|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4747 |
a) in primo luogo, data la dispersione dell'azionariato nelle società bancarie quotate, vale a dire la totalità di quelle significative, è relativamente agevole che pacchetti percentualmente non di grande peso (in molti casi poco più del 2/3 per cento, in altri anche meno), coalizzati con altri diano accesso agli organi amministrativi e/o di controllo;
b) in secondo luogo, esiste la possibilità che proprio i soggetti maggiormente a rischio vogliano utilizzare le loro influenze negli istituti di credito a proprio vantaggio, con conseguenze che potrebbero essere dannose. Ora è ben vero che la normativa in vigore prescrive l'astensione degli amministratori delle banche e l'unanimità degli altri componenti quando possa darsi un conflitto di interesse, ma la prassi dei consigli di amministrazione ha evidenziato che il rapporto di colleganza tra i membri del medesimo impedisce che, salvo casi di palese anomalia, si esprimano giudizi negativi o semplicemente di dubbio. È, pertanto, niente affatto ipotetico il pericolo che la presenza nel capitale e negli organi amministrativi di istituti di credito influenzati da potenziali creditori o, comunque, da potenziali beneficiari dei servizi della banca, ne faciliti agli stessi il godimento;
c) infine, ove il credito, proprio per l'ineliminabile elemento di soggettività che qualsivoglia valutazione del rischio comporta, non sia concesso con la massima imparzialità consentita, la concorrenza viene ad essere gravemente falsata.
Di fronte a tale situazione, è perciò necessario intervenire in modo rigoroso per evitare anche i potenziali conflitti di interesse. La presente proposta di legge è perciò volta ad eliminare radicalmente la possibilità che chi può influenzare, come amministratore o come azionista diretto o indiretto, un istituto di credito possa utilizzarne le risorse. Inoltre il meccanismo delineato è rispettoso anche delle possibili strategie d'impresa degli operatori economici, i quali, avendo mezzi da investire in istituzioni creditizie e volendo anche contribuire alla gestione delle stesse, potranno comunque dedicarvi tutte le loro risorse finanziarie e capacità gestionali; nel caso invece vogliano mantenere una politica diversificata, le proposte valide, stante la molteplicità degli istituti di credito nel nostro Paese, troveranno sicuramente finanziatori disponibili all'investimento. Non sussiste, di conseguenza, alcun pericolo che i vincoli qui proposti intacchino le possibilità di crescita aziendale.
1. È istituito il Sistema di tutela del risparmio, di seguito denominato «Sistema», in attuazione dell'articolo 47 della Costituzione e in coerenza con i princìpi comunitari e con le raccomandazioni degli organismi di coordinamento internazionale e sopranazionale.
2. Il Sistema opera al fine di:
a) garantire la sana e prudente gestione dei soggetti, nonché la stabilità complessiva del mercato finanziario;
b) assicurare il buon funzionamento dei mercati, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e degli emittenti;
c) tutelare i diritti riconosciuti dallo Statuto dei diritti dei risparmiatori di cui all'articolo 2.
3. Il Sistema:
a) si ispira a princìpi di collaborazione istituzionale e di efficienza e trasparenza dei processi decisionali;
b) favorisce lo sviluppo di forme di autoregolamentazione sotto il controllo pubblico;
c) riconosce e garantisce la partecipazione dei soggetti vigilati e delle relative associazioni di categoria e delle organizzazioni rappresentative degli investitori e dei risparmiatori.
4. Sono Autorità del Sistema, la Banca d'Italia e l'Autorità per la trasparenza e il
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante lo Statuto dei diritti dei risparmiatori, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere i diritti dei risparmiatori nei confronti delle banche e di tutti gli altri operatori e intermediari finanziari;
b) stabilire princìpi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti;
c) stabilire princìpi e regole in materia di sollecitazione da parte dei risparmiatori e delle loro organizzazioni rappresentative degli interventi di controllo e di tutela delle Autorità del Sistema.
1. La disciplina delle azioni collettive nel processo civile è ispirata ai seguenti princìpi generali:
a) il giudice può autorizzare l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non sono fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta abituale; l'attore non può essere
b) il giudice concede l'autorizzazione con ordinanza, prima di provvedere in merito all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti di interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere; il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti; con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi; l'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice: 1) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere; 2) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto; 3) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore; 4) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui; 5) accerta la violazione del termine nei casi di cui alla lettera g);
c) l'istanza di autorizzazione a far valere i diritti altrui deve contenere: 1) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere autorizzati a far valere, con le relative conclusioni; 2) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende
d) l'ordinanza che autorizza a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui; il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato autorizzato a far valere;
e) i soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente comma, se personalmente identificati, sono informati della concessione dell'autorizzazione di cui alla lettera b), della sua revoca, della pronuncia della sentenza e degli altri eventi indicati nella lettera g) e nella lettera m), tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; i soggetti non personalmente identificati sono informati dei medesimi eventi tramite avviso; l'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto; le concrete modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento; nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta; l'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione; le informazioni contenute nelle
f) quando viene concessa l'autorizzazione a far valere diritti altrui, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente a tali diritti, purché essi non siano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore; tali effetti, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti sono informati, ai sensi della lettera e), della revoca dell'ordinanza di autorizzazione a far valere diritti altrui ovvero della sentenza che definisce il giudizio; in ogni caso nei confronti dei soggetti i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile; l'informazione relativa alla revoca dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo e l'avvertimento che gli effetti dell'autorizzazione sono cessati; l'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti; nel corso del giudizio coloro i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo possono: 1) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio; 2) rinunciare al loro diritto depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata; 3) riservarsi di far valere il loro diritto in proprio in un separato giudizio con le modalità di cui al numero 2); 4) intervenire in proprio nella causa;
g) l'attore deve provvedere a informare i soggetti i cui diritti è stato autorizzato a far valere: 1) dell'ordinanza di autorizzazione di cui alla lettera b), entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento; 2) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui alla lettera d); 3) della sua proposizione dell'impugnazione
h) se l'ordinanza di cui alla lettera b) non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati; nella stessa sentenza il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi della lettera e), e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione; la somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale; durante l'istruzione, su istanza dell'attore
i) se l'autorizzazione a far valere i diritti altrui non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente articolo; questi possono tuttavia impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge;
l) l'avvocato che patrocina una parte autorizzata a far valere diritti altrui ai sensi del presente articolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisce, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto; non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che ha con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5), del codice di procedura civile; l'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti di cui al numero 2) della lettera f) da parte dei soggetti i cui diritti il suo cliente è stato autorizzato a far valere; la violazione di ciascuna di tali regole da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale;
m) se l'autorizzazione di cui alla lettera b) non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in
1. La Banca d'Italia e l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari di cui all'articolo 13, con appositi regolamenti, stabiliscono gli obblighi di informazione e di correttezza delle banche e degli intermediari finanziari nei rapporti con i risparmiatori e con gli investitori.
2. La Banca d'Italia e l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, nei medesimi regolamenti di cui al comma 1, stabiliscono forme di indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori in caso di inadempimento degli obblighi di informazione e di correttezza.
3. La corresponsione dell'indennizzo automatico previsto al comma 2 non preclude l'esercizio delle azioni innanzi al
1. Dopo l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 24-bis. - (Limiti alla circolazione e garanzia dei titoli di debito). - 1. In caso di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito destinati alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, tali soggetti sono tenuti a conservarli nel proprio patrimonio per un periodo non inferiore a due anni dalla data di sottoscrizione o di acquisto.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a rispondere della solvenza dell'emittente, nei confronti degli acquirenti che non sono investitori professionali o soci della società emittente, qualora abbiano trasferito le obbligazioni o gli altri titoli di debito prima della scadenza del termine di due anni ovvero se, al momento in cui è avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell'insolvenza dell'emittente».
1. Il limite di cui all'articolo 2412 del codice civile è riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate dalla società medesima per obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società controllate o collegate, anche indirettamente, dalla società o dallo stesso soggetto che controlla detta società.
1. Le banche diverse da quelle cooperative i cui titoli non sono stati ammessi alla quotazione non possono concedere prestiti, fideiussioni, garanzie, acquistare strumenti finanziari di qualsivoglia natura né avere rapporti contrattuali inerenti all'attività bancaria con azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipano a sindacati di voto.
2. Il medesimo divieto di cui al comma 1 si applica:
a) ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo hanno una partecipazione rilevante o di controllo;
b) alle società di cui i medesimi soggetti sono componenti degli organi di amministrazione e controllo.
3. La Banca d'Italia nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui dispone è tenuta a verificare almeno ogni triennio l'insussistenza di operazioni vietate ai sensi del presente articolo.
4. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che sono stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.
1. È istituito presso l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari di cui all'articolo 13 il Comitato di garanzia della quotazione e dell'attività di revisione, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è formato da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:
a) due designati dall'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari;
b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa a livello nazionale delle società per azioni;
c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa a livello nazionale dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;
d) uno designato da Borsa italiana Spa.
3. Il Comitato elegge il presidente, scelto tra i componenti designati dall'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari.
4. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima istituzione i componenti designati dall'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari durano in carica sette anni.
1. Il Comitato ammette le società alla quotazione, stabilendo i criteri e vigilando sul loro effettivo rispetto.
2. Il Comitato assicura l'indipendenza, l'effettività e l'efficacia dell'attività di revisione contabile.
3. Al fine di cui al comma 2, il Comitato:
a) designa, sulla base di criteri di rotazione preventivamente definiti, la società incaricata della revisione nelle società che fanno appello al mercato dei capitali di rischio;
b) stabilisce, sulla base dei criteri definiti nel regolamento sulle attività di revisione contabile di cui all'articolo 10, il compenso dovuto alla società di revisione per l'attività svolta;
c) gestisce il fondo per la remunerazione delle società di revisione contabile costituito dai compensi dovuti dalle società sottoposte a revisione e provvede ai relativi pagamenti, secondo le modalità definite dal regolamento sulle attività di revisione contabile.
1. L'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari di cui all'articolo 13, su proposta del Comitato, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento sulle attività di revisione contabile, contenente i criteri e le regole necessari a garantire l'indipendenza della società di revisione contabile e l'efficacia della relativa attività, tra cui, in particolare, quelli aventi ad oggetto:
a) le linee e i princìpi contabili cui l'attività di revisione contabile deve attenersi;
b) il limite massimo ai mandati delle società incaricate, fissato in misura comunque non superiore a tre mandati consecutivi;
c) le regole di rotazione del partner incaricato della revisione contabile di ciascuna società;
d) le regole inerenti alla revisione dei gruppi di società, dovendosi prevedere che la medesima società di revisione si occupi di tutto il gruppo;
e) le regole sulla possibilità e sui limiti alla consulenza prestata alla società revisionata dalla società di revisione contabile o da società ad essa, anche indirettamente, collegate o da essa controllate;
f) i criteri generali di determinazione delle tariffe dovute per l'attività di revisione contabile;
g) i criteri, le forme e le modalità di assicurazione del rischio derivante dall'attività di revisione contabile;
h) le modalità di gestione del fondo per la remunerazione delle società di revisione contabile;
i) le misure di incentivazione all'ingresso nel mercato della revisione di nuove società.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di vigilanza sulle attività di revisione contabile, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuire all'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari di cui all'articolo 13 adeguati poteri ispettivi nei confronti delle società di revisione contabile e delle società sottoposte a revisione nel rispetto di
b) attribuire all'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari adeguati poteri sanzionatori nei confronti delle società di revisione contabile e delle società sottoposte a revisione, in caso di violazione delle norme in materia di attività di revisione contabile dettate dalla legge e dal regolamento di cui all'articolo 10, nel rispetto del principio del contraddittorio;
c) precludere alle società sanzionate di beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.
1. La Banca d'Italia assicura la stabilità delle banche e di tutti gli altri operatori e intermediari finanziari, garantendone la sana e prudente gestione. A tale fine, alla Banca d'Italia sono attribuiti anche le relative competenze e i poteri di vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in materia di stabilità.
2. L' Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari di cui all'articolo 13 assicura la trasparenza del mercato in cui operano le banche e tutti gli altri operatori e intermediari finanziari e le società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. A tale fine, all'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari sono inoltre assegnate le competenze attribuite dal titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e
1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni del Governo in merito alle nomine sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
2. Le Commissioni parlamentari competenti, ai fini di cui al comma 1, possono procedere all'audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti le Commissioni parlamentari.
1. È istituito il Comitato di coordinamento tra le Autorità del Sistema, che adotta le misure necessarie per assicurare il coordinamento nella regolazione del mercato e lo scambio di informazioni, prevedendo a tale fine protocolli tra le Autorità del Sistema.
1. Le Autorità del Sistema riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta presentando una relazione annuale, che è sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.
2. Le Autorità del Sistema trasmettono alle Camere e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle modifiche legislative e regolamentari necessarie alla tutela del risparmio.
3. Le Autorità del Sistema collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e con le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle Autorità del Sistema,
1. I procedimenti delle Autorità del Sistema volti all'adozione di atti regolamentari e generali, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono garantire la partecipazione all'attività istruttoria di organismi che siano espressione degli operatori di settore e dei destinatari delle singole norme, nonché dei soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi. In particolare, l'adozione degli atti deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, dalla diffusione di schemi e di versioni preliminari dell'atto da adottare al fine di acquisire osservazioni scritte, nonché dalla convocazione di audizioni dei soggetti di cui al presente comma al fine di esaminare congiuntamente il contenuto degli schemi e le osservazioni presentate.
2. Le Autorità del Sistema promuovono la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte dei soggetti operanti nel settore interessato.
3. L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere preceduta da un'analisi sull'impatto della regolamentazione, ed in particolare da un'analisi sui costi-benefìci, sull'attività delle imprese e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità del Sistema si ispirano in ogni caso al principio di proporzionalità, inteso come principio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, che comporti il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. Le medesime Autorità sottopongono a revisione periodica, al massimo ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione adottati, al fine di adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
1. Ai procedimenti delle Autorità del Sistema volti all'emanazione di atti individuali si applicano i princìpi sulla partecipazione al procedimento, sull'accesso agli atti amministrativi, sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio orale, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni giudicanti del collegio. Le medesime Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente comma.
2. Le Autorità del Sistema possono irrogare, nel rispetto del principio di proporzionalità, sanzioni amministrative, anche di carattere pecuniario, nei seguenti casi:
a) compimento di atti o di comportamenti in contrasto con la disciplina del settore di competenza;
b) inottemperanza o inosservanza dei propri provvedimenti da parte dei soggetti vigilati.
3. I soggetti sanzionati ai sensi del comma 2 non possono beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.
1. I proventi delle sanzioni comminate per gli illeciti commessi da amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e revisori di società quotate nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività, sono devoluti ad un apposito fondo destinato ad assicurare il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle norme a tutela degli investitori e dei risparmiatori.
1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.
1. Alla rubrica dell'articolo 2624 del codice civile, dopo la parola: «Falsità» sono inserite le seguenti: «od omissioni di controlli».
2. Dopo il primo comma dell'articolo 2624 del codice civile è inserito il seguente:
«I responsabili della revisione i quali omettono di compiere i dovuti controlli sulle informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, siano esse state ricevute dalla società, dall'ente o dal soggetto stesso ovvero da altra società, ente o soggetto incaricati della revisione dei bilanci delle società da questa controllate, sono puniti, se la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, con la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a cinquemila euro».
3. All'articolo 2624 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se la condotta di cui al secondo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinquemila a diecimila euro»
4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserita la seguente:
«f-bis) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cinquanta a ottanta quote;».
5. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserita la seguente:
«g-bis) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società
6. Al comma 1 dell'articolo 164 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «Alla società di revisione» sono inserite le seguenti: «e ai revisori incaricati».
1. L'infrazione ai divieti di cui all'articolo 7 è sanzionata con un'ammenda pari al 30 per cento del credito illecitamente concesso, dei titoli irregolarmente acquisiti, delle forniture e dell'intero importo di eventuali prestazioni. L'ammenda è a carico, in parti eguali, della banca erogante e del beneficiario.
2. Le eventuali operazioni non conformi al disposto di cui all'articolo 7 sono nulle.
3. Gli amministratori delle banche che hanno partecipato alla o alle delibere e i componenti gli organi di controllo decadono nel momento della rilevazione del fatto vietato ai sensi dell'articolo 7 e non possono assumere cariche di qualsiasi natura in istituti di credito per un quinquennio.
|