 per cento, in altri anche meno), coalizzati con altri diano accesso agli organi amministrativi e/o di controllo;

 

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          b) in secondo luogo, esiste la possibilità che proprio i soggetti maggiormente a rischio vogliano utilizzare le loro influenze negli istituti di credito a proprio vantaggio, con conseguenze che potrebbero essere dannose. Ora è ben vero che la normativa in vigore prescrive l'astensione degli amministratori delle banche e l'unanimità degli altri componenti quando possa darsi un conflitto di interesse, ma la prassi dei consigli di amministrazione ha evidenziato che il rapporto di colleganza tra i membri del medesimo impedisce che, salvo casi di palese anomalia, si esprimano giudizi negativi o semplicemente di dubbio. È, pertanto, niente affatto ipotetico il pericolo che la presenza nel capitale e negli organi amministrativi di istituti di credito influenzati da potenziali creditori o, comunque, da potenziali beneficiari dei servizi della banca, ne faciliti agli stessi il godimento;

          c) infine, ove il credito, proprio per l'ineliminabile elemento di soggettività che qualsivoglia valutazione del rischio comporta, non sia concesso con la massima imparzialità consentita, la concorrenza viene ad essere gravemente falsata.

      Di fronte a tale situazione, è perciò necessario intervenire in modo rigoroso per evitare anche i potenziali conflitti di interesse. La presente proposta di legge è perciò volta ad eliminare radicalmente la possibilità che chi può influenzare, come amministratore o come azionista diretto o indiretto, un istituto di credito possa utilizzarne le risorse. Inoltre il meccanismo delineato è rispettoso anche delle possibili strategie d'impresa degli operatori economici, i quali, avendo mezzi da investire in istituzioni creditizie e volendo anche contribuire alla gestione delle stesse, potranno comunque dedicarvi tutte le loro risorse finanziarie e capacità gestionali; nel caso invece vogliano mantenere una politica diversificata, le proposte valide, stante la molteplicità degli istituti di credito nel nostro Paese, troveranno sicuramente finanziatori disponibili all'investimento. Non sussiste, di conseguenza, alcun pericolo che i vincoli qui proposti intacchino le possibilità di crescita aziendale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
SISTEMA DI TUTELA DEL RISPARMIO

Art. 1.
(Sistema di tutela del risparmio).

      1. È istituito il Sistema di tutela del risparmio, di seguito denominato «Sistema», in attuazione dell'articolo 47 della Costituzione e in coerenza con i princìpi comunitari e con le raccomandazioni degli organismi di coordinamento internazionale e sopranazionale.
      2. Il Sistema opera al fine di:

          a) garantire la sana e prudente gestione dei soggetti, nonché la stabilità complessiva del mercato finanziario;

          b) assicurare il buon funzionamento dei mercati, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e degli emittenti;

          c) tutelare i diritti riconosciuti dallo Statuto dei diritti dei risparmiatori di cui all'articolo 2.

      3. Il Sistema:

          a) si ispira a princìpi di collaborazione istituzionale e di efficienza e trasparenza dei processi decisionali;

          b) favorisce lo sviluppo di forme di autoregolamentazione sotto il controllo pubblico;

          c) riconosce e garantisce la partecipazione dei soggetti vigilati e delle relative associazioni di categoria e delle organizzazioni rappresentative degli investitori e dei risparmiatori.

      4. Sono Autorità del Sistema, la Banca d'Italia e l'Autorità per la trasparenza e il

 

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corretto funzionamento dei mercati finanziari istituita ai sensi dell'articolo 13.

Capo II
NORME A TUTELA DEI RISPARMIATORI E DEGLI INVESTITORI

Art. 2.
(Diritti dei risparmiatori e degli investitori).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante lo Statuto dei diritti dei risparmiatori, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere i diritti dei risparmiatori nei confronti delle banche e di tutti gli altri operatori e intermediari finanziari;

          b) stabilire princìpi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti;

          c) stabilire princìpi e regole in materia di sollecitazione da parte dei risparmiatori e delle loro organizzazioni rappresentative degli interventi di controllo e di tutela delle Autorità del Sistema.

Art. 3.
(Princìpi generali in materia di azioni collettive nel processo civile).

      1. La disciplina delle azioni collettive nel processo civile è ispirata ai seguenti princìpi generali:

          a) il giudice può autorizzare l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non sono fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta abituale; l'attore non può essere

 

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autorizzato a far valere i diritti altrui senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie il cui valore non sia superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie; l'attore non può essere autorizzato a far valere i diritti di chi è litisconsorte necessario nella causa; ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi della presente lettera;

          b) il giudice concede l'autorizzazione con ordinanza, prima di provvedere in merito all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti di interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere; il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti; con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi; l'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice: 1) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere; 2) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto; 3) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore; 4) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui; 5) accerta la violazione del termine nei casi di cui alla lettera g);

          c) l'istanza di autorizzazione a far valere i diritti altrui deve contenere: 1) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere autorizzati a far valere, con le relative conclusioni; 2) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende

 

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avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione; 3) il nome, il cognome e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere autorizzati a far valere; 4) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere autorizzati a far valere;

          d) l'ordinanza che autorizza a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui; il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato autorizzato a far valere;

          e) i soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente comma, se personalmente identificati, sono informati della concessione dell'autorizzazione di cui alla lettera b), della sua revoca, della pronuncia della sentenza e degli altri eventi indicati nella lettera g) e nella lettera m), tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; i soggetti non personalmente identificati sono informati dei medesimi eventi tramite avviso; l'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto; le concrete modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento; nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta; l'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione; le informazioni contenute nelle

 

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raccomandate e negli avvisi devono essere redatte in un linguaggio chiaro e comprensibile per chi è privo di preparazione giuridica;

          f) quando viene concessa l'autorizzazione a far valere diritti altrui, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente a tali diritti, purché essi non siano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore; tali effetti, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti sono informati, ai sensi della lettera e), della revoca dell'ordinanza di autorizzazione a far valere diritti altrui ovvero della sentenza che definisce il giudizio; in ogni caso nei confronti dei soggetti i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile; l'informazione relativa alla revoca dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo e l'avvertimento che gli effetti dell'autorizzazione sono cessati; l'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti; nel corso del giudizio coloro i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo possono: 1) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio; 2) rinunciare al loro diritto depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata; 3) riservarsi di far valere il loro diritto in proprio in un separato giudizio con le modalità di cui al numero 2); 4) intervenire in proprio nella causa;

          g) l'attore deve provvedere a informare i soggetti i cui diritti è stato autorizzato a far valere: 1) dell'ordinanza di autorizzazione di cui alla lettera b), entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento; 2) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui alla lettera d); 3) della sua proposizione dell'impugnazione

 

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della sentenza entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé; le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui al numero 1), devono altresì avvertire coloro i cui diritti sono fatti valere: 3.1) che possono compiere gli atti indicati nella lettera f); 3.2) che la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporterà per loro alcuna spesa, ma impedirà loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguire la revocazione della sentenza stessa ai sensi del disposto della lettera i); 3.3) nei casi di cui alla lettera m), che la sentenza di condanna passata in giudicato potrà consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità; le raccomandate ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui al numero 1), devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui ai numeri 3.1) e 3.2), l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto;

          h) se l'ordinanza di cui alla lettera b) non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati; nella stessa sentenza il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi della lettera e), e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione; la somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale; durante l'istruzione, su istanza dell'attore

 

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autorizzato a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito; in ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidare a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo; se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa; la percentuale è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e di rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata;

          i) se l'autorizzazione a far valere i diritti altrui non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente articolo; questi possono tuttavia impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge;

          l) l'avvocato che patrocina una parte autorizzata a far valere diritti altrui ai sensi del presente articolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisce, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto; non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che ha con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5), del codice di procedura civile; l'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti di cui al numero 2) della lettera f) da parte dei soggetti i cui diritti il suo cliente è stato autorizzato a far valere; la violazione di ciascuna di tali regole da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale;

          m) se l'autorizzazione di cui alla lettera b) non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in

 

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favore dei soggetti i cui diritti l'attore è stato autorizzato a far valere; tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente articolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nella presente lettera; quando tale sentenza è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore; l'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza deve essere nominato curatore speciale quando ne faccia tempestivamente richiesta; quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso ai sensi della lettera e), dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione; quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso ai sensi della citata lettera e); le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione: 1) del nome, del cognome e della residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, di associazioni non riconosciute o di comitati, della denominazione o della ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente; 2) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere; 3) dei documenti giustificativi
 

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allegati alla domanda; sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogare nel seguente ordine: per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale; per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte; per l'erario dello Stato; il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state considerate; tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio; il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche; al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

Art. 4.
(Indennizzi automatici a tutela dei risparmiatori e degli investitori).

      1. La Banca d'Italia e l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari di cui all'articolo 13, con appositi regolamenti, stabiliscono gli obblighi di informazione e di correttezza delle banche e degli intermediari finanziari nei rapporti con i risparmiatori e con gli investitori.
      2. La Banca d'Italia e l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, nei medesimi regolamenti di cui al comma 1, stabiliscono forme di indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori in caso di inadempimento degli obblighi di informazione e di correttezza.
      3. La corresponsione dell'indennizzo automatico previsto al comma 2 non preclude l'esercizio delle azioni innanzi al

 

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giudice ordinario per il risarcimento del maggior danno eventualmente subìto.

Art. 5.
(Circolazione degli strumenti finanziari).

      1. Dopo l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

      «Art. 24-bis. - (Limiti alla circolazione e garanzia dei titoli di debito). - 1. In caso di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito destinati alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, tali soggetti sono tenuti a conservarli nel proprio patrimonio per un periodo non inferiore a due anni dalla data di sottoscrizione o di acquisto.
      2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a rispondere della solvenza dell'emittente, nei confronti degli acquirenti che non sono investitori professionali o soci della società emittente, qualora abbiano trasferito le obbligazioni o gli altri titoli di debito prima della scadenza del termine di due anni ovvero se, al momento in cui è avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell'insolvenza dell'emittente».

Art. 6.
(Limiti di emissione).

      1. Il limite di cui all'articolo 2412 del codice civile è riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate dalla società medesima per obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società controllate o collegate, anche indirettamente, dalla società o dallo stesso soggetto che controlla detta società.

 

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Capo III
DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE E DELLE INFORMAZIONI IN ORDINE ALLE SOCIETÀ CHE FANNO APPELLO AL MERCATO DEI CAPITALI DI RISCHIO

Art. 7.
(Divieti di rapporti finanziari diretti e indiretti nelle banche).

      1. Le banche diverse da quelle cooperative i cui titoli non sono stati ammessi alla quotazione non possono concedere prestiti, fideiussioni, garanzie, acquistare strumenti finanziari di qualsivoglia natura né avere rapporti contrattuali inerenti all'attività bancaria con azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipano a sindacati di voto.
      2. Il medesimo divieto di cui al comma 1 si applica:

          a) ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo hanno una partecipazione rilevante o di controllo;

          b) alle società di cui i medesimi soggetti sono componenti degli organi di amministrazione e controllo.

      3. La Banca d'Italia nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui dispone è tenuta a verificare almeno ogni triennio l'insussistenza di operazioni vietate ai sensi del presente articolo.
      4. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che sono stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

 

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Capo IV

DISCIPLINA DELLA REVISIONE CONTABILE OBBLIGATORIA. DISCIPLINA DELL'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE

Art. 8.
(Comitato di garanzia).

      1. È istituito presso l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari di cui all'articolo 13 il Comitato di garanzia della quotazione e dell'attività di revisione, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è formato da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

          a) due designati dall'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari;

          b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa a livello nazionale delle società per azioni;

          c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa a livello nazionale dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;

          d) uno designato da Borsa italiana Spa.

      3. Il Comitato elegge il presidente, scelto tra i componenti designati dall'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari.
      4. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima istituzione i componenti designati dall'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari durano in carica sette anni.

 

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Art. 9.
(Funzioni del Comitato).

      1. Il Comitato ammette le società alla quotazione, stabilendo i criteri e vigilando sul loro effettivo rispetto.
      2. Il Comitato assicura l'indipendenza, l'effettività e l'efficacia dell'attività di revisione contabile.
      3. Al fine di cui al comma 2, il Comitato:

          a) designa, sulla base di criteri di rotazione preventivamente definiti, la società incaricata della revisione nelle società che fanno appello al mercato dei capitali di rischio;

          b) stabilisce, sulla base dei criteri definiti nel regolamento sulle attività di revisione contabile di cui all'articolo 10, il compenso dovuto alla società di revisione per l'attività svolta;

          c) gestisce il fondo per la remunerazione delle società di revisione contabile costituito dai compensi dovuti dalle società sottoposte a revisione e provvede ai relativi pagamenti, secondo le modalità definite dal regolamento sulle attività di revisione contabile.

Art. 10.
(Regolamento sulle attività
di revisione contabile).

      1. L'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari di cui all'articolo 13, su proposta del Comitato, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento sulle attività di revisione contabile, contenente i criteri e le regole necessari a garantire l'indipendenza della società di revisione contabile e l'efficacia della relativa attività, tra cui, in particolare, quelli aventi ad oggetto:

          a) le linee e i princìpi contabili cui l'attività di revisione contabile deve attenersi;

 

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          b) il limite massimo ai mandati delle società incaricate, fissato in misura comunque non superiore a tre mandati consecutivi;

          c) le regole di rotazione del partner incaricato della revisione contabile di ciascuna società;

          d) le regole inerenti alla revisione dei gruppi di società, dovendosi prevedere che la medesima società di revisione si occupi di tutto il gruppo;

          e) le regole sulla possibilità e sui limiti alla consulenza prestata alla società revisionata dalla società di revisione contabile o da società ad essa, anche indirettamente, collegate o da essa controllate;

          f) i criteri generali di determinazione delle tariffe dovute per l'attività di revisione contabile;

          g) i criteri, le forme e le modalità di assicurazione del rischio derivante dall'attività di revisione contabile;

          h) le modalità di gestione del fondo per la remunerazione delle società di revisione contabile;

          i) le misure di incentivazione all'ingresso nel mercato della revisione di nuove società.

Art. 11.
(Vigilanza sulle attività
di revisione contabile)

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di vigilanza sulle attività di revisione contabile, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) attribuire all'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari di cui all'articolo 13 adeguati poteri ispettivi nei confronti delle società di revisione contabile e delle società sottoposte a revisione nel rispetto di

 

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apposite procedure e regole a garanzia delle stesse società;

          b) attribuire all'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari adeguati poteri sanzionatori nei confronti delle società di revisione contabile e delle società sottoposte a revisione, in caso di violazione delle norme in materia di attività di revisione contabile dettate dalla legge e dal regolamento di cui all'articolo 10, nel rispetto del principio del contraddittorio;

          c) precludere alle società sanzionate di beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

Capo V

DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ
DEL SISTEMA

Art. 12.
(Vigilanza per finalità).

      1. La Banca d'Italia assicura la stabilità delle banche e di tutti gli altri operatori e intermediari finanziari, garantendone la sana e prudente gestione. A tale fine, alla Banca d'Italia sono attribuiti anche le relative competenze e i poteri di vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in materia di stabilità.
      2. L' Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari di cui all'articolo 13 assicura la trasparenza del mercato in cui operano le banche e tutti gli altri operatori e intermediari finanziari e le società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. A tale fine, all'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari sono inoltre assegnate le competenze attribuite dal titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e

 

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creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, alla Banca d'Italia; le competenze attribuite all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; le competenze attribuite alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. L'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari succede in tutti i rapporti attivi e passivi in capo alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
      3. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati. I provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della Banca d'Italia in ordine ai possibili riflessi sulla stabilità delle banche e degli altri operatori e intermediari finanziari.

Art. 13.
(Istituzione e criteri di nomina dei componenti dell'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari).

      1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni del Governo in merito alle nomine sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
      2. Le Commissioni parlamentari competenti, ai fini di cui al comma 1, possono procedere all'audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti le Commissioni parlamentari.

 

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      3. I componenti dell'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovate esperienza e competenza nei settori in cui opera la stessa Autorità.
      4. Il curriculum dei componenti dell'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in allegato ai decreti di nomina.
      5. I componenti dell'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica.

Art. 14.
(Coordinamento tra le Autorità).

      1. È istituito il Comitato di coordinamento tra le Autorità del Sistema, che adotta le misure necessarie per assicurare il coordinamento nella regolazione del mercato e lo scambio di informazioni, prevedendo a tale fine protocolli tra le Autorità del Sistema.

Art. 15.
(Rapporti istituzionali).

      1. Le Autorità del Sistema riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta presentando una relazione annuale, che è sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.
      2. Le Autorità del Sistema trasmettono alle Camere e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle modifiche legislative e regolamentari necessarie alla tutela del risparmio.
      3. Le Autorità del Sistema collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e con le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
      4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle Autorità del Sistema,

 

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oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni.

Art. 16.
(Procedimenti generali).

      1. I procedimenti delle Autorità del Sistema volti all'adozione di atti regolamentari e generali, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono garantire la partecipazione all'attività istruttoria di organismi che siano espressione degli operatori di settore e dei destinatari delle singole norme, nonché dei soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi. In particolare, l'adozione degli atti deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, dalla diffusione di schemi e di versioni preliminari dell'atto da adottare al fine di acquisire osservazioni scritte, nonché dalla convocazione di audizioni dei soggetti di cui al presente comma al fine di esaminare congiuntamente il contenuto degli schemi e le osservazioni presentate.
      2. Le Autorità del Sistema promuovono la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte dei soggetti operanti nel settore interessato.
      3. L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere preceduta da un'analisi sull'impatto della regolamentazione, ed in particolare da un'analisi sui costi-benefìci, sull'attività delle imprese e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità del Sistema si ispirano in ogni caso al principio di proporzionalità, inteso come principio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, che comporti il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. Le medesime Autorità sottopongono a revisione periodica, al massimo ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione adottati, al fine di adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

 

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      4. Le Autorità del Sistema disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo indicando, altresì, in modo tassativo le ipotesi di necessità e di urgenza che possono giustificare in via eccezionale la loro deroga.

Art. 17.
(Procedimenti individuali).

      1. Ai procedimenti delle Autorità del Sistema volti all'emanazione di atti individuali si applicano i princìpi sulla partecipazione al procedimento, sull'accesso agli atti amministrativi, sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio orale, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni giudicanti del collegio. Le medesime Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente comma.
      2. Le Autorità del Sistema possono irrogare, nel rispetto del principio di proporzionalità, sanzioni amministrative, anche di carattere pecuniario, nei seguenti casi:

          a) compimento di atti o di comportamenti in contrasto con la disciplina del settore di competenza;

          b) inottemperanza o inosservanza dei propri provvedimenti da parte dei soggetti vigilati.

      3. I soggetti sanzionati ai sensi del comma 2 non possono beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

 

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Art. 18.
(Fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori).

      1. I proventi delle sanzioni comminate per gli illeciti commessi da amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e revisori di società quotate nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività, sono devoluti ad un apposito fondo destinato ad assicurare il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle norme a tutela degli investitori e dei risparmiatori.

Capo VI
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 19.
(Sanzioni).

      1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2621 (False comunicazioni sociali). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

      2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.

 

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Art. 20.
(Norme a tutela del corretto svolgimento dell'incarico di revisione contabile).

      1. Alla rubrica dell'articolo 2624 del codice civile, dopo la parola: «Falsità» sono inserite le seguenti: «od omissioni di controlli».
      2. Dopo il primo comma dell'articolo 2624 del codice civile è inserito il seguente:

      «I responsabili della revisione i quali omettono di compiere i dovuti controlli sulle informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, siano esse state ricevute dalla società, dall'ente o dal soggetto stesso ovvero da altra società, ente o soggetto incaricati della revisione dei bilanci delle società da questa controllate, sono puniti, se la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, con la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a cinquemila euro».

      3. All'articolo 2624 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se la condotta di cui al secondo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinquemila a diecimila euro»

      4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserita la seguente:

          «f-bis) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cinquanta a ottanta quote;».

      5. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserita la seguente:

          «g-bis) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società

 

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di revisione, previsto dall'articolo 2624, quarto comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote nonché le sanzioni interdittive previste all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del presente decreto;».

      6. Al comma 1 dell'articolo 164 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «Alla società di revisione» sono inserite le seguenti: «e ai revisori incaricati».

Art. 21.
(Violazioni ai divieti di rapporti finanziari diretti e indiretti nelle banche).

      1. L'infrazione ai divieti di cui all'articolo 7 è sanzionata con un'ammenda pari al 30 per cento del credito illecitamente concesso, dei titoli irregolarmente acquisiti, delle forniture e dell'intero importo di eventuali prestazioni. L'ammenda è a carico, in parti eguali, della banca erogante e del beneficiario.
      2. Le eventuali operazioni non conformi al disposto di cui all'articolo 7 sono nulle.
      3. Gli amministratori delle banche che hanno partecipato alla o alle delibere e i componenti gli organi di controllo decadono nel momento della rilevazione del fatto vietato ai sensi dell'articolo 7 e non possono assumere cariche di qualsiasi natura in istituti di credito per un quinquennio.


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