PDL 4760
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4760
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DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia
Presentato il 27 febbraio 2004
Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge reca la proroga e il rifinanziamento delle previsioni di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.
In particolare, la legge 16 marzo 2001, n. 72, rispondeva all'esigenza di stanziare adeguati finanziamenti statali a favore delle associazioni degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, per il triennio 2001-2003. Con il presente disegno di legge, quindi, si vuole continuare a garantire certezza di risorse a quello straordinario fenomeno umano e storico che è la sopravvivenza delle associazioni e dei centri culturali promossi dagli esuli giuliano-dalmati, a mezzo secolo di distanza dalla tragedia della Venezia Giulia negli anni 1943-1954. Associazioni e centri culturali che hanno conservato non solo il vincolo di solidarietà tra concittadini e conterranei colpiti dalla stessa sorte e oggi sparsi in Italia e nel mondo, ma la memoria, la cultura, il dialetto istro-veneto delle città e delle terre dolorosamente abbandonate. Così tenace è rimasto questo vincolo di appartenenza che ai raduni
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annuali che queste associazioni celebrano intervengono numerosi, con le loro famiglie, gli esuli emigrati nei Paesi oltre-oceano. Ora appare evidente come continua ad essere importante e doveroso che l'Italia - la cui Costituzione, all'articolo 9, recita che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e (...) Tutela (...) il patrimonio storico e artistico della Nazione» - si prenda cura di questa meritevole attività di conservazione di un patrimonio storico-culturale che fa parte del patrimonio dell'intera nazione.
Al riguardo, come già evidenziato in occasione dell'approvazione della legge n. 72 del 2001, si segnala che queste associazioni, e i centri culturali che ne sono emanazione, negli ultimi decenni hanno svolto un'attività culturale in Italia e anche all'estero di alto livello scientifico, con studi e ricerche sull'arte, la letteratura, il teatro, il cinema, i costumi e le tradizioni popolari legati all'Istria, al Quarnaro e alla Dalmazia. A queste ricerche sono stati spesso associati studiosi appartenenti alla minoranza italiana d'oltre-confine nonché studiosi sloveni, croati e serbi, con un'apertura mentale che testimonia la volontà di superare i traumi del passato nella nuova prospettiva della costruzione di una «casa» comune europea.
Le modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 72 del 2001, hanno sempre garantito un controllo assiduo da parte del Governo sulla loro utilizzazione, fornendo al Governo stesso, e precisamente al Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso una convenzione con la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati e la consultazione diretta dei vari enti interessati, uno strumento di conoscenza della realtà che consente di individuare e valutare imparzialmente i progetti e le iniziative meritevoli di sostegno. Il nuovo disegno di legge, all'articolo 1, comma 2, rafforza tale ruolo del Governo, affiancando al Ministero per i beni e le attività culturali, quale parte della Convenzione, il Ministero degli affari esteri. Del resto, poi, allo stesso Ministro per i beni e le attività culturali spetta, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la ripartizione annuale delle risorse.
Per quanto attiene, invece, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, essa già rappresentava l'ultimo di una serie di interventi di finanziamento della minoranza italiana in Croazia e in Slovenia adottate, per trienni, sin dal 1991 (quindi dal momento dell'indipendenza dei due Paesi). Nel dettaglio, si segnalano i seguenti interventi normativi:
a) la legge 9 gennaio 1991, n. 19, che autorizzava una spesa di 12 miliardi di lire per il triennio 1991-1993 per le attività culturali in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti;
b) la legge 13 luglio 1995, n. 295, che prorogava le disposizioni della legge n. 19 del 1991, assegnando 7 miliardi di lire per il 1995 ed 8 miliardi di lire per il 1996 e il 1997;
c) la legge 8 aprile 1998, n. 89, che ulteriormente prorogava le suddette disposizioni, assegnando alla minoranza 8 miliardi di lire per ciascuno degli anni del triennio 1998-2000. Tale legge ha, inoltre, esteso l'ambito di operatività del sostegno italiano anche al campo socio-economico, come espressamente richiesto dalla Comunità italiana nei due Paesi;
d) da ultimo, la legge 21 marzo 2001, n. 73, che ha prorogato le disposizioni della legge n. 19 del 1991, assegnando alla minoranza 9 miliardi di lire per l'anno 2001 e 10 miliardi di lire per gli anni 2002 e 2003. Tale legge, all'articolo 1, comma 1, prevede esplicitamente la proroga delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 (recante «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe»), fino al 31 dicembre 2003.
Ciò significa che, allo stato, scaduti gli effetti della legge n. 73 del 2001 il 31
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dicembre 2003, non sarebbero più concedibili sulla base della suddetta legge i contributi finora versati alle minoranze italiane in Slovenia e Croazia e alla comunità di esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, nonostante che le esigenze di sostenere tali minoranze siano rimaste invariate.
Allo stato attuale, si deve rilevare, invece, la persistenza delle motivazioni che determinarono l'approvazione delle citate leggi del 1991, del 1995, del 1998 e del 2001, in quanto sia la rete scolastica, sia le istituzioni culturali della minoranza italiana hanno tuttora necessità di interventi
ad hoc, affinché possa essere assicurato, anche nel futuro, un adeguato livello di funzionalità. Ma, soprattutto, in questo momento storico, appare rilevante, oltre agli interventi di natura strutturale già realizzati negli ultimi anni (grazie anche al finanziamento statale), lo sviluppo di attività di natura socio-economica, nonché di iniziative scientifico-culturali. Infatti, l'ulteriore garanzia di investimenti e di progettualità, garantita con il nuovo finanziamento, servirà ad alimentare le straordinarie prospettive di crescita e di sviluppo che si dischiudono per la collettività italiana. Una collettività che sta crescendo in consapevolezza e in responsabilità e che va, pertanto, attrezzata ad affrontare le incognite e le opportunità rappresentate dalla costituenda Unione europea allargata.
La conferma dello stanziamento potrà, dunque, risultare determinante ai fini del consolidamento e dello sviluppo degli interventi posti in essere negli ultimi anni a vantaggio della nostra Comunità nazionale.
Così, il prosieguo degli interventi contribuirà altresì a rafforzare il patrimonio storico e culturale della minoranza e ad accrescere il valore del contributo da essa dato al processo di comprensione e di cooperazione con la Slovenia e la Croazia, coerentemente con gli attuali indirizzi di politica estera. Attraverso il sostegno all'attività della minoranza nei settori culturale, informativo, socio-economico, scientifico e di ricerca, lo Stato italiano potrà ottenere inoltre lo scopo di rafforzare il ruolo della nostra Comunità nei due Paesi menzionati, rafforzandone il potere contrattuale dinanzi alle autorità locali.
Anche in questo caso, come già visto per la legge n. 72 del 2001, il meccanismo per l'utilizzazione dello stanziamento governativo e la sua ripartizione tra diversi interventi è affidato allo strumento della convenzione. L'articolo 1, comma 2, della legge n. 72 del 2001 già prevedeva tale convenzione, da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Università popolare di Trieste e l'Unione italiana, sentito il parere della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Il nuovo disegno di legge lascia inalterato tale meccanismo di ripartizione degli stanziamenti, aggiungendo quale parte della Convenzione il Ministro per gli italiani nel Mondo, a cui, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, «compete il coordinamento e la promozione di iniziative (...) nell'intervento coordinato dello Stato e delle Regioni a favore delle comunità all'estero».
In particolare, il disegno di legge si compone di due articoli:
l'articolo 1 è relativo alla proroga e al rifinanziamento per un triennio della legge n. 72 del 2001, nonché alle modifiche all'articolo 1, comma 4, della medesima legge;
l'articolo 2 è relativo alla proroga ed al rifinanziamento per un triennio della legge n. 73 del 2001, nonché alle modifiche all'articolo 1, comma 2, della medesima legge.
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RELAZIONE TECNICA
(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).
L'attuazione del provvedimento comporta i sottoindicati oneri a carico del bilancio dello Stato nel triennio 2004-2006, in relazione ai seguenti articoli:
Articolo 1
L'articolo 1 reca la proroga e il rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72. Tale legge autorizzava (articolo 1, comma 3) per il periodo 2001 - 2003 la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun anno.
Come già precisato nella relazione illustrativa, gli oneri previsti nel presente disegno di legge, sono rivolti ad assicurare il consolidamento ed il potenziamento delle attività già avviate nell'ambito della legge n. 72 del 2001 con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi a tutela delle tradizioni storiche, culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, degli usi, dei costumi e delle espressioni artistiche, letterarie e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale ed il legame storico con le terre di origine. Si è previsto, pertanto, per il triennio 2004-2006, il medesimo importo del triennio precedente, cioè, un finanziamento pari a euro 4.650.000, di cui euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
Alla Commissione tecnico-scientifica, appositamente istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali per la ripartizione annuale delle risorse, è affidato il compito di valutare la rispondenza dei progetti - che verranno presentati da parte delle associazioni e dei centri culturali promossi dagli esuli - alle finalità della legge. Per la realizzazione dei progetti approvati saranno erogati alle associazioni proponenti i relativi contributi. Si specifica che l'attività di tale Commissione, già esistente presso il Ministero per i beni e le attività culturali, non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'erario.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 72 del 2001, le modalità di accesso ai finanziamenti e l'erogazione degli stessi sono definite tramite una apposita convenzione da stipulare tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero degli affari esteri, e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati.
Detta Convenzione, sottoscritta dalle parti il 13 febbraio 2002, è venuta a scadenza nel 2003 in concomitanza con il termine di vigenza della legge n. 72 del 2001 (31 dicembre 2003).
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Peraltro, non essendo possibile fornire una indicazione dettagliata delle modalità di utilizzo degli oneri in oggetto, dovendo tali modalità essere stabilite dalla indicata Convenzione e sottoposte alla valutazione della Commissione tecnico-scientifica, si precisa che la tipologia di tali interventi che saranno programmati per il prossimo triennio, ai sensi di legge e sulla base della rendicontazione delle attività già svolte, avrà come obiettivi specifici:
a) l'istituzione e il potenziamento dei centri di documentazione sulle terre di origine, sulle vicende dell'esodo nonché sull'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione;
b) la valorizzazione e la divulgazione, tramite iniziative editoriali, della storia, della cultura, delle tradizioni artistiche, di quelle linguistico-dialettali e del costume delle regioni di provenienza;
c) l'organizzazione di manifestazioni e di seminari destinati a favorire il mantenimento dei legami culturali con le terre di origine;
d) l'organizzazione di convegni e di mostre.
Articolo 2
Per quanto attiene, invece, all'articolo 2, tale disposizione reca la proroga ed il rifinanziamento della legge 21 marzo 2001, n. 73. In particolare, l'articolo 1, comma 1, di tale legge prevedeva un'autorizzazione alla spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Nel presente disegno di legge si rifinanzia nella stessa misura la legge n. 73 del 2001 per il triennio 2004-2006, prevedendo un importo di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per un totale di euro 13.950.000.
Per assicurare il consolidamento e il potenziamento delle attività già avviate in collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nella legge n. 73 del 2001, connessi principalmente al rafforzamento del patrimonio storico e culturale della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, si delinea la ripartizione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi per il completamento delle opere di ristrutturazione delle sedi delle comunità, oltre 43 nella regione istriana, degli edifici scolastici e degli immobili che ospitano le istituzioni culturali della minoranza nonché delle attività a sostegno delle iniziative che la minoranza ha avviato nel settore culturale, informativo e della ricerca.
L'importo di euro 13.950.000, ripartito nel triennio 2004-2006, in euro 4.650.000 per ciascun anno, è destinato al finanziamento di interventi infrastrutturali e alla fornitura di attrezzature per gli edifici scolastici e per quelli adibiti a sedi delle comunità, di iniziative nel settore della formazione professionale, in quello socio-culturale nonchè ad attività di studio e di ricerca.
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Si fa presente, infine, che gli oneri previsti dal provvedimento sono da considerare quale limite massimo della spesa, entro il quale saranno realizzate le attività e gli interventi previsti dalla iniziativa, che, in via programmatica, sono stati così individuati:
1. Scuole
Intervento:
2004
2005
2006
Ristrutturazione | | | | scuole materne (n. 2) | 348.000
303.000
| scuole elementari (n. 3) | 400.000
340.000
520.000
scuole medie superiori (n. 1) |
292.000
520.000
| | | | | | | | | | | |
Intervento:
2004
2005
2006
Progettazione e costruzione | | | | Scuole materne (n. 1) | | 100.000
200.000
| | | | | |
Intervento:
2004
2005
2006
Progettazione e costruzione palestre | | | | Scuole elementari (n. 1) e media superiore (n. 1) | 50.000
340.000
| | | | | | |
Intervento:
2004
2005
2006
Arredi, attrezzature, testi e materiale didattico | | | | Scuole materne | 290.000
250.000
220.000
Scuole elementari e medie | 340.000
280.000
200.000
Scuole medie superiori | 455.000
300.000
280.000
| | | | | | | | | | | | |
Intervento:
2004
2005
2006
Attività didattiche, ricerca e formazione | | | | Scuole elementari | 35.000
35.000
76.000
Scuole medie superiori | 43.000
35.000
80.000
| | | | | | | | | |
Totale interventi scuole | 2004
2005
2006
Totale triennio
| 1.961.000
2.275.000
2.096.000
6.332.000
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2. Sedi delle comunità degli italiani
Intervento:
2004
2005
2006
Ristrutturazione | | | | Sedi delle comunità degli italiani (n. 8 sedi) | 756.000
516.000
700.000
| | | | | | |
Intervento:
2004
2005
2006
Progettazione, costruzione e
acquisto | | | | Nuove sedi delle comunità italiane | 220.000
110.000
50.000
| | | | | | |
Intervento:
2004
2005
2006
Adeguamento impianti e manutenzione (n. 6 sedi) | 70.000
26.000
| | | | | | |
Intervento:
2004
2005
2006
Arredi e attrezzature | 100.000
200.000
190.000
| | | | | | |
Intervento:
2004
2005
2006
Attività culturali, artistiche e di ricerca | 110.000
115.000
170.000
| | | | | | |
Intervento:
2004
2005
2006
Progetti nel settore delle comunicazioni e attrezzature multimediali | 161.000
260.000
270.000
| | | | | | |
Totale interventi sedi | 2004
2005
2006
Totale triennio
| | 1.417.000
1.227.000
1.380.000
4.024.000
| | | | | | |
3. Istituzioni degli italiani
Intervento:
2004
2005
2006
Ristrutturazione sede del centro
ricerche storiche di Rovigo | 99.000
75.000
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Intervento:
2004
2005
2006
Attività culturali e di ricerca promosse dalle Istituzioni | 239.000
190.000
260.000
| | | | | | |
Totale interventi istituzioni | 2004
2005
2006
Totale triennio
| | 338.000
265.000
260.000
863.000
| | | | | | |
4. Attività culturali, artistiche e socio-economiche
Intervento:
2004
2005
2006
Attività musicali e teatrali | 145.000
185.000
180.000
| | | | | | |
Intervento:
2004
2005
2006
Borse di studio | 200.000
200.000
230.000
| | | | | | |
Intervento:
2004
2005
2006
Attività socio-economiche | 589.000
498.000
504.000
| | | | | | |
Totale attività | 2004
2005
2006
Totale triennio
| | 934.000
883.000
914.000
2.731.000
| | | | | | |
Totale generale | 2004
2005
2006
Totale triennio
| | 4.650.000
4.650.000
4.650.000
13.950.000
| | | | | | |
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato e da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri nel triennio 2004-2006 è il seguente:
| Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Articolo 1
| euro 1.550.000
euro 1.550.000
euro 1.550.000
Articolo 2
| euro 4.650.000
euro 4.650.000
euro 4.650.000
Totale onere
| euro 6.200.000
euro 6.200.000
euro 6.200.000
| | | | | | | | | | | |
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo
L'intervento si rivela necessario in quanto la legge 16 marzo 2001, n. 72, pur non avendo nell'articolato la previsione di una scadenza normativa, in realtà non è più operativa, essendo venuta meno il 31 dicembre 2003 la copertura finanziaria necessaria. L'intervento, poi, appare ancora più necessario per la legge 21 marzo 2001, n. 73, la quale, all'articolo 1, comma 1, prevede esplicitamente la proroga delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 (recante «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe»), fino al 31 dicembre 2003. Ciò significa che, allo stato, non sono più concedibili sulla base della suddetta legge i contributi finora versati alle minoranze italiane in Slovenia e Croazia e alla comunità di esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, nonostante che le esigenze di sostenere tali minoranze siano rimaste invariate.
B) Analisi del quadro normativo
Per quanto riguarda la materia di cui alla legge n. 72 del 2001 («Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia), si specifica che tale normativa è l'unica vigente che regoli la concessione di contributi statali per l'aspetto specifico del patrimonio storico e culturale delle suddette comunità.
Invece, per quanto riguarda la materia dei contributi alla minoranza italiana in Slovenia e Croazia, va segnalato che la legge n. 73 del 2001 è l'ultimo di una serie di interventi normativi che si sono succeduti in un'opera di stratificazione, talvolta senza un'abrogazione esplicita della normativa precedente, ma, anzi, con una espressa proroga delle disposizioni ivi contenute. Più precisamente, ci si riferisce alle seguenti leggi:
a) la legge 9 gennaio 1991, n. 19, che autorizzava una spesa di 12 miliardi di lire per il triennio 1991-1993 per le attività culturali in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti;
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b) la legge 13 luglio 1995, n. 295, che prorogava le disposizioni della legge n. 19 del 1991, assegnando 7 miliardi di lire per il 1995 e 8 miliardi di lire per il 1996 e il 1997;
c) la legge 8 aprile 1998, n. 89, che ulteriormente prorogava le suddette disposizioni, assegnando alla minoranza 8 miliardi di lire per ciascuno degli anni del triennio 1998-2000. Tale legge ha, inoltre, esteso l'ambito di operatività del sostegno italiano anche al campo socio-economico, come espressamente richiesto dalla Comunità italiana nei due Paesi;
d) infine, la legge 21 marzo 2001, n. 73, che ha prorogato le disposizioni della legge n. 19 del 1991, assegnando alla minoranza italiana 9 miliardi di lire per l'anno 2001 e 10 miliardi di lire per gli anni 2002 e 2003.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Le norme proposte prorogano l'efficacia delle disposizioni di cui alle leggi n. 72 e n. 73 del 2001. Nel primo caso, l'articolo 1 proroga de facto, implicitamente, l'efficacia della legge n. 72 del 2001, prevedendo la copertura finanziaria per un ulteriore triennio. Nel secondo caso, l'articolo 2 proroga esplicitamente al 31 dicembre 2006 l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge n. 73 del 2001. La diversa formulazione dei due articoli è stata resa necessaria dalla diversa costruzione ed impostazione originaria delle due leggi prorogate.
A parte l'aspetto appena segnalato, non appaiono ulteriori incidenze su leggi vigenti.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta «devolution», in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva
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dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
La materia non effettua delegificazione o rilegificazione, in quanto attiene a concessione di contributi finanziari.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.
La massima cura è stata adottata per l'inserimento dei riferimenti alle norme richiamate nel testo.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa solo all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge.
Per il resto non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative, in quanto l'intervento normativo richiesto era quello di prorogare l'efficacia e l'operatività delle disposizioni di cui alla legge n. 72 del 2001 e alla legge n. 73 del 2001.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Nel disegno di legge non sono presenti abrogazioni esplicite. Si possono rinvenire effetti abrogativi impliciti per quanto attiene alle clausole di copertura finanziaria; infatti, l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, de facto, sostituisce la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 72 del 2001 e l'articolo 2, comma 3, del disegno di legge sostituisce l'articolo 2, comma 1, della legge n. 73 del 2001.
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3. Ulteriori elementi.
A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Attualmente non sono all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti in materia analoga.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Proroga e rifinanziamento
della legge 16 marzo 2001, n. 72).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per il periodo 2004- 2006, pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» è sostituita dalla seguente: «sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri» sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
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propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
(Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo 2001, n. 73).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n.73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. È autorizzata la spesa di euro 13.950.000 per il triennio 2004-2006, pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 73, dopo le parole: «il Ministero degli affari esteri,» sono inserite le seguenti: «l'Ufficio del Ministro per gli italiani nel Mondo,».
3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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