|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4743 |
Onorevoli Colleghi! - Da molti anni, oramai, gli agricoltori italiani si rivolgono ad imprese specializzate per l'esecuzione delle principali lavorazioni e delle operazioni di raccolta dei prodotti.
a) l'articolo 1 contiene le finalità della legge;
b) l'articolo 2 reca la definizione di attività e di impresa agromeccanica;
c) l'articolo 3 individua nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano i soggetti competenti all'applicazione della legge;
d) l'articolo 4 reca norme sugli addetti alle attività agromeccaniche;
e) l'articolo 5 definisce i requisiti dei macchinari e delle attrezzature;
f) l'articolo 6 stabilisce le modalità per la realizzazione di opere e di fabbricati funzionali all'esercizio di impresa agromeccanica;
g) l'articolo 7 reca le norme finali.
Considerato il perdurante vuoto normativo in materia di disciplina dell'attività di impresa agromeccanica, si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge.
1. Finalità della presente legge è il miglioramento delle professionalità delle imprese che effettuano lavorazioni meccaniche per conto di terzi in agricoltura e la tutela dei produttori agricoli che si avvalgono dell'attività di imprese agromeccaniche per la conduzione dei propri fondi.
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «attività agromeccanica»: le attività fornite a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al compimento del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agricoli e forestali, nonché le operazioni successive alla raccolta dei prodotti anche ai fini del loro conferimento ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione;
b) «impresa agromeccanica»: l'impresa che, sia in forma individuale sia in forma di società, ha per oggetto lo svolgimento di attività agromeccanica per conto di terzi, anche in forma non esclusiva.
1. Le materie di cui alla presente legge sono di esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di
1. Gli addetti impiegati in attività agromeccaniche, sia lavoratori autonomi o dipendenti di imprese agromeccaniche, sono tenuti ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e, in particolare, di prevenzione degli infortuni.
2. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale e contributivo previsto per il settore agricolo.
1. Al fine di assicurare la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, le imprese agromeccaniche che effettuano operazioni di sistemazione del terreno, concimazione, fertilizzazione, distribuzione di antiparassitari e diserbanti, di raccolta e stoccaggio dei prodotti e che, comunque, svolgono attività riguardanti i cicli biologici delle piante coltivate e degli animali allevati, o che operano nelle fasi rilevanti ai fini della tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari, sono tenute ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di funzionalità tramite periodici controlli dei macchinari, degli apparati e dei prodotti impiegati per le citate attività.
2. Le macchine e le attrezzature impiegate dalle imprese agromeccaniche per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, devono essere in regola con le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché essere coperte da specifica
1. L'imprenditore agromeccanico può realizzare opere e fabbricati funzionali all'esercizio di impresa nelle aree destinate a zona agricola dagli strumenti urbanistici generali vigenti.
2. Per la realizzazione delle opere e dei fabbricati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 3, lettera a), e dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché i rapporti con le imprese agromeccaniche».
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle attività agromeccaniche esercitate in forma saltuaria o connessa.
|
![]() |