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PDL 4679

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4679



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002

Presentato il 10 febbraio 2004

      

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Macedonia costituisce, congiuntamente all'Allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che negli altri Paesi.
      L'Accordo, dopo avere definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefìci accordati in Italia e in Macedonia ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefìci.
      Tra i punti di maggiore rilievo:

          per le coproduzioni tradizionali, che prevedano una partecipazione artistica, tecnica e finanziaria, l'apporto minoritario

 

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è pari al 20 per cento e, nel caso di coproduzioni multilaterali, al 10 per cento;

          vengono ammesse partecipazioni minoritarie anche a carattere solamente finanziario, con un apporto minoritario pari al 20 per cento;

          nel computo globale delle coproduzioni finanziarie è previsto un uguale numero di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria macedone.

      In particolare:

          l'articolo 1 definisce il termine «opera cinematografica», comprensivo anche di fiction, di animazione e documentari;

          l'articolo 2 stabilisce l'estensione ai film di coproduzione dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali dalle disposizioni in vigore o che potrebbero essere promulgate;

          l'articolo 3 stabilisce le Autorità competenti al rilascio della necessaria approvazione per la realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi;

          l'articolo 4 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti riconosciuti dalle rispettive Autorità;

          l'articolo 5 stabilisce che le richieste di ammissione ai benefìci della coproduzione debbano essere redatte secondo le norme di procedura previste nell'Allegato;

          l'articolo 6 stabilisce gli apporti percentuali dei coproduttori;

          l'articolo 7 definisce l'apporto di massima di personale creativo, tecnico e artistico di ciascuno dei due Paesi;

          l'articolo 8 prevede la realizzazione di film in coproduzione multilaterale;

          l'articolo 9 stabilisce le condizioni di equilibrio sia per quanto riguarda la partecipazione di personale creativo, artistico e tecnico, che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi;

          l'articolo 10 stabilisce i luoghi delle riprese, la proprietà del negativo e la post-produzione;

          l'articolo 11 riguarda agevolazioni per la circolazione del personale e l'esportazione dei materiali;

          l'articolo 12 definisce le modalità di ripartizione dei proventi;

          l'articolo 13 definisce le modalità di esportazione in Paesi terzi ove esistano contingentamenti di opere;

          l'articolo 14 stabilisce la denominazione con la quale devono essere presentati i film realizzati in coproduzione;

          l'articolo 15 sancisce le modalità di presentazione ai Festival internazionali;

          l'articolo 16 stabilisce i criteri di ammissione, in deroga alle disposizioni precedenti, al beneficio della coproduzione bipartita;

          l'articolo 17 concerne l'importazione e la programmazione dei film;

          l'articolo 18 prevede l'istituzione di una Commissione mista;

          l'articolo 19 concerne il rispetto degli obblighi internazionali delle Parti contraenti;

          l'articolo 20 riguarda l'entrata in vigore e la validità dell'Accordo.

      Le norme di procedura, di cui all'Allegato, definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        L'attuazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Macedonia, fatto a Skopje il 15 novembre 2002, comporta i seguenti oneri.

        L'articolo 18 prevede l'istituzione di una Commissione mista che si riunirà ogni due anni alternativamente a Roma e Skopje. Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari italiani in detta città per la durata di tre giorni, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 3 giorni) = euro 1.251

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 126, cui si aggiungono euro 38 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 126 viene ridotto di euro 42, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 122 + euro 48) quale quota media per contributi erariali, previdenziali, assistenziali ed IRPEF; ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 170 x 3 persone x 3 giorni) = euro 1.530

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Skopje (euro 900 x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.835

Totale onere  .  .  . euro 5.616

        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali a decorrere dal 2006 e per ciascuno dei quadrienni successivi, ammonta ad euro 5.616, in cifra tonda euro 5.615, e nell'ipotesi che la prima riunione della Commissione mista si svolga in Italia.
        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La ratifica legislativa dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica macedone è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri, ancorchè modesti, previsti per l'applicazione dell'articolo 18 dell'Atto internazionale in questione, ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
        Non si prevede di dover porre in essere né regolamenti né atti amministrativi (decreti ministeriali e interministeriali) per dare attuazione a tale provvedimento.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.


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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; obiettivi e risultati attesi.

        Si ritiene che il provvedimento in questione possa favorire le coproduzioni delle Parti contraenti (intese non solo come film, ma più ampiamente come animazione e documentari) ed incentivi l'attività dei soggetti attivi nel settore, sviluppando le relazioni culturali e commerciali ed aumentandone la competitività sia nei rispettivi territori sia nei Paesi terzi.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 5.615 euro annui ogni quadriennio, a decorrere dal 2006. Al relativo onere per l'anno 2006 si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero, degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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