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PDL 4714

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4714



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

 

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con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

e con il ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002

Presentato il 18 febbraio 2004

      

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Onorevoli Deputati!

Contesto dell'Accordo.

      L'Accordo euro-mediterraneo di associazione (AEMA) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, rappresenta uno degli strumenti del Processo di Barcellona, anche denominato Partenariato euro-mediterraneo. Quest'ultimo, lanciato con la Conferenza euro-mediterranea dei Ministri degli esteri tenutasi a Barcellona nel novembre 1995, costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti della sponda sud del Mediterraneo. Il Processo di Barcellona rappresenta il più importante tentativo nella storia moderna di creare legami forti e durevoli fra i Paesi dell'Unione europea ed i Paesi rivieraschi del Mediterraneo [si tratta di tre Stati del Maghreb (Algeria, Tunisia, Marocco), cinque del Mashrek (Egitto, Israele, Giordania, Libano e Siria) e Autorità palestinese e i tre Paesi mediterranei attualmente coinvolti nel processo di allargamento dell'Unione Europea, (Malta, Cipro e Turchia)], attraverso relazioni politiche, economiche e sociali approfondite e strutturate con periodici incontri ai massimi livelli istituzionali.
      Sulla base della Dichiarazione di Barcellona, la politica dell'Unione europea nei confronti dei Paesi mediterranei si articola su tre volet:

          dimensione politica e di sicurezza, che mira a far sì che il Mediterraneo diventi un'area comune di pace e stabilità, attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo, dello statuto delle Nazioni Unite, dei princìpi democratici e il controllo degli armamenti;

          dimensione economica e finanziaria, che punta a realizzare gradualmente una zona di libero scambio nel bacino mediterraneo entro il 2010, attraverso la conclusione di Accordi euro-mediterranei di associazione;

          dimensione sociale, culturale e umana, che integra il partenariato politico ed economico e mira all'avvicinamento e alla mutua comprensione tra i popoli delle due sponde del Mediterraneo.

      Il Partenariato euromediterraneo si sviluppa sulla complementarietà tra livello regionale e bilaterale. La cooperazione

 

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regionale tra i 12 Paesi mediterranei riguarda tanto gli aspetti politici quanto quelli economici e culturali delle relazioni tra l'Unione europea e i partner della sponda sud del Mediterraneo ed è un efficace strumento di incentivo al dialogo politico infraregionale, che mira a contribuire al mantenimento di stabilità e prosperità nell'area. Essa è complementare e anzi rafforza la cooperazione bilaterale, che si manifesta, tanto dal punto di vista politico quanto da quello economico, nel negoziato - e relativa esecuzione - di Accordi euro-mediterranei di associazione (AEMA) (ad oggi, sono in vigore gli AEMA con Israele, Marocco, Tunisia e Giordania, nonché l'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione con l'Autorità palestinese. Sono in corso di ratifica da parte degli Stati membri oltre all'AEMA-Algeria, anche l'AEMA-Egitto e l'AEMA-Libano. L'Accordo con la Siria è in avanzato stato negoziale) con i singoli Paesi (deputati a sostituire i precedenti Accordi di cooperazione conclusi negli anni settanta) e nella cooperazione finanziaria bilaterale.
      L'AEMA con l'Algeria e l'Atto finale sono stati firmati a Valencia il 22 aprile 2002. L'Accordo è stato già ratificato dall'Irlanda, dalla Svezia, dalla Germania e dal Belgio.

Motivazioni dell'Accordo.

      L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul partenariato. Esso instaura e contribuisce a sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse. L'AEMA favorisce inoltre lo sviluppo delle relazioni economiche tra le Parti, in particolare regola la cooperazione in materia di commercio, investimenti, tecnologia, sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale e culturale, audiovisivo ed ambientale al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche.

Esame degli articoli.

      L'AEMA-Algeria, che si fonda sul rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, instaura un'Associazione tra le Parti e mira a: costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra di esse, che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in un ampio spettro di settori; intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; favorire i contatti umani, specie nell'ambito delle procedure amministrative; incoraggiare l'integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonché tra quest'ultima e la Comunità e i suoi Stati membri; promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse (articoli 1-2).
      L'Accordo è concluso per un periodo illimitato (articolo 107) (ciascuna delle Parti può tuttavia denunciare l'Accordo dandone notifica all'altra Parte. L'AEMA cessa allora di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica) ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di recepimento. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, esso sostituisce l'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare e l'Accordo tra gli Stati membri della CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976 (articolo 110).

Dialogo politico (Titolo I, articoli 3-5).

      Sulla base dell'Accordo, le Parti istituiscono un dialogo politico continuativo, che

 

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concerne qualsiasi aspetto di comune interesse, in modo particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale. Il dialogo mira a: i) facilitare il ravvicinamento tra le Parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione sulle questioni internazionali di comune interesse; ii) consentire a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; iii) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea; iv) promuovere iniziative comuni. L'AEMA prevede che il dialogo politico si svolga a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; a livello di alti funzionari e tramite i canali diplomatici; nonché attraverso qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidarlo, svilupparlo e intensificarlo (articolo 5). A differenza della maggior parte degli AEMA sinora conclusi con gli altri Paesi della sponda sud del Mediterraneo, l'AEMA-Algeria (al pari dell'AEMA-Tunisia e dell'AEMA-Marocco), non prevede un dialogo politico a livello parlamentare.

Disposizioni commerciali e cooperazione economica.

      L'AEMA è un Accordo commerciale preferenziale-compatibile con le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le cui disposizioni commerciali disciplinano: la libera circolazione delle merci (titolo II); lo scambio di servizi (titolo III); nonché i pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche (titolo IV). Esso passa poi in rassegna i settori in cui si sviluppa la cooperazione economica (titolo V).

Libera circolazione delle merci (Titolo II, articoli 6-29).

      In conformità ai disposti dell'AEMA, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni (articolo 6) dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
      Per i prodotti industriali (capitolo 1), il regime si differenzia a seconda che essi siano di origine algerina o comunitaria. Nel primo caso, i prodotti sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi e restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente; nel secondo, i prodotti beneficeranno di una progressiva abolizione dei dazi, inclusi quelli di carattere fiscale, e degli oneri di effetto equivalente, secondo i calendari indicati all'articolo 9 per le tipologie di prodotti individuate dagli Allegati 3, 4 e 5. I dazi applicabili all'importazione in Algeria dei soli prodotti indicati nell'Allegato 2 sono aboliti sin dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. In caso di difficoltà relative ad un determinato prodotto, è possibile una revisione del relativo calendario, effettuata di comune accordo dal Comitato di associazione, senza tuttavia giungere a prolungarlo oltre il limite massimo del periodo transitorio. Nel caso di industrie nuove o settori in corso di ristrutturazione od in gravi difficoltà, l'Algeria potrà adottare misure eccezionali di durata limitata, maggiorando o reintroducendo dazi doganali, nei limiti del 25 per cento ad valorem, su prodotti il cui valore complessivo non superi il 15 per cento delle importazioni totali dei prodotti industriali originari della Comunità effettuate per un dato anno. L'intera disciplina richiamata si applica ai prodotti che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, fatta eccezione per i prodotti indicati nell'Allegato 1. L'Algeria è tenuta ad informare il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Algeria presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali di cui ha deciso la reintroduzione. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al

 

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più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione può decidere un calendario diverso.
      È altresì previsto che il Comitato di associazione possa, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Algeria a mantenere le misure eccezionali per un massimo di tre anni oltre il periodo di transizione previsto.
      Con riferimento ai prodotti agricoli, della pesca ed agricoli trasformati (capitolo 2), le Parti procedono alla progressiva liberalizzazione degli scambi dei prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina ed ai prodotti dell'Allegato 1, cioè quelli agricoli ed agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14 dell'AEMA. In particolare, ai prodotti agricoli si applicano le disposizioni del Protocollo n.1 se sono di origine algerina, del Protocollo n. 2 se sono di origine comunitaria. Ai prodotti della pesca originari dell'Algeria si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3, del Protocollo n. 4 se sono di origine comunitaria. Le disposizioni del Protocollo n. 5 si applicano infine agli scambi di prodotti agricoli trasformati. Un esame della situazione sarà condotto dalla Comunità e dall'Algeria entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, al fine di determinare le misure che dovranno applicare dopo sei anni dalla data di entrata in vigore dello stesso, per raggiungere gli obiettivi prefissati. Nell'Ambito del Consiglio di associazione le Parti potranno accordarsi ulteriori concessioni. Ciascuna Parte può modificare il regime previsto dall'Accordo in caso di introduzione di una normativa specifica o di modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, limitatamente ai prodotti toccati da tali misure, e deve informare di tali modifiche il Comitato di associazione.
      Tra le disposizioni comuni (capitolo 3), l'articolo 17 introduce una clausola di standstill in materia di dazi doganali all'importazione o all'esportazione e tasse di effetto equivalente. In particolare, le Parti si astengono dall'introdurre nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente ed aboliscono quelle esistenti al momento della data di entrata in vigore dell'Accordo. Inoltre, la norma pone il divieto di restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente, fatte salve le ipotesi di riesportazione verso un Paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applica restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, e di penuria grave o minaccia di penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice (articolo 25). L'Algeria abolisce entro il 1o gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti dell'Allegato 4 (latte, miele, uova, ortaggi, frutta, prodotti della macinazione, grassi animali e vegetali, cacao, oli essenziali, saponi, materie plastiche, calzature, lavori in vetro e ceramica, manufatti tessili, lavori in ferro e ghisa, apparecchi e congegni meccanici ed elettrici, strumenti di precisione e mobili); tale dazio è uniformemente ridotto di 12 punti all'anno a decorrere dal 1o gennaio 2002. Nel caso di eventuale impegno in sede di adesione all'OMC la data prevista per l'abolizione del dazio può essere anticipata. Il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 14 corrisponde all'aliquota applicata nei confronti della Comunità il 1o gennaio 2002, ovvero all'aliquota consolidata in sede OMC, in vigore al momento dell'adesione. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna, che provochi discriminazioni, anche in modo indiretto tra prodotti comunitari e prodotti algerini simili. Conseguentemente, i prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati assoggettati. Le Parti sono libere di mantenere od istituire unioni doganali, zone di libero scambio o stipulare accordi di scambio transfrontaliero, purché non incidano
 

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sul regime commerciale previsto dall'Accordo e ne informino il Consiglio di associazione. Infine, si applicano le disposizioni OMC relative alle contromisure in caso di pratiche di dumping; alle sovvenzioni ed alle misure compensative; alle misure di salvaguardia. In tale ultima evenienza l'AEMA prevede una disciplina dettagliata in ossequio alla quale, inter alia, ciascuna Parte comunica al Comitato di associazione le disposizioni che adotta o intende adottare per l'applicazione di una misura di salvaguardia. In particolare la Parte che intende applicare tali misure fornisce le informazioni pertinenti all'apertura di un'inchiesta di salvaguardia ed alle risultanze definitive della stessa, avvia le consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione, offre all'altra Parte una compensazione, sotto forma di liberalizzazione degli scambi, equivalente agli effetti commerciali sfavorevoli dalla data di applicazione della misura di salvaguardia; qualora detta compensazione fosse giudicata insoddisfacente, entro trenta giorni dall'avvio delle consultazioni ed in mancanza di decisioni da parte del Comitato di associazione, l'altra Parte può adottare le misure tariffarie compensative con effetti equivalenti a quelle di salvaguardia (articolo 24). Ciascuna Parte comunica all'altra l'eventuale avvio di procedure amministrative finalizzate a fornire le informazioni sull'andamento dei flussi commerciali (articolo 26).
      Il Protocollo n. 6 definisce la nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa (articolo 28).
      Le merci importate nella Comunità e in Algeria vengono classificate utilizzando, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale algerina (articolo 29).

Scambi di servizi (Titolo III, articoli 30-37).

      Nel ribadire l'impegno a rispettare l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), le Parti accettano di considerare l'eventualità di concedere il diritto di stabilimento alle società di una Parte nel territorio dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle società di una Parte ad utenti dell'altra Parte. Il Consiglio di associazione formulerà le raccomandazioni relative, iniziando l'esame della questione al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche (Titolo IV, articoli 38-46).

      In materia di pagamenti correnti e di movimenti dei capitali (capitolo 1), le Parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta liberamente convertibile; a garantire, dal momento della data di entrata in vigore dell'Accordo, la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità alle leggi del Paese ospitante, la liquidazione o il rimpatrio di tali investimenti e degli utili ad essi relativi; a tenere consultazioni per agevolare la circolazione dei capitali e giungere alla completa liberalizzazione. Tuttavia, in caso di gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti, le Parti possono adottare misure restrittive dei pagamenti correnti, purché tali misure siano strettamente necessarie e alle condizioni di cui all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, informandone il Consiglio e presentando un calendario per l'abolizione delle stesse.
      Relativamente alla concorrenza ed alle altre questioni economiche (capitolo 2), l'AEMA vieta, nella misura in cui possano incidere sugli scambi tra la Comunità e l'Algeria, gli accordi tra imprese, le associazioni di imprese e le pratiche concordate che falsino la concorrenza; lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante da parte di una o più imprese. A tale fine le Parti procedono agli scambi di

 

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informazioni, secondo le modalità di cui all'Allegato 5, e possono adottare le contromisure adeguate a fronteggiare pratiche ritenute incompatibili, previa consultazione dell'altra Parte nell'ambito del Comitato di associazione (articolo 41).
      Le Parti si impegnano altresì ad adeguare i monopoli di Stato di natura commerciale; ad eliminare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'AEMA, le misure che possano distorcere gli scambi tra la Comunità e l'Algeria, che siano relative alle imprese pubbliche o quelle cui siano stati concessi diritti speciali od esclusivi; ad assicurare un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale attraverso l'esame periodico dell'Allegato 6 o consulenze urgenti richieste da ciascuna delle Parti; ad adottare le misure atte a tutelare i dati personali per facilitarne la loro circolazione tra di esse; ad indirizzarsi verso la progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici (articoli 42-46).

Cooperazione economica (Titolo V, articoli 47-66).

      Le Parti si impegnano ad intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse, al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi globali dell'Accordo, favorire le relazioni economiche tra le Parti e sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Algeria. Tale cooperazione interessa, in via prioritaria, quei settori di attività in cui si riscontrano delle difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia algerina e degli scambi tra l'Algeria e la Comunità. La cooperazione, che terrà conto della tutela ambientale, privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie comunitaria ed algerina, e le misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale. Le Parti possono anche concordare di estendere la cooperazione a settori non contemplati dalle disposizioni dell'Accordo.
      In materia di cooperazione regionale e per una migliore realizzazione del Partenariato euro-mediterraneo, le Parti sostengono tutte le iniziative che abbiano un impatto regionale o coinvolgano Paesi terzi nella ricerca scientifica, nell'insegnamento e la formazione, nell'ambiente, nelle questioni doganali e lo sviluppo delle infrastrutture economiche (articolo 50).
      In merito al settore scientifico e tecnologico, le Parti favoriscono l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle Parti, in particolare, attraverso: l'accesso dell'Algeria ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo; la partecipazione della stessa alle reti di cooperazione decentrata nonché la promozione di sinergie tra formazione e ricerca (articolo 51). Esse si impegnano altresì ad avviare scambi di informazioni e progetti comuni nel campo delle comunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione, adoperandosi per una loro ulteriore diffusione (articolo 60).
      Con riferimento all'ambiente, l'Accordo individua una serie di aspetti, quali la desertificazione e la gestione delle risorse idriche; l'uso razionale dell'energia, l'impatto dello sviluppo industriale e dell'agricoltura, sui quali verterà la cooperazione, anche a livello regionale (articolo 52).
      La cooperazione industriale mira a promuovere le iniziative a favore degli investimenti in Algeria, l'ammodernamento del settore industriale pubblico e privato, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, la cooperazione diretta tra gli operatori economici, che può avvenire anche tramite l'accesso dell'Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese ed alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata. Un'attenzione particolare sarà prestata alla creazione di un quadro giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti, anche attraverso la conclusione di accordi in tal senso tra gli Stati membri e l'Algeria e fornendo l'assistenza tecnica del caso (articoli 53 e 54).
      Al fine di attuare efficacemente l'Accordo, le Parti procederanno al ravvicinamento delle legislazioni, dedicando speciale attenzione ai servizi finanziari. In

 

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materia di normalizzazione e valutazione della conformità e di metrologia, l'Accordo sottolinea anche la necessità di potenziare gli organismi algerini di valutazione, in vista della stipulazione di accordi di reciproco riconoscimento (articoli 55, 56 e 57).
      Le Parti stabiliscono inoltre di procedere alla modernizzazione e/o alla ristrutturazione dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, attraverso la diversificazione della relativa produzione e degli sbocchi, i contatti tra imprese ed organizzazioni professionali, la formazione e l'assistenza tecniche, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale integrato e la gestione delle riserve ittiche (articolo 58).
      In materia di trasporti, si attuerà l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, e l'adeguamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili ai diversi trasporti e si interverrà per migliorarne la gestione (articolo 59).
      In ambito energetico e minerario la cooperazione prevede una serie di azioni a sostegno e sviluppo delle diverse attività correlate a detti settori al fine di adeguare la legislazione vigente che li disciplina, favorire una migliore preparazione tecnica e tecnologica delle imprese già operanti e sviluppare i partenariati tra imprese algerine ed europee per i servizi di sfruttamento, produzione e distribuzione dell'energia e delle miniere (articolo 61).
      La cooperazione si estende anche al turismo e all'artigianato, le cui priorità sono, inter alia, il sostegno alle azioni di formazione nel comparto alberghiero e dell'artigianato, l'intensificazione degli scambi di informazione sui flussi e sulle politiche nonché di scambi di esperienze riguardanti tali settori, la promozione del turismo giovanile (articolo 62).
      Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale, al fine di semplificare i controlli e le procedure di sdoganamento delle merci; e di introdurre un documento amministrativo unico ed un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e dell'Algeria. Le autorità amministrative delle Parti possono prestarsi reciproca assistenza secondo le disposizioni del Protocollo n. 7 (articolo 63).
      Infine, la cooperazione concernerà anche il settore statistico e la materia che riguarda la tutela dei consumatori.

Disposizioni non commerciali: cooperazione sociale e culturale.

      Accanto alle disposizioni commerciali, l'AEMA disciplina altresì, nel titolo VI, la cooperazione sociale e culturale, in particolare le relazioni tra le Parti in materia di disposizioni relative ai lavoratori (capitolo 1); dialogo nel settore sociale (capitolo 2); azioni di cooperazione nel settore sociale (capitolo 3); cooperazione in materia di cultura e di istruzione (capitolo 4).

Disposizioni relative ai lavoratori (titolo VI, capitolo 1, articoli 67-71).

      I lavoratori di nazionalità algerina godono, per quanto concerne le condizioni di lavoro, retribuzione, licenziamento e la materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali risiedono o sono occupati legalmente. L'Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio un trattamento analogo.

Dialogo nel settore sociale (Titolo VI, capitolo 2, articoli 72-73).

      Le Parti instaurano un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse, al fine di promuovere la libera circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale. Tale dialogo riguarda tutti i problemi relativi: i) alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle persone a loro carico; ii) all'emigrazione; iii) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone in situazione irregolare;

 

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iv) alle azioni e ai programmi volti a promuovere la parità di trattamento tra cittadini delle Parti, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni. L'AEMA prevede che il dialogo nel settore sociale si svolga come quello politico: a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; a livello di alti funzionari e tramite i canali diplomatici; nonché attraverso qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidarlo, svilupparlo e intensificarlo.

Azioni di cooperazione nel settore sociale (titolo VI, capitolo 3, articoli 74-76).

      Nel riconoscere l'importanza dello sviluppo sociale e del rispetto dei diritti sociali fondamentali, al fine di consolidare la loro cooperazione, le Parti intraprendono azioni, programmi ed interventi volti a migliorare le condizioni di vita e di lavoro particolarmente nelle zone di emigrazione, ridurre la pressione migratoria; promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e sociale; sviluppare e consolidare i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; migliorare il sistema previdenziale, nonché potenziare il sistema sanitario.
      L'AEMA prevede altresì che entro il termine del primo anno dalla data della sua entrata in vigore il Consiglio di associazione istituisca un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni relative ai lavoratori, al dialogo nel settore sociale nonché alle azioni di cooperazione nel settore sociale.

Cooperazione in materia di cultura e di istruzione (titolo VI, capitolo 4, articoli 77-78).

      La cooperazione culturale punta ad una migliore conoscenza, comprensione e diffusione delle rispettive culture, sostenendo in particolare le attività congiunte in vari campi come la stampa, i mezzi audiovisivi e gli scambi giovanili attraverso la conservazione ed il restauro del patrimonio storico e culturale; gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti, letterati e intellettuali e di manifestazioni culturali; le traduzioni letterarie.
      In materia di istruzione la cooperazione si prefigge di contribuire a migliorare il sistema scolastico e la formazione; agevolare l'accesso della popolazione femminile all'istruzione; favorire i contatti tra gli organismi specializzati.

Cooperazione finanziaria (titolo VII, articoli 79-81).

      La cooperazione in tale settore riguarderà numerosi aspetti, quali: la promozione delle riforme finalizzate alla modernizzazione dell'economia; il potenziamento delle infrastrutture economiche; la promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro; l'adeguamento alle ripercussioni sull'economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio; la determinazione di misure di accompagnamento delle politiche sociali; il miglioramento delle capacità e delle competenze algerine in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale; la determinazione di misure per l'attuazione degli accordi bilaterali in materia di immigrazione clandestina; ed, infine, l'individuazione di misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.

Cooperazione in materia di giustizia e affari interni (titolo VIII, articoli 82-91).

      Le Parti attribuiscono particolare importanza alla cooperazione giuridica e giudiziaria nell'ambito della quale potranno negoziare accordi nei settori pertinenti; al rafforzamento delle istituzioni per quanto

 

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riguarda l'applicazione del diritto ed il funzionamento dell'apparato giudiziario ed il consolidamento dello Stato di diritto e si impegnano a far rispettare i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell'altra Parte.
      Le Parti si impegnano, nei modi e con le misure specificati dall'Accordo stesso o da definire congiuntamente a collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, per impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare; per prevenire e combattere tutte le forme di razzismo e xenofobia; per combattere il traffico ed il consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo e la corruzione.
      Le Parti decidono inoltre di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l'immigrazione clandestina e accordi di riammissione.

Disposizioni istituzionali, generali e finali (titolo IX, articoli 92-110).

      L'AEMA istituisce un Consiglio di associazione (ConsAss) incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'Accordo. Il ConsAss è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo algerino. Il ConsAss si riunisce a livello ministeriale una volta l'anno, nonché tutte le volte che risulti necessario od opportuno. Il ConsAss è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo algerino, secondo le disposizioni previste dal proprio regolamento interno. Esso ha il potere di prendere decisioni nei casi specificamente indicati dall'Accordo, e può altresì formulare delle raccomandazioni. Entrambe sono adottate di comune accordo tra le Parti. Il ConsAss esamina tutte le questioni importanti relative all'Accordo, nonché le questioni bilaterali ed internazionali di reciproco interesse.
      Il ConsAss è affiancato da un Comitato di associazione (ComAss), incaricato dell'attuazione dell'Accordo e di esercitare le competenze delegategli dal Consiglio stesso. Il ComAss è composto da funzionari rappresentanti i membri del Consiglio dell'Unione Europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del Governo algerino, dall'altro. Anche il ComAss può adottare decisioni, di comune accordo tra le Parti, nonché nei settori per i quali il ConsAss gli ha delegato le competenze.
      L'Accordo prevede un meccanismo per la soluzione delle controversie, che si svolge in seno al ConsAss e termina con una decisione, che ciascuna delle Parti è tenuta ad attuare. Qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione in tal modo, ciascuna Parte può attivare una procedura di arbitrato (articolo 100).
      Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari dell'Algeria, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la Controparte algerina (articolo 99).
      Le disposizioni contenute nell'AEMA vietano le misure discriminatorie (articolo 102), ma consentono di adottare provvedimenti necessari a precludere la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali in materia di sicurezza o, comunque, provvedimenti in qualche modo inerenti alla sicurezza di una delle Parti (articolo 101). In materia fiscale, l'Accordo non determina un ampliamento dei benefìci concessi da una delle Parti con accordo internazionale; né impedisce l'adozione o l'applicazione di misure volte a combattere l'evasione o l'elusione fiscale; né ostacola il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica. Infine, l'AEMA prevede che ciascuna Parte possa adottare contromisure nel caso l'altra Parte violi l'Accordo (articolo 104). Eccetto i casi particolarmente urgenti, essa

 

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dovrà preventivamente informare della violazione il Consiglio di associazione, perché questo possa trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Allegati, Protocolli, Dichiarazioni comuni, Dichiarazioni della Comunità europea e Dichiarazioni dell'Algeria.

      L'Accordo è corredato da sei Allegati e sette Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo (articolo 105):

          Allegato 1: Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14;

          Allegato 2: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Algeria, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

          Allegato 3: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Algeria, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

          Allegato 4: Elenco dei prodotti dei quali l'Algeria abolisce il dazio supplementare di cui all'articolo 17, paragrafo 4;

          Allegato 5: Modalità di applicazione dell'articolo 41, in materia di applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni;

          Allegato 6: Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale;

          Protocollo n. 1: Regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Algeria;

          Protocollo n. 2: Regime applicabile all'importazione in Algeria di prodotti agricoli originari della Comunità;

          Protocollo n. 3: Regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell'Algeria;

          Protocollo n. 4: Relativo al regime applicabile all'importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità;

          Protocollo n. 5: Relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'Algeria e la Comunità;

          Protocollo n. 6: Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa;

          Protocollo n. 7: Relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

      Le Dichiarazioni comuni, le Dichiarazioni della Comunità europea e le Dichiarazioni dell'Algeria adottate dai plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e dell'Algeria, sono allegate all'Atto finale dell'AEMA.
      Le Dichiarazioni comuni sono relative agli articoli 44, 84, 104 e 110 dell'Accordo ed agli scambi di persone.
      Le Dichiarazioni della Comunità europea sono relative alla Turchia; all'adesione dell'Algeria all'OMC, agli articoli 41, 84, paragrafo 1, primo trattino, e 88 (razzismo e xenofobia) dell'Accordo.
      Le Dichiarazioni dell'Algeria sono relative agli articoli 9, 41 e 91 dell'Accordo, nonché all'unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        L'attuazione dell'Accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica algerina democratica e popolare, comporta i sottoindicati oneri, quantificati dalla Agenzia delle dogane, in relazione ai seguenti articoli del Protocollo n. 7 relativo alla assistenza nel settore doganale.

Articolo 7.

        Viene previsto l'invio di due funzionari ad Algeri per un periodo di sei giorni, per consentire la partecipazione alle indagini nel territorio della Parte contraente. La relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 6 giorni) = euro 1.668

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 144, cui si aggiungono euro 43, quale maggiorazione del 30 per cento prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 144 viene ridotto di euro 48, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 139 + euro 54) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 193 x 2 persone x 6 giorni) = euro 2.316

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Algeri (euro 1.250 x 2 persone = euro 2.500 + euro 125 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.625

Totale onere (articolo 7)  .  .  . euro 6.609

 

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Articolo 11.

        Si prevede la partecipazione dei funzionari che sono invitati a deporre presso l'Autorità giudiziaria, in qualità di testimoni od esperti nella materia doganale.
        A tale fine, nella ipotesi dell'invio di due funzionari ad Algeri, per un periodo di sei giorni e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 6 giorni) = euro 1.668

diaria giornaliera (euro 193 x 2 persone x 6 giorni) = euro 2.316

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Algeri (euro 1.250 x 2 persone = euro 2.500 + euro 125 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.625

Totale onere (articolo 11)  .  .  . euro 6.609

        Pertanto, l'onere da porre e carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2004 è di euro 13.218, in cifra tonda euro 13.220. Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane.
        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti e analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        In materia di impatto normativo, l'Accordo - una volta entrato in vigore - non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.
        Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea. Né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.
        In conclusione l'AEMA non incide - modificandoli - su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'AEMA sono indicate nei pertinenti articoli, Allegati e Protocolli dell'Accordo stesso e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.
        L'Accordo contiene dei riferimenti normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

        L'Accordo si propone di fornire un quadro coerente di sostegno alle strategie di stabilizzazione e modernizzazione dell'Algeria. L'approfondimento del dialogo politico, il sostegno dell'Unione europea al processo di democratizzazione, la buona gestione degli affari pubblici, il rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria rappresentano alcuni fra i principali elementi dell'Accordo.
        Sono destinatari diretti del provvedimento le amministrazioni (algerine), nonché gli operatori economici dell'Unione europea ed algerini operanti in tutti i settori contemplati dall'Accordo.
        Il mercato comunitario è sostanzialmente già aperto alle esportazioni algerine e non è da prevedere, pertanto, un ulteriore rilevante impatto sugli scambi in ambito dell'Unione europea. Il miglioramento degli sbocchi commerciali per le imprese europee in Algeria previsto dall'Accordo dovrebbe invece avere un impatto positivo sugli operatori economici europei, ivi compresi quelli italiani.
        L'afflusso di investimenti stranieri a medio e lungo termine in Algeria è ritenuto essenziale per innestare processi duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori economici verso la regione.
        Il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture del Paese dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività di cooperazione per tutti gli enti italiani interessati nei vari settori.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Lo sviluppo durevole dell'Algeria e l'avvicinamento del suo sistema economico-commerciale a quello europeo rappresentano i principali obiettivi dell'Accordo, che punta ad un rafforzamento delle istituzioni e delle strutture economico-sociali algerine, in termini qualitativi e quantitativi, attraverso un'attività di sostegno allo sviluppo del Paese e al suo progressivo ravvicinamento all'Europa nei settori economico e commerciale, ma anche sociale e culturale.
        L'AEMA - che ha durata illimitata - riflette gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea nei confronti del Paese. La sua attuazione contribuisce a far realizzare al Paese dei cambiamenti duraturi, a fare radicare la cultura dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti individuali e una gestione economica matura che contribuiscano ulteriormente all'avvicinamento all'Unione europea.

 

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C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Per effettuare queste analisi si è seguita la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000. In base ad essa, si è dapprima proceduto ad una disamina analitica dell'articolato dell'Accordo per poi passare a descrivere gli aspetti tecnico-finanziari relativi all'entrata in vigore dell'Accordo. Si è poi proceduto ad effettuare l'analisi tecnico normativa, per evidenziare la necessità dell'intervento normativo. Si è infine stesa una relazione relativa all'impatto sulla regolamentazione che l'entrata in vigore dell'Accordo è suscettibile di avere sul quadro giuridico-normativo interno.

D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        L'Accordo si configura come uno strumento di accompagnamento dell'Unione europea che sostiene le amministrazioni algerine nel loro processo di transizione.
        Dall'attuazione dell'Accordo, oltre ad un impatto diretto sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale delle amministrazioni algerine, potrà esservi un eventuale impatto diretto e/o indiretto sull'attività amministrativa degli organi dell'Unione europea, in modo particolare per quanto attiene alla gestione delle politiche di cooperazione.
        L'Accordo può comportare oneri organizzativi e finanziari a carico delle pubbliche amministrazioni italiane al Protocollo n. 7 di assistenza reciproca nel settore doganale per l'eventuale invio di funzionari che partecipano alle indagini nel territorio della Parte contraente (articolo 7 del citato Protocollo n. 7) nonché di quelli invitati a deporre in qualità di testimoni o esperti nella materia doganale.

E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

        L'instaurazione di relazioni più strette tra l'Unione europea e l'Algeria, prevista dall'AEMA, mira principalmente ad ingenerare un progressivo miglioramento del tenore di vita della popolazione algerina attraverso interventi in campo istituzionale, economico-commerciale, culturale e sociale.
        Gli operatori economici e le imprese algerini possono avvalersi delle misure che favoriscono la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone all'interno della regione euro-mediterranea, di iniziative che promuovono lo sviluppo delle piccole e medie imprese, l'ammodernamento del settore industriale pubblico e privato, gli investimenti diretti nel Paese.
        In ossequio alle disposizioni dell'AEMA, i lavoratori - in particolare quelli di nazionalità algerina - potranno godere di un regime caratterizzato dall'assenza completa di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 110 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.220 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    
    

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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