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PDL 4611

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4611-2674-2871-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

n. 4611

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001

Presentato il 15 gennaio 2004


NOTA: La III Commissione (Affari esteri e comunitari), il 4 marzo 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 4611. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge n. 2674 e n. 2871 si vedano i relativi stampati.

 

Pag. 2

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2674,

d'iniziativa dei deputati

CALZOLAIO, RUTELLI, PISTONE, MILANESE, ABBONDANZIERI, AMICI, BANDOLI, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, BIMBI, BONITO, BUFFO, BURANI PROCACCINI, CAMO, CARBONI, CARLUCCI, CAZZARO, CENNAMO, CENTO, CRISCI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FUMAGALLI, GALEAZZI, GAMBINI, GIACCO, GRANDI, GRILLINI, KESSLER, LABATE, LEONI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCÀ, MARAN, MARCORA, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MEDURI, MELANDRI, MOLINARI, MOTTA, PANATTONI, LUIGI PEPE, PINOTTI, PISA, PISCITELLO, QUARTIANI, RIZZO, ROCCHI, RUZZANTE, SCIACCA, SPINI, TRUPIA, VIGNI, ZANOTTI, CARBONELLA, CIMA, DUCA, FIORONI, LUCIDI, LUMIA, MAGNOLFI, NESI, PISAPIA, REALACCI, TOLOTTI, VERNETTI, CUSUMANO, SANDI, EMERENZIO BARBIERI

Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001

Presentata il 18 aprile 2002

e n. 2871,

d'iniziativa dei deputati

ZANELLA, PECORARO SCANIO, BOATO,

BULGARELLI, CENTO, CIMA, LION

Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001

Presentata il 18 giugno 2002

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 4611 Governo e abbinate, recante ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001;

            rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono, in linea di principio, sulla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

            considerato inoltre che le disposizioni recate dal Trattato internazionale attengono, in misura rilevante, alla materia «agricoltura», che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, dovrebbe ritenersi devoluta alla competenza legislativa residuale delle regioni, e che, conseguentemente, l'articolo 3 del disegno di legge prevede la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento di Bolzano all'attuazione e all'esecuzione dell'accordo stesso, conformemente a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, richiamando in proposito l'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale:

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE

 

Pag. 3

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE

 

Pag. 4


TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
      1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.

      Identico.

Art. 3.
(Competenze regionali).
Art. 3.
(Competenze regionali).
      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono direttamente, nell'ambito delle materie di propria competenza legislativa, all'attuazione e all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

      2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato di cui all'articolo 1 e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.      2. Identico.

Pag. 5
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in merito all'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le misure adottate o che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 2.329.550 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
Art. 5.
(Entrata in vigore).
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.



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