|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4732 |
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 974, recante norme in materia di «trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio», dispone che ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonché ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, sia attribuita la pensione privilegiata
a) la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra (pensione di reversibilità di guerra);
b) la pensione di reversibilità ordinaria.
All'esposto quadro normativo, dopo gli anni '70, causa la progressione legislativa sulle vittime del dovere, si aggiungono diverse varianti, tutte circoscritte al settore del personale militare, militarizzato e Corpi equiparati, che hanno inciso su determinati aspetti della pensione di reversibilità, integrandone la funzione, intesa quale base di sostentamento dei bisogni della senescenza, con una qualificazione indennitaria e risarcitoria in grado di consentire alla famiglia dell'avente causa, generalmente in piena fase evolutiva, di poter quanto meno soddisfare i bisogni correnti.
Si è, così, inteso sopperire al danno materiale subito con l'evento, intervenendo nei confronti della parte più sensibile e vulnerabile dei superstiti: vedova ed orfani del caduto e grandi invalidi per servizio militare ed equiparato.
D'altronde, è ben evidente come i gravi incidenti nella pubblica amministrazione e, in particolare nelle Forze armate e nei Corpi militarizzati, colpiscano quasi sempre il personale più esposto, che si colloca nella fascia medio bassa di età, generalmente con la famiglia nel pieno dello sviluppo.
La contingenza economica ha impedito un inquadramento generalizzato del sistema, costringendo il legislatore a procedere gradualmente; così oggi, oltre alle citate disposizioni di carattere generale (legge 17 ottobre 1967, n. 974, testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), si aggiungono diverse norme in materia riferite a settori specifici:
a) con la legge 3 giugno 1981, n. 308, è stato riconosciuto al militare e militarizzato in servizio obbligatorio di leva, deceduto o divenuto invalido per effetto di ferite o lesioni riportate in servizio di ordine pubblico o in servizio di guardia ad infrastrutture civili e militari, lo status di vittima del dovere;
b) la Corte costituzionale, con sentenza 4 - 11 luglio 1989, n. 387, ha disposto l'esenzione fiscale sulla pensione privilegiata del militare di leva, in quanto tabellare (non dipendente da reddito da lavoro retribuito, bensì innestata su un rapporto di servizio obbligatorio con funzione di risarcimento del danno subìto);
c) con la legge 8 agosto 1991, n. 261, si esenta dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) la pensione del militare, divenuto invalido durante il servizio obbligatorio di leva per effetto di ferite o lesioni riportate durante tale periodo (infortuni subiti entro i limiti del presidio militare durante l'intero arco delle 24 ore, incluso il periodo della libera uscita, con esclusione degli infortuni per dolo o colpa grave del militare), estendendo a tali soggetti il trattamento spettante al militare vittima del dovere;
d) l'allora Ministero delle finanze, con circolare 21 maggio 1991, n. 21, ha
e) con circolare 10 febbraio 1997, n. 740, il Ministero di grazia e giustizia ha riconosciuto al personale in servizio obbligatorio di leva impiegato come militarizzato, con pensione privilegiata ordinaria o tabellare, deceduto o invalido per l'effetto di ferite o lesioni riportate in servizio, l'esenzione dall'IRPEF della pensione, in quanto si fonda su un rapporto di servizio di tipo coattivo;
f) la legge 23 novembre 1998, n. 407, riconosce al «personale militare ed assimilato grande invalido vittima del dovere» l'esenzione dall'IRPEF del trattamento di pensione privilegiata diretta;
g) con le proposte di legge atti Camera nn. 1649 e 1752, in avanzata fase di discussione presso la Commissione difesa della Camera dei deputati, si propongono due innovazioni nei confronti del personale militare deceduto in servizio o divenuto grande invalido per servizio:
1) estensione nei confronti del coniuge e dei figli del grande invalido e del caduto per servizio degli stessi benefìci previsti per le vittime del dovere in materia di collocamento al lavoro;
2) estensione alla vedova e agli orfani del caduto per servizio dello stesso trattamento previsto per la vittima del dovere (liquidazione di trattamento pensionistico spettante al dipendente pari grado in attività di servizio, con riliquidazione degli aumenti corrisposti al personale in attività di servizio).
La presente panoramica pone in risalto alcuni punti fondamentali.
Il legislatore ha sempre espresso una volontà di tutela nei confronti dell'attività del personale militare, a priori eliminando ogni possibile dicotomia tra comparti civili, militari e militarizzati, con l'applicazione delle norme in materia di grave invalidità per servizio a tutti i dipendenti dello Stato, in considerazione del fatto che, anche se la grave invalidità ed i decessi per fatti di servizio coinvolgono per oltre il 90 per cento il personale militare e militarizzato, ciò non sta a significare un diverso coinvolgimento da parte del personale in servizio civile, ugualmente esposto anche se in misura minore.
La legislazione in materia ha soltanto risentito della crescente stretta economica, esprimendosi ultimamente per settori, di fatto sperequati nei confronti delle effettive necessità, con la promulgazione di provvedimenti parziali ed inadeguati rispetto alle esigenze, intervenendo ogni volta sull'onda di una spinta emotiva che alla fine non giova neanche ai soggetti direttamente interessati.
Tutto questo, infatti, ha portato e porta macroscopiche, inconcepibili diversità di trattamenti nell'ambito della stessa categoria, sia in materia pensionistica, sia in materia di assegni, sia per le cure, sia anche per imposizione fiscale, da cui derivano condizioni economiche che oscillano tra situazioni di equilibrio instabile e sacche di miseria ed emarginazione.
Riferendoci, ad esempio, alla tassazione IRPEF e dando per scontata l'approvazione degli atti Camera nn. 1649 e 1752, tra i grandi invalidi per servizio risulterebbero esenti i trattamenti di pensione privilegiata attribuiti alle vittime del dovere e al personale militare e militarizzato proveniente dal servizio di leva, pertanto su poco più di 6000 grandi invalidi per servizio dello Stato, è stata indirettamente operata una vera e propria frattura tra personale in tutto identico, penalizzando quello militare ed equiparato grande invalido per servizio continuativo, che, pur esposto al pari degli altri, vede il proprio trattamento assoggettato ad IRPEF, diversamente da quello del militare e graduato in servizio di leva, paritario rispetto al
1. La pensione privilegiata ordinaria del personale militare e civile dello Stato grande invalido per servizio è corrisposta in misura pari al 100 per cento dell'ultimo stipendio o paga percepiti in attività di servizio, esente dalla corresponsione della prevista aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che si aggiunge alla pensione quale parte integrante.
1. Il terzo comma dell'articolo 92 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:
«È data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute nel presente titolo. In tale caso le aliquote di cui al primo comma dell'articolo 88 si applicano, con minimo del 100 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria e sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».
1. Il trattamento della pensione militare tabellare conseguito dall'invalido per servizio militare di leva obbligatoria di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, non può essere inferiore, dedotto l'importo dell'assegno per indennità integrativa speciale, al corrispondente importo della pensione conseguito dal pari grado in servizio militare di leva volontario divenuto parimenti invalido di prima categoria.
1. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la medesima legge è applicata corrispondendo agli aventi diritto il 10 per cento del trattamento spettante a regime.
2. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle domande presentate, sono apportate le opportune variazioni di bilancio e stanziate le somme occorrenti per la corresponsione agli aventi titolo, durante il secondo anno, del trattamento nella misura del 50 per cento dell'importo a regime.
3. Dal terzo anno di attuazione della presente legge, il trattamento previsto dalla medesima legge si applica a regime per l'intero importo.
|