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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4611-2674-2871-A |
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4611 Governo e abbinate, recante ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001;
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono, in linea di principio, sulla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;
considerato inoltre che le disposizioni recate dal Trattato internazionale attengono, in misura rilevante, alla materia «agricoltura», che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, dovrebbe ritenersi devoluta alla competenza legislativa residuale delle regioni, e che, conseguentemente, l'articolo 3 del disegno di legge prevede la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento di Bolzano all'attuazione e all'esecuzione dell'accordo stesso, conformemente a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, richiamando in proposito l'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale:
esprime
TESTO |
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001. |
Identico. |
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1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso. |
Identico. |
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1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono direttamente, nell'ambito delle materie di propria competenza legislativa, all'attuazione e all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. |
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. |
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato di cui all'articolo 1 e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. | 2. Identico. |
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3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in merito all'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1. | 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le misure adottate o che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1. |
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1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 2.329.550 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
Identico. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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