Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4729

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4729



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUSSO SPENA, VALPIANA

Disposizioni in materia di cure ai grandi invalidi
per servizio militare ed equiparato

Presentata il 19 febbraio 2004

      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si sottopone alla vostra attenzione la richiesta di eliminare due evidenti sperequazioni operate a danno di persone gravemente invalide e meritevoli della massima considerazione.
      Mi riferisco alla categoria dei grandi invalidi per servizio, costituita per la quasi totalità da personale militare e militarizzato.
      La presente proposta di legge, infatti, tratta:

          a) delle cure ai grandi invalidi per servizio militare di leva, che l'Amministrazione eroga al personale in servizio continuativo o in quiescenza per la cura di infermità e menomazioni dipendenti da causa di servizio e invece nega, una volta cessato il rapporto di servizio, al personale divenuto grande invalido per servizio militare di leva;

          b) della concessione gratuita dei farmaci di classe C), già attribuita ai grandi invalidi di guerra dalla legge 19 luglio 2000, n. 203, quando dalla prescrizione medica risulti che la loro assunzione sia indispensabile nel caso specifico, ma non concede, anche se equiparati ai grandi invalidi di guerra in virtù della legge 29 gennaio 1987, n. 13, ai titolari di pensione privilegiata diretta di prima categoria.

      Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 1o ottobre 1965, emanato in base all'articolo 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1116, recante norme per l'applicazione della legge 1o novembre 1957, n. 1140, e della legge 27 luglio 1962, n. 1116, in materia di spese di degenza e di cura per ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio a favore del personale militare, prevede l'assunzione

 

Pag. 2

a carico dello Stato delle spese di cura ritenute necessarie per il personale militare in attività di servizio dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, fissando le relative procedure.
      Dopo una prima applicazione, limitata al solo personale militare in servizio, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965, con determinazione del Ministro pro tempore (nota n. IV/105 16/10.0.145 del 14 luglio 1984), fu esteso anche al personale militare in quiescenza.
      Tale estensione fu disposta sulla base del parere n. 169/82 del 7 giugno 1982, con cui il Consiglio di Stato, sia pure in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 30 settembre 1965, concernente il personale civile in quiescenza, ma di contenuto analogo al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 1965, identificò la ratio dell'istituto nella funzione di «risarcire il danno subito dall'impiegato per effetto dell'attività di servizio», ritenendo conseguentemente, incongruo limitare l'applicabilità dell'istituto fino al momento della cessazione del rapporto d'impiego, «tanto più che seguendosi una soluzione restrittiva si sarebbe venuti a privare l'impiegato del risarcimento proprio nei casi più gravi, e cioè nelle ipotesi di infermità determinanti l'inabilità al servizio».
      Purtroppo, non è possibile applicare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965 né al personale militare in servizio di leva ed equiparato, né ai frequentatori delle scuole militari, in quanto per questi ultimi trova applicazione solo l'articolo 445 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, secondo cui le spese per il vitto, per la cura, l'assistenza e la prima fornitura degli apparecchi di protesi a favore dei sergenti di leva, graduati di truppa e dei militari semplici in servizio o in licenza, esclusi gli appuntati e i carabinieri, risultano già a carico dell'Amministrazione della difesa. Da ciò è chiaro che il militare in servizio di leva, diversamente dal militare o dall'impiegato in servizio continuativo, ha diritto durante il periodo di servizio all'assistenza sanitaria a carico dell'Amministrazione indipendentemente dal fatto che le infermità o lesioni siano o meno collegabili al servizio, per cui nulla rileva l'avvenuto riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
      Da quanto esposto si evince che l'attuale disciplina delle spese di degenza e cura per ferite, lesioni ed infermità, siano o meno dipendenti da causa di servizio, è applicabile comunque nei confronti del personale militare in servizio di leva in presenza del rapporto di servizio, che si interrompe con la fine del servizio obbligatorio di leva, contrariamente a quanto avviene per il personale militare proveniente dal servizio permanente che, cessato dal servizio effettivo, rimane legato all'amministrazione attraverso il trattamento di quiescenza.
      Né è possibile porre rimedio a questa situazione che è sentita come una vera e propria discriminazione, in quanto, in caso di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio nei confronti del militare in servizio di leva, una volta cessato il rapporto di servizio, l'Amministrazione è obbligata a negare, diversamente da quanto avviene per il militare ed il dipendente in servizio continuativo, qualsiasi forma di assistenza e di cure per le infermità dipendenti da fatti di servizio. Infatti, il militare in servizio di leva, all'atto del congedo, perde il diritto al rimborso delle spese di cura con oneri a carico dell'Amministrazione della difesa anche se l'infermità o lesione contratta è riconosciuta dipendente da causa di servizio, essendo per lo stesso prevista la sola assistenza sanitaria generale stabilita dall'articolo 445 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e non anche quella prevista dall'articolo 446 del medesimo regolamento né quella stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965.
 

Pag. 3


      Così, per il militare in servizio di leva il servizio imposto dalla Costituzione, la cui natura è indubbiamente quella di una prestazione personale imposta per legge, risulta pesantemente penalizzante rispetto al servizio prestato come militare in servizio permanente effettivo, che rispetto a quello di leva obbligatorio, si sostanzia in un vero e proprio rapporto di servizio nei confronti dell'amministrazione. Tutto ciò porta ad escludere la possibilità, in relazione alle cure ed ai benefìci conseguenti a ferite, lesioni ed invalidità per servizio militare, di qualsiasi assimilazione dei due trattamenti.
      L'evidente impossibilità da parte dell'Amministrazione della difesa di erogare le cure a quanti fino ad oggi, adempiendo agli obblighi di leva, hanno riportato menomazioni per causa di servizio, impone una diversa considerazione nei confronti di tutti coloro che per motivi di servizio hanno riportato menomazioni gravemente invalidanti. Infatti, nei confronti di questo personale, sia gravemente invalidato durante il servizio di leva, sia durante il servizio permanente, non possono essere operate distinzioni relative alle necessità di cura e di riabilitazione.
      A questa situazione va posto rimedio attraverso una disposizione di legge estensiva nei confronti dei grandi invalidi per servizio militare di leva delle disposizioni che si applicano nei confronti del personale militare e civile in servizio continuativo per la cura di infermità, lesioni ed invalidità di prima categoria.
      L'altra questione posta alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, sempre attinente alle cure del grande invalido per servizio, tratta l'esenzione dalla quota di contribuzione sull'acquisto dei farmaci, che appare ingiustificata nei confronti dei farmaci prescritti per le cure delle menomazioni dei grandi invalidi per servizio.
      Tale categoria, già equiparata ai grandi invalidi di guerra nei benefìci e negli assegni accessori, si è sentita colpita da un'ingiustizia. Infatti, un grande invalido per servizio è oberato dalla spesa per circa l'80 per cento dei farmaci che deve assumere e, se titolare di pensione privilegiata ordinaria, dalla spesa completa, come un normale cittadino, nonostante debba far fronte agli esiti di menomazioni gravemente invalidanti contratte in servizio.
      Senza voler mettere in discussione il principio di uguaglianza nei confronti della salute di ogni cittadino, affermato dal legislatore, si insiste nel fare risaltare come le cure afferenti gravi patologie e minorazioni contratte per causa di servizio, quali sono quelle dei grandi invalidi per servizio, risultino tuttora ancorate al reddito, nonostante la parità di benefìci con i grandi invalidi di guerra, dal luglio 2000 esentati da qualsiasi spesa sanitaria.
      Con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, si stabiliva la suddivisione dei medicinali in tre classi, di cui quella C) a totale carico dell'assistito; si è poi verificata una reformatio in peius rispetto alla precedente normativa, determinandosi per i grandi invalidi per servizio, già fruenti a titolo gratuito di farmaci indispensabili per la terapia dell'infermità pensionata e non sostituibili con altri, un notevole ed ingiusto aggravio di spesa, in quanto tali farmaci sono stati inseriti nella classe C).
      Né il comma 42 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevedeva l'erogabilità a totale carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali della classe C) per particolari motivi terapeutici, aveva sanato la situazione, in quanto il beneficio veniva accordato soltanto con criteri di reddito e non in osservanza al consolidato principio della gratuità di determinate prestazioni sanitarie a favore di ben precise categorie di cittadini, come i grandi invalidi per causa di servizio militare ed equiparato.
      Dopo l'approvazione della citata legge 19 luglio 2000, n. 203, con la quale l'erogabilità gratuita dei farmaci di classe C) è stata concessa soltanto agli invalidi di guerra e negata ai grandi invalidi per servizio, nonostante l'esistenza di consolidate leggi di equiparazione dei benefìci tra grandi invalidi di guerra e per servizio, la pressione e lo scontento della categoria sono aumentati notevolmente, ed ancora
 

Pag. 4

di più nell'ultimo periodo per l'abolizione della classe B) dei farmaci.
      È da considerare che, nel corso dell'iter parlamentare che ha portato all'approvazione della citata legge n. 203 del 2000, la IX Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, in sede consultiva, in data 9 novembre 1999, espresse parere favorevole sulla concessione della gratuità dei farmaci agli invalidi di guerra con la seguente osservazione «valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la gratuità dei farmaci di fascia C) ai beneficiari di trattamenti equiparati per legge alle pensioni di guerra».
      Non sembra esserci motivo diverso da quello economico per cui, nonostante l'equiparazione dei benefìci e l'identità di menomazioni, classificazione ed assegni tra grandi invalidi di guerra e per servizio, questi ultimi debbano ancora acquisire le prestazioni farmaceutiche che necessitano loro per la cura di gravi affezioni dipendenti da causa di servizio diversamente dai grandi invalidi di guerra, ai quali la gratuità dell'erogazione è stata concessa già nell'anno 2000 con la citata legge n. 203.

 

Pag. 5

torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al militare e militarizzato per servizio di leva, titolare di assegno privilegiato ordinario militare tabellare di prima categoria, è esteso da parte dell'amministrazione di appartenenza, per le necessità di cura e di riabilitazione delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, lo stesso trattamento dovuto al dipendente dello Stato in quiescenza ai sensi di quanto disposto per tale personale dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 1o ottobre 1965, e 5 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 30 settembre 1965.

Art. 2.

      1. Al personale invalido per servizio di prima categoria è estesa l'applicazione della disciplina prevista dalla legge 19 luglio 2000, n. 203, per i titolari di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, nei casi in cui il medico di base attesta la comprovata utilità terapeutica dei farmaci per il paziente.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su