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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4745 |
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge affronta un tema delicato ma essenziale per lo sviluppo del nostro «sistema giustizia» e, di conseguenza, vitale per l'avanzamento del nostro sistema democratico. Come è noto su queste tematiche si è svolto un dibattito, spesso teso poiché influenzato dallo scontro politico attualmente esistente tra maggioranza ed opposizione, che ha investito sia i comuni cittadini che tutte le categorie interessate. È utile ribadire, sperando che l'appello non cada nel vuoto, che sarebbe essenziale, come in tutte le riforme che interessano l'intero Paese e non una sola parte di esso, che su questi temi si arrivasse ad un confronto il più ampio e sereno possibile, come avviene in tutte le liberaldemocrazie del mondo.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) istituire la Scuola superiore delle professioni giudiziarie (SSPG) preposta all'attività di formazione, di tirocinio e di aggiornamento professionale di uditori giudiziari, giudici, pubblici ministeri ed avvocati;
b) modificare i criteri di accesso alle carriere di giudice e di pubblico ministero;
c) modificare i criteri di nomina e le competenze del Consiglio superiore della magistratura (CSM);
d) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica del consiglio giudiziario giudicante e del consiglio giudiziario requirente;
e) stabilire le norme per il rispetto dei princìpi di indipendenza e di autonomia del pubblico ministero.
2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal centottantesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma 1 con la normativa vigente in materia e la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la SSPG sia una struttura didattica stabilmente organizzata dal CSM e dal consiglio nazionale forense (CNF), preposta all'attività di formazione, di tirocinio e di aggiornamento professionale di uditori giudiziari, giudici, pubblici ministeri e avvocati;
b) prevedere che la SSPG sia diretta da un comitato, della durata di quattro anni, composto da un giudice e da un
c) prevedere che nell'ambito del comitato di cui alla lettera b) i membri nominano il presidente;
d) prevedere che i membri del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione di esame per l'ammissione alla SSPG;
e) prevedere che siano istituite almeno tre sedi della SSPG a competenza interregionale;
f) prevedere che a decorrere dalla data di entrata in funzione della SSPG annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi per l'ammissione alle carriere di giudice e di pubblico ministero nonché all'esame di idoneità alla professione di avvocato;
g) prevedere che il primo anno del corso di cui alla lettera f) sia comune e che il secondo anno sia mirato all'approfondimento delle materie che caratterizzano le singole professioni giudiziarie nonché alla formazione specifica degli aspiranti giudici, pubblici ministeri e avvocati;
h) prevedere che alla fine del primo anno del corso di cui alla lettera f) sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno;
i) prevedere che chi non supera la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso;
l) prevedere che alla fine del secondo anno di corso si consegua l'idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione alle carriere di giudice o di pubblico ministero, nonché all'esame di abilitazione alla professione di avvocato;
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'accesso alle carriere di giudice e di pubblico ministero avvenga mediante concorsi separati;
b) prevedere che siano ammessi ai concorsi per l'accesso alle carriere di giudice e di pubblico ministero coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che hanno conseguito il relativo attestato di idoneità presso la SSPG;
c) prevedere che ai concorsi banditi per l'accesso alla magistratura giudicante e a quella requirente possano partecipare magistrati già nell'esercizio delle loro funzioni da almeno cinque anni e avvocati con almeno cinque anni di professione, previa frequentazione del corso di specializzazione relativo al secondo anno della SSPG e il conseguimento del diploma di idoneità;
d) disciplinare la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di nomina dei componenti;
e) prevedere che il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte;
f) prevedere che nel caso in cui i pubblici ministeri dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale vogliano passare alla carriera dei giudici possano farlo mediante il concorso di cui alla lettera a), con l'obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di corte di appello diverso da quello in cui hanno svolto le funzioni di
g) prevedere che nel caso in cui i giudici dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale vogliano passare alla carriera dei pubblici ministeri possano farlo mediante il concorso di cui alla lettera a), con l'obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di corte di appello diverso da quello in cui hanno svolto le funzioni di giudice, e che comunque non può coincidere con quello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la componente di magistrati ordinari di cui al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione sia eletta attraverso un sistema elettorale differenziato sulla base della distinzione delle carriere di giudice e di pubblico ministero;
b) prevedere che la quota di seggi spettante ai rappresentanti dei giudici e dei pubblici ministeri sia calcolata proporzionalmente sulla base della composizione numerica dei rispettivi ruoli;
c) prevedere che il CSM, al suo interno, sia articolato in due sezioni: la sezione giudicante e la sezione requirente. Delle due sezioni fanno parte, rispettivamente, i giudici e i pubblici ministeri eletti nonché i membri eletti dal Parlamento;
d) prevedere che le due sezioni di cui alla lettera c), siano, rispettivamente, competenti ad esprimere il parere di cui alla lettera g) in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni dei giudici e dei pubblici ministeri;
f) prevedere che il Vice Presidente del CSM coordini e sovrintenda ai lavori delle due sezioni, vigilando sul rispetto delle norme dell'ordinamento giudiziario cui è tenuta l'attività delle sezioni;
g) prevedere che la decisione dei provvedimenti nelle materie di cui alla lettera d) spetti al plenum del CSM sulla base del parere obbligatorio espresso da ciascuna delle due sezioni.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che presso ogni corte di appello, ferme restando le competenze per materia già disciplinate dalla legislazione vigente in materia, siano istituiti il consiglio giudiziario giudicante e il consiglio giudiziario requirente;
b) prevedere che del consiglio giudiziario giudicante facciano parte il primo presidente della corte di appello, tre giudici in servizio presso il distretto di corte di appello e quattro componenti non togati, di cui due professori universitari ordinari in materie giuridiche e due avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione;
c) prevedere che del consiglio giudiziario requirente facciano parte il procuratore generale della corte di appello, tre pubblici ministeri in servizio presso il distretto di corte di appello, due professori universitari ordinari in materie giuridiche e due avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione;
e) prevedere che all'interno di ciascun consiglio i membri eleggano a scrutinio segreto, al loro interno, un vicepresidente scelto tra i componenti non togati e un segretario;
f) prevedere che l'elezione dei componenti togati avvenga con le stesse modalità di elezione previste per il CSM;
g) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal CNF ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università del distretto di corte di appello o della regione;
h) prevedere che i due consigli di cui al presente articolo durino in carica quattro anni.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene al seguente principio e criterio direttivo: prevedere che le norme dell'ordinamento giudiziario assicurino, anche all'interno del rapporto gerarchico tra capi degli uffici e magistrati del pubblico ministero che svolgono la funzione di sostituto procuratore della Repubblica, il rispetto dei princìpi di indipendenza e di autonomia del pubblico ministero.
1. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui
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