PDL 4545
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4545
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato SANTULLI
Disposizioni per l'inquadramento del personale laureato medico ed odontoiatra nel ruolo di ricercatore confermato
Presentata il 9 dicembre 2003
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di superare le disparità di trattamento nei confronti del personale medico universitario, inquadrato nella categoria «elevata professionalità», per il quale è riconosciuta la facoltà dello svolgimento delle attività di ricerca e di didattica insieme a quella assistenziale.
Il rapporto di lavoro del personale laureato medico ed odontoiatra è stato trasformato in rapporto di lavoro dipendente in virtù della previsione di cui all'articolo 19, comma 9-
bis, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 17 luglio 1997, integrativo del CCNL del comparto «Università» del 21 maggio 1996.
Il rapporto di lavoro è stato poi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del citato CCNL del comparto «Università». Questa categoria di medici è stata inquadrata nell'apposita area delle categorie di elevata professionalità (EP). La specifica disciplina concernente il personale inquadrato nella categoria EP è contenuta nell'articolo 60 del citato CCNL del comparto «Università». In particolare, l'articolo 5 di tale contratto dispone al quinto comma che «Le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale di categoria EP ai progetti di ricerca finanziati da committenti pubblici o privati all'interno delle strategie e dei piani delle amministrazioni stesse».
La presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, che sia stabilito un giudizio di idoneità per l'inquadramento del personale medico ed odontoiatra a elevata professionalità nel ruolo di ricercatore confermato. L'articolo 2 stabilisce che le modalità e i criteri per lo svolgimento dei giudizi di idoneità sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, e dell'università e della ricerca. L'articolo 3 prevede, infine, che i soggetti ammessi a domanda al giudizio di idoneità devono essere esenti da provvedimenti disciplinari.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il personale laureato medico ed odontoiatra assunto in ruolo ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto «Università», di cui all'accordo 9 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, è ammesso a domanda a sostenere una prova costituita da appositi giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di ricercatore confermato, di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 2.
1. I giudizi di idoneità di cui all'articolo 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 3.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono dimostrare uno stato di servizio esente da provvedimenti disciplinari.