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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3474 |
1. La presente legge ha lo scopo di incentivare la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra di cui al protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, fissato nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli dell'anno 1990, entro il periodo compreso fra l'anno 2008 e l'anno 2012.
2. Per fonti energetiche rinnovabili ai fini della presente legge si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Il raggiungimento dell'obiettivo indicativo nazionale per l'Italia relativo al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo entro l'anno 2010, fissato dall'allegato alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, costituisce scopo prioritario della politica energetica nazionale.
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fatta eccezione per quelle previste dal
a) fonti energetiche rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili, ovvero il vento, il sole, le risorse geotermiche, il moto ondoso, le maree, le risorse idriche, le biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione e i biogas;
b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
c) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionali, compresa l'elettricità rinnovabile utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio ed esclusa l'elettricità prodotta come risultato di tali sistemi;
d) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni.
2. Qualsiasi altra fonte non inclusa nell'elenco di cui al comma 1 non può essere considerata fonte rinnovabile né ad essa assimilabile. Non sono pertanto ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alla produzione di energia da fonti rinnovabili i combustibili derivati da una fonte che non sia rinnovabile secondo le definizioni previste dall'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e dal comma 1 del presente articolo.
1. A decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dell'1 per cento ogni anno.
1. Nell'individuazione delle misure atte a promuovere l'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, si tiene conto di quanto previsto dall'allegato alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativo ai valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri.
2. Entro il 31 ottobre 2003, e successivamente ogni cinque anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni, sono stabiliti per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Il decreto delinea, altresì, le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi, tenendo conto:
a) del valore di cui all'articolo 1, comma 3;
b) della compatibilità con gli obblighi assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dall'Unione europea ai sensi del protocollo di Kyoto, alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati e le regioni, sulla base dei dati forniti dal gestore della rete di trasmissione nazionale, trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2004, al Parlamento e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una relazione contenente:
a) una analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali tenendo conto degli impegni di cui al comma 2, lettera b);
b) un resoconto sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle misure previste dalla presente legge per il perseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili, anche in relazione alle agevolazioni per l'accesso alla rete elettrica e alla semplificazione delle procedure autorizzative.
1. La certificazione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, è applicata per i primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse, e per i primi dieci anni di esercizio per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili.
2. Il prezzo di collocamento dei certificati verdi di cui al comma 1 per il periodo 2003-2012 è pari al prezzo di collocamento dei medesimi certificati per l'anno 2002, ridotto, per ciascun anno,
1. Il fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, oltre a quanto previsto dal medesimo articolo 110 e dal comma 3 del presente articolo, è destinato per almeno il 70 per cento al finanziamento degli interventi per l'impiego delle fonti rinnovabili di energia.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 60 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005. A decorrere dall'anno 2004 la quota del 3 per cento delle entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevista dal citato articolo 110, comma 2, della legge n. 388 del 2000, è aumentata al 20 per cento.
3. Le misure e gli interventi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. A decorrere dall'anno 2004 sono altresì destinate al fondo di cui al comma 1 le entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20.
1. Con decreto da emanare entro il 31 ottobre 2003, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
a) i certificati di garanzia di cui al presente articolo devono consentire ai produttori che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta effettivamente da tali fonti;
b) i certificati di garanzia di cui al presente articolo devono specificare la natura della fonte energetica rinnovabile da cui è prodotta l'elettricità, le date e i luoghi di produzione, le potenze nominali degli impianti e, nel caso di impianti operanti in co-combustione, la producibilità riconducibile a fonte rinnovabile;
c) i certificati di garanzia di cui al presente articolo hanno durata non inferiore a quattro anni e sono rinnovabili;
d) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sovrintende al rilascio dei certificati di garanzia di cui al presente articolo.
2. Le garanzie di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili da altri Paesi membri dell'Unione europea sono riconosciute dall'Italia sulla base del criterio di reciprocità.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli edifici rientranti nella classificazione generale per categorie
1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di trasformare gli attuali incentivi consistenti in finanziamenti in conto capitale in un
a) obbligo di acquisto da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici;
b) fissazione di una tariffa minima incentivante per la produzione di elettricità da impianti fotovoltaici;
c) fissazione dell'entità della tariffa incentivante e della sua durata sulla base di una equa remunerazione del costo sostenuto per l'acquisto, l'installazione nonché per l'esercizio e per la manutenzione del generatore fotovoltaico;
d) concessione della tariffa incentivante agli impianti installati su strutture edilizie o che ne sono parte integrante o collocati nelle aree pertinenziali;
e) riduzione della tariffa per gli impianti che usufruiscono o hanno usufruito di aiuti consistenti in finanziamenti in conto capitale statali o regionali;
f) concessione della tariffa agli impianti fotovoltaici a prescindere dalla loro potenza nominale;
g) riconoscimento dell'agevolazione per gli impianti entrati in esercizio prima del 2010 a condizione che a tale data sia installata una potenza nominale complessiva di 300 MW. In caso contrario l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina l'ulteriore durata dell'agevolazione fino al raggiungimento del citato obiettivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi del supporto tecnico dell'ENEA, di concerto con il Ministro delle attività produttive, presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale per il solare fotovoltaico con lo scopo di:
a) promuovere il mercato degli impianti fotovoltaici attraverso la ricerca diretta a incrementare l'efficienza dei componenti e la riduzione dei costi per gli
b) prevedere particolari misure per i piccoli comuni montani, per le isole minori e per le aree protette, idonee a consentire il raggiungimento entro il 2010 di una quota di produzione elettrica da fonti rinnovabili pari almeno al 50 per cento della domanda;
c) prevedere adeguate misure per incentivare gli enti locali e gli altri enti pubblici all'installazione sugli edifici di rispettiva proprietà degli impianti di cui al presente articolo.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 6.
1. Le regioni, allo scopo di favorire lo sviluppo compatibile dell'energia eolica sul proprio territorio, approvano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani eolici regionali attraverso i quali indicano i siti e le aree non idonee all'installazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica, secondo i seguenti princìpi:
a) individuazione dei siti e delle aree non idonee sulla base dell'impatto ambientale delle opere connesse agli impianti e dell'impatto delle medesime sulla realtà socio-economica locale, sulla base di uno studio sull'impatto visivo sul patrimonio naturale, storico, monumentale e paesistico-ambientale eventualmente interessato, al fine di valutare il grado di integrabilità degli impianti nel territorio;
b) previsione delle misure generali di mitigazione dell'impatto visivo, quali:
1) l'interramento dei cavidotti a media e bassa tensione;
2) la distanza minima dalle abitazioni;
3) l'utilizzo di soluzioni cromatiche particolari;
4) ogni altra misura diretta a ridurre al minimo l'impatto con l'ambiente circostante al fine di consentire un inserimento il più armonico possibile con il territorio regionale.
1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, destinate a introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o a processi produttivi o al miglioramento di prodotti o di processi produttivi già esistenti attraverso programmi riguardanti le attività di progettazione, sperimentazione, preindustrializzazione nel settore della produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, compresa l'installazione di impianti per l'autoproduzione, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 5 su base regionale, l'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista dal presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni. Gli interessati presentano al Ministero delle attività produttive una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegate la relativa certificazione
a) le tipologie di spesa ammissibili;
b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;
c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione
d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell'agevolazione;
e) i casi di revoca dell'agevolazione e le relative modalità di restituzione.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è conferita, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, la somma di 25 milioni di euro.
1. Al fine di incrementare l'attività di ricerca finalizzata all'utilizzo dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, la dotazione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2003.
2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate, con le procedure previste dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, al finanziamento del programma strategico «Nuovi sistemi di produzione e gestione dell'energia» di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2003, ad integrazione delle risorse ivi previste.
1. Allo scopo di promuovere l'attivazione della filiera delle biomasse e di individuare gli strumenti economici e normativi per il suo sviluppo, il Ministro delle
a) individua le zone di produzione di residui di lavorazione del legno non utilizzati per attività di riciclo e di riutilizzo nonché le condizioni, le modalità e le risorse per la valorizzazione energetica di tali materiali;
b) individua le condizioni tecniche, economiche, normative e organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva e delle industrie agroalimentari;
c) individua le aree golenali e le aree a rischio di dissesto idrogeologico, sulle quali è opportuno mettere a dimora colture da destinare a fini energetici, definendo sia le modalità che le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione di tali azioni;
d) individua le aree da destinare all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali, ai sensi del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, i cui incrementi netti di produzione annua di biomassa sono destinati a scopi energetici;
e) stabilisce le procedure per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare, mediante apposite convenzioni e sulla base di progetti dagli stessi presentati, le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo;
f) stabilisce le modalità per l'erogazione di contributi, fino all'importo massimo del 50 per cento, per l'avvio delle azioni di valorizzazione di cui al presente articolo.
2. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale, coerente con gli obiettivi contenuti nel «Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili», approvato con deliberazione CIPE 6 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999, finalizzato al proseguimento e al potenziamento degli interventi previsti dal programma nazionale «biocombustibili», approvato con deliberazione CIPE 15 febbraio 2000, n. 27/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2000.
2. Per la realizzazione del programma nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6.
1. Alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
«41-quinquies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di ristrutturazione e di manutenzione edilizia di cui all'articolo 31 della
1. All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «sono prorogate a quest'ultima data» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate alla data di cui al comma 6».
1. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'applicazione delle procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di attuare l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di assicurare la precedenza nel dispacciamento all'energia prodotta da tali fonti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
1. Le risorse per l'attuazione del programma di comunicazione ambientale di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono aumentate, a decorrere dall'anno 2003, di 5 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, in misura non inferiore al 40 per cento, per attività di informazione sull'efficienza energetica e sulle fonti di energia rinnovabili, in particolare sulle agevolazioni previste dalla presente legge nonché sulle disposizioni e sulle finalità della medesima legge.
1. A decorrere dall'anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, il gestore della rete di trasmissione nazionale comunica all'Autorità per l'energia
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6, comma 2, 11, 12 e 19, valutato in 115 milioni di euro per l'anno 2003, in 90 milioni di euro per l'anno 2004 e in 65 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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