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PDL 4673

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4673




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CALZOLAIO, VIGNI, MORETTI, CAMO, VENDOLA, PISTONE, BULGARELLI, OSTILLIO, ABBONDANZIERI, AMICI, ANGIONI, BANDOLI, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOGI, BOLOGNESI, BONITO, BUFFO, CARBONI, CARLI, CHIANALE, CHIAROMONTE, CRISCI, CRUCIANELLI, DE BRASI, DAMERI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, GALEAZZI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, LUCIDI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MAURANDI, MELANDRI, MUSSI, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, PENNACCHI, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PREDA, RANIERI, ROSSIELLO, RUZZANTE, SANDI, SASSO, SCIACCA, SERENI, SPINI, TOCCI, TRUPIA, VIANELLO, ZANOTTI, ZUNINO, ANNUNZIATA, GIOVANNI BIANCHI, GERARDO BIANCO, REALACCI, ROCCHI, SQUEGLIA, TANONI, VILLARI, DEIANA, NESI, CIMA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997

Presentata il 4 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Riteniamo urgente ratificare un importante accordo internazionale relativo al delicato problema dei rifiuti nucleari e delle scorie radioattive.
      L'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, adottata dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna nel settembre 1997, che contiene, tra l'altro, definizioni e indirizzi per i programmi nazionali.
      La citata Convenzione è ispirata ad obiettivi fondamentali quali la realizzazione e il mantenimento di un elevato
 

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livello di sicurezza nella gestione del combustibile nucleare utilizzato e dei rifiuti radioattivi, la protezione dalle radiazioni ionizzanti delle persone, della società e dell'ambiente anche per le future generazioni e la prevenzione di incidenti e/o la mitigazione delle conseguenze che ne potrebbero derivare.
      Con questi obiettivi da raggiungere, la Convenzione fissa i requisiti generali di sicurezza che, oltre a quelli ben noti ed applicati, come il mantenimento delle condizioni di sotto-criticità per il combustibile utilizzato e la riduzione, per quanto possibile, della produzione di rifiuti radioattivi, impongono l'impegno ad evitare un forte impatto o carichi indebiti sulle future generazioni.
      Vengono fissate altresì le procedure per la localizzazione del deposito per lo smaltimento dei rifiuti, procedure che stabiliscono di valutare tutti i fattori dipendenti dal sito ed influenti sulla sicurezza; l'impatto del deposito sulle popolazioni interessate e sull'ambiente; l'informazione necessaria da dare al pubblico e, se necessario, anche agli Stati vicini che potrebbero essere coinvolti.
      Particolare enfasi viene posta relativamente alle procedure di individuazione, gestione e monitoraggio del sito, che prevedono una autorità effettivamente indipendente rispetto a tutti gli operatori coinvolti nelle vari fasi di gestione del deposito, compresa la fase di chiusura dello stesso.
      La Convenzione ribadisce chiaramente l'applicazione dei criteri generali di radioprotezione e di sicurezza applicati ormai da molti anni a livello internazionale, quali gli «International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources» e «The Principles of Radioactive Waste Management».
      La Convenzione si richiama ai princìpi di sicurezza già adottati negli impianti nucleari con lo sguardo rivolto anche alle generazioni future che non dovranno ereditare condizioni di rischio gravose.
      La Convenzione, ai sensi dell'articolo 40, è entrata in vigore il 18 giugno 2001, ovvero dopo la ratifica di venticinque Stati contraenti, tra cui la Francia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America.
      Il nostro Paese ha firmato l'accordo nel gennaio 1998, oltre sei anni fa. La Convenzione è entrata in vigore da oltre tre anni e, fra l'altro, è stata ratificata da 13 dei 15 Stati membri dell'Unione europea, da 21 dei 25 Stati della nuova Unione.
      La citata Convenzione è strutturata in un preambolo, 7 capitoli e 44 articoli.
      L'Italia ha utilizzato per molti anni l'energia atomica, svolgendo programmi di ricerca su tutto il ciclo del combustibile. Ciò ha comportato l'istituzione di un regime autorizzativo e di controllo estremamente preciso per tutte le attività riguardanti le materie nucleari e quelle radioattive previsto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, seguiti da numerosi decreti applicativi.
      Il decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, che ha istituto l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (oggi Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), ha reso l'autorità di controllo completamente indipendente anche dall'ENEA in quanto nasceva sulla base dei compiti dell'ENEA-DISP (Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria), lasciando all'ENEA solo compiti di ricerca.
      Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che attua le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, e le sue successive intregazioni e modifiche, formano un quadro legislativo dettagliato ed aggiornato per tutte le attività con materiali nucleari e radioattivi, incluso l'immagazzinamento e/o deposito finale per i rifiuti radioattivi, prevedendo un iter autorizzativo che, coinvolgendo molte autorità centrali e locali ed innumerevoli decreti attuativi ancora da emanare, presenta difficoltà applicative molto forti.
 

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      Infine la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, ha sostanzialmente modificato il decreto-legge, anche per rispettare la Convenzione.
      È ormai diventato improcrastinabile gettare nuove basi per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.
      Il citato decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003, stabilisce l'iter autorizzativo per il deposito dei rifiuti di III categoria, senza peraltro definirli, ma facendo implicito riferimento alla Guida tecnica dell'ENEA-DISP del lontano 1987, e rimanda lo smaltimento dei rifiuti di II e I categoria ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività produttive e della salute.
      L'argomento più urgente ed importante, lo smaltimento dei rifiuti appartenenti alla cosiddetta II categoria, è stato rinviato sine die, con l'aggravante dell'aumentata sfiducia delle popolazioni coinvolte. Il citato decreto-legge purtroppo è il risultato di un tentativo di imporre in maniera autoritaria la localizzazione di un deposito per rifiuti radioattivi. La spinta della pressione popolare ha imposto una revisione profonda.
      Attualmente, da un punto di vista operativo, il deposito dei rifiuti radioattivi vede l'impegno quasi esclusivo della SOGIN spa, cui sono in corso di trasferimento gli impianti dell'ENEA da smantellare, così da avere un unico referente nazionale e concentrare le ridotte risorse nazionali che, dopo il referendum del 1986, sono andate sempre più assottigliandosi.
      La soluzione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi in Italia necessita ancora di alcuni miglioramenti e integrazioni del sistema legislativo che possono, anzi devono, essere predisposti nel rispetto della Convenzione.
      La proposta di legge contiene solo gli articoli necessari alla ratifica della Convenzione non essendo previsto alcun onere finanziario, né, tanto meno, la necessità di rettifica o integrazione delle leggi vigenti, da essa derivanti.
      La ratifica della Convenzione rappresenta invece un impegno da rispettare per la futura legislazione che riguarderà lo smaltimento dei rifiuti radioattivi in Italia, se si vuole mantenere lo stesso livello di sicurezza e di informazione al pubblico garantito a livello comunitario.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 della Convenzione stessa.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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