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PDL 2055-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2055-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRIELLI, AIRAGHI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, GERACI, GHIGLIA, LANDOLFI, LEO, LOSURDO, MAGGI, LUIGI MARTINI, MENIA, MEROI, ANGELA NAPOLI, PAOLONE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, SAIA, TAGLIALATELA, VILLANI MIGLIETTA

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato

Presentata il 29 novembre 2001

(Relatore: VITALI)(*)


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 1o ottobre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

        (*)  In data 21 ottobre 2004, la Commissione ha nominato relatore il deputato Fragalà in sostituzione del deputato Cirielli.
In data 27 ottobre 2004, la Commissione ha nominato relatore il deputato Vitali in sostituzione del deputato Fragalà.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2055 recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione,

            valuti la Commissione di merito se l'inasprimento in via generale della normativa in tema di recidiva e in particolare la disposizione che prevede l'automatica applicazione dell'aumento di pena senza quindi lasciare al giudice la possibilità di valutare anche altri elementi nel comminare in concreto la pena non si ponga in contrasto con i principi costituzionali ed in particolare con quello dettato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione che prevede che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C.  2055 Cirielli ed abbinate «Disposizioni in materia di circostanze di reato e di recidiva»

esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato.

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi.

Art. 1.

Art. 1.

      1. L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 62-bis - (Attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalla circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
      Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano:

          1) ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;

          2) a tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di una o più persone;

          3) ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis e 609-octies;

          4) a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale;

          5) ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

 

Art. 2.

Art. 2.

      1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti

 

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alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».  
 

Art. 3.

Art. 3.

      1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

      Identico.

      «Art. 99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, è sottoposto ad un aumento di un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.
      La pena è aumentata di un terzo:

          1) se il nuovo reato è della stessa indole;

          2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

          3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

      Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.
      Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
      In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato».

 

Art. 4.

      Soppresso.

      1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

      

      «Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti».

 

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Art. 5.

Art. 4

      1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      Identico.

      «Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:

 

          a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;

          b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;

          c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».

 

      2. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

 

      «1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere affidato al servizio sociale se la pena detentiva inflitta non supera i due anni».

 

      3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

 

      «1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

          a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

 

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          b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

          c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;

          d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

          e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

      1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera due anni».

 

      4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

      «1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

 

      5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

 

      «Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà ai recidivi). - 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due

 

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terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge di almeno tre quarti di essa».  

      6. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

      «1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Per il condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, è concessa una detrazione di novanta giorni per ogni singolo anno di pena scontata».

 

      7. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

      «1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale».

 

      8. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

      «7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

 

Art. 6.

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

      Identico.


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9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente:  

      «Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi). - 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta».

 

Art. 7.

Art. 6.

      1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

          a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

          b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

          c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

 


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