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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4244 |
Onorevoli Colleghi! - I portatori di handicap devono affrontare ogni giorno innumerevoli difficoltà e, proprio per questo, abbisognano di cure e di assistenza da parte di terze persone. Sicuramente la famiglia è il loro primo punto di appoggio ed è per questo motivo che i primi ad assistere i portatori di handicap sono generalmente i parenti prossimi. Questi per poter accudire i loro cari sono sottoposti tutti i giorni a disagi e rinunce.
1. Coloro che assistono portatori di handicap aventi una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, facenti o meno parte del loro nucleo familiare, hanno diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali.
2. Il comma 1 si applica, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza del soggetto che presta assistenza, al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato.
3. Qualora il portatore di handicap faccia parte di un nucleo familiare composto da più persone, ha diritto ai benefìci previsti dalla presente legge solo un componente del nucleo stesso.
1. Il coniuge di un portatore di handicap ha diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità previsto dal comma 1 dell'articolo 1.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica esclusivamente in caso di coniuge portatore di handicap con una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, calcolata ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
1. I soggetti di cui agli articoli 1 e 2 che assistono portatori di handicap possono altresì usufruire di un periodo di aspettativa retribuita, che varia dai tre agli otto anni.
2. La domanda per la concessione dell'aspettativa di cui al comma 1 deve essere presentata presso la competente azienda sanitaria locale, corredata da idonea documentazione, ed è esaminata dalla commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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