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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4740 |
1. È istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nei settori della produzione di proteine vegetali, derivanti da semi oleosi, da piante proteiche e foraggi essiccati o disidratati, comprese le cooperative, le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare.
2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è definito, nei limiti delle autorizzazioni di spesa allo scopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso un programma predisposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma è diretto a favorire i settori della produzione di proteine vegetali e ad assicurare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali.
3. Il programma di cui al comma 2 è finalizzato:
a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei semi oleosi, delle piante proteiche e dei foraggi essiccati o disidratati, finalizzate all'ottenimento di proteine vegetali, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, di imprese e di reti commerciali;
b) all'adeguamento degli impianti alle normative comunitarie vigenti in materia sanitaria e di protezione dell'ambiente;
c) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;
d) alla realizzazione, da parte di cooperative e di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedono l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale di processi di certificazione della qualità;
e) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, svolte da imprese agroalimentari, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali. L'intensità dell'aiuto può prevedere fino al 100 per cento della copertura degli oneri sostenuti, calcolati al lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.
1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, è istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, nei settori della essiccazione e della disidratazione dei foraggi verdi.
2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è definito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge attraverso un programma predisposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell' articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricoli e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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