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PDL 2238-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2238-A



 

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RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
VII (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 30 settembre 2002

(Relatori: PALMIERI, per la VII Commissione;
ZANETTA, per la X Commissione)

sul

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 gennaio 2002 (v. stampato Senato n. 761)

presentato dal ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
(MORATTI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro per l'innovazione e le tecnologie
(STANCA)

Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 gennaio 2002
 

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Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento che le Commissioni riunite Cultura e Attività produttive propongono all'esame dell'Assemblea reca interventi diversi nel settore della scuola, dell'università e della ricerca, volti nel complesso ad assicurare la migliore operatività ed efficacia di una serie di misure già vigenti o a fronteggiare specifiche situazioni di difficoltà.
      Si va da alcune significative modifiche alle vigenti misure di sostegno delle attività di ricerca e sviluppo, a una messa a punto della nuova disciplina dei diritti brevettuali per le invenzioni dei ricercatori pubblici, allo stanziamento di risorse per il personale docente delle università, per citare solo i più rilevanti tra gli interventi proposti.
      Il contenuto del disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, è stato arricchito, rispetto al testo originario, nel corso dell'esame al Senato. Per la sua natura in qualche misura eterogenea ed aperta, esso è infatti parso lo strumento normativo idoneo a farsi carico di esigenze diverse, emerse a piena evidenza durante gli ultimi mesi. Peraltro, nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera, si è ritenuto preferibile non gravare il provvedimento di ulteriori elementi aggiuntivi, limitandosi ad apportare limitate modifiche relative alle misure già «selezionate» dall'altro ramo del Parlamento.
      La maggior parte degli emendamenti discussi e approvati nel corso dell'esame si sono limitati a introdurre nel testo le modifiche necessarie alla migliore chiarezza ed applicabilità degli interventi già previsti, oltre che a garantire il necessario coordinamento con altri strumenti legislativi all'esame delle Camere o già divenuti legge vigente.
      Le modifiche più significative riguardano probabilmente la nuova formulazione della disciplina sullo sfruttamento economico dei brevetti conseguiti dal personale delle università e degli enti di ricerca, recata dall'articolo 3, che propone un diverso punto di equilibrio, rispetto a quello individuato al Senato, tra la prevalente esigenza di incentivare l'iniziativa degli inventori e quella di garantire la remuneratività degli ingenti investimenti messi in campo dagli enti finanziatori.
      Il testo emendato è stato esaminato in sede consultiva dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze), XI (Lavoro) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Sono state recepite, con l'approvazione di appositi emendamenti, le condizioni poste dalla Commissione bilancio per il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che hanno comportato una più chiara formulazione delle norme di carattere finanziario recate dagli articoli 1, 2 e 6. Non è stata invece recepita l'osservazione formulata dalla Commissione lavoro, con cui si suggeriva la possibilità di prevedere una relazione governativa sulle spese per il personale docente sostenute dalle università. L'opportunità di introdurre per legge la previsione di un approfondimento conoscitivo sulla materia, peraltro possibile anche tramite altri strumenti a disposizione del Parlamento, potrà comunque essere riesaminata ove fossero presentati in Assemblea emendamenti in tale senso.
      Il testo licenziato dalle Commissioni all'esito dell'iter sommariamente descritto costituisce un utile insieme di interventi necessari ed urgenti per garantire l'adeguatezza della normativa vigente in materia di università e ricerca scientifica.
      L'articolo 1 modifica la disciplina delle misure di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo già previste dalla legislazione vigente. In particolare, il comma 1 inserisce le imprese del commercio, del turismo e dei
 

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servizi tra i destinatari degli interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica disciplinati dal decreto legislativo n. 297 del 1999 (che, come si ricorderà, ha riordinato la normativa vigente in questo settore, definendo le finalità del sostegno pubblico e individuando le categorie dei soggetti ammessi, delle attività finanziabili e degli strumenti da utilizzare, e istituendo, presso il Ministero dell'università, il Fondo per le agevolazioni alla ricerca - FAR, cui affluiscono tutte le autorizzazioni di spesa recate dalle norme vigenti in materia).
      I commi da 2 a 4 del medesimo articolo 1 intervengono invece sulle specifiche misure introdotte dall'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), che ha previsto la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese industriali, stanziando a tale fine 180 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, da suddividere in parti uguali tra gli interventi finanziati dal FAR e quelli finanziati dal Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT), di competenza del Ministero delle attività produttive. Le modalità di attuazione dell'intervento avrebbero dovuto essere definite da una apposita circolare adottata dal Ministero delle attività produttive d'intesa con quello dell'università. Con il provvedimento in esame si propone invece di rendere immediatamente disponibili queste risorse, finora inutilizzate, sopprimendo il credito d'imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000 (comma 2, introdotto dalle Commissioni) e destinando le risorse attribuite al FAR al finanziamento degli interventi di sostegno cui esso è ordinariamente finalizzato (comma 3) e quelle del FIT (comma 4, introdotto dalle Commissioni) ai programmi di innovazione tecnologica svolti dalle imprese nel Mezzogiorno e nelle aree di crisi del Centro-Nord.
      L'articolo 2 individua le risorse necessarie ad assicurare un adeguato compenso per le attività di consulenza svolte dai componenti di commissioni e comitati incaricati di selezionare e valutare i programmi e i progetti di ricerca. La misura di tali compensi sarà stabilita dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in misura comunque non superiore all'1 per cento dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti stessi. Con il comma 2 si stabiliscono le modalità di applicazione della norma alle procedure di selezione e valutazione in corso alla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 3 interviene in materia di diritti brevettuali. Come è noto, la legge n. 383 del 2001 ha dettato una disciplina speciale in materia di diritto al brevetto per il personale dipendente dalle università e dalle pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca. Ai sensi di tale disciplina, e in deroga a quanto previsto ordinariamente per i dipendenti da datori di lavoro privati, il ricercatore «pubblico» è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore; allo stesso tempo, è stato stabilito il diritto dell'università o ente di cui egli è dipendente a fissare un «canone» (di norma pari al 30, e comunque non superiore al 50, per cento dei proventi) che l'inventore è tenuto a versare. Università ed enti di ricerca acquisiscono comunque il diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare il brevetto qualora il suo sfruttamento industriale non sia iniziato entro cinque anni dal suo rilascio.
      Le norme introdotte dalla legge n. 383 del 2001 hanno rappresentato una significativa innovazione in questo campo, attribuendo al ricercatore i benefìci e gli oneri (burocratici ed economici) legati allo sfruttamento industriale delle invenzioni. Le perplessità manifestate da parte del mondo delle università e degli enti di ricerca circa l'effettiva operatività del nuovo meccanismo normativo e l'esigenza di garantire la remuneratività degli ingenti finanziamenti messi in campo dalle pubbliche amministrazioni in questo campo hanno peraltro spinto il Senato a ridisciplinare la materia. Nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento la titolarità del brevetto spetterebbe in prima istanza all'università o ente di ricerca di cui il ricercatore è dipendente, a condizione che chiedano il diritto di brevetto entro sei mesi dalla comunicazione
 

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dell'invenzione. Decorso tale termine, il diritto di brevetto spetterebbe al ricercatore, cui spetta comunque almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto.
      La disciplina proposta dal Senato presenta sicuramente validi spunti e risponde ad esigenze non trascurabili. Le Commissioni, peraltro, hanno ritenuto di convenire con il Governo sull'opportunità di ricondurre il testo in esame a uno schema più vicino a quello attualmente vigente. È stato quindi approvato un emendamento governativo ai sensi del quale: la titolarità del brevetto spetta in via esclusiva all'inventore; le università e gli enti di ricerca hanno comunque diritto ad almeno il 50 per cento dei proventi, salvo una maggiore quota qualora partecipino a sostenere gli oneri di brevettazione; il soggetto pubblico acquisisce il diritto allo sfruttamento industriale dell'invenzione qualora l'inventore non vi abbia provveduto entro tre anni dalla concessione del brevetto; viene comunque fatta salva la possibilità di prevedere deroghe al principio secondo il quale il diritto al brevetto spetta al ricercatore per i casi in cui la ricerca che ha condotto all'invenzione sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati, nonché per i progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'ente di appartenenza del ricercatore.
      L'articolo 4, modificando il decreto legislativo n. 297 del 1999, individua le modalità di raccordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quello delle attività produttive e quello per l'innovazione e le tecnologie per lo svolgimento delle rispettive attività nel campo del sostegno alle attività di ricerca e sviluppo. L'intervento si rende necessario per garantire il pieno coinvolgimento del Ministro per l'innovazione e le tecnologie - non ancora esistente al momento dell'emanazione del decreto legislativo n. 297 del 1999 - in un campo di attività che ne concerne in maniera significativa le attribuzioni, considerato il ruolo di assoluto rilievo che la diffusione delle nuove tecnologie riveste ai fini del potenziamento delle attività di ricerca.
      L'articolo 5 reca disposizioni diverse in materia di università. In particolare, il comma 1 prevede che le università promuovano, sostengano e pubblicizzino le attività di servizio agli studenti (attività di orientamento e tutorato, iniziative culturali) svolte da associazioni o cooperative studentesche nonché dai collegi universitari legalmente riconosciuti. Il comma 2, introducendo una deroga alla legislazione vigente, conferma fino alla scadenza del mandato i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) anche se fuori corso da più di due anni. Va rilevato che le Commissioni hanno soppresso i commi 1 e 2 del testo licenziato dal Senato, che recavano disposizioni trasfuse nel decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002, e che risultano quindi attualmente già vigenti.
      L'articolo 6 stanzia 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali di 75 milioni dal 2002 al 2006, da erogare alle università al fine di sanare le situazioni debitorie derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore.
      L'articolo 7, infine, interviene in materia di utilizzazione di personale docente della scuola presso le università, recando diverse modifiche all'articolo 1 della legge n. 315 del 1998. Il comma 1, in particolare, introduce la possibilità di utilizzare tali docenti per lo svolgimento di compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia (oltre che in scienze della formazione primaria, come già previsto), e stabilizza la permanenza in servizio presso le facoltà di psicologia del personale ad esse assegnato ai sensi della legge n. 1213 del 1967. Il comma 2 consente l'utilizzo della medesima categoria di personale anche per la formazione dei profili professionali della classe delle scienze psicologiche.

Antonio PALMIERI, Relatore
per la VII Commissione

Valter ZANETTA, Relatore
per la X Commissione

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2238;

            ritenuto che le disposizioni da esso recate incidono in parte su materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, lettera g) «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionale» e lettera r) «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno», e per altra parte su materie che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, quali «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» ed «istruzione»;

            rilevato altresì che le disposizioni concernenti il settore universitario appaiono incidere su materia che l'articolo 33 riserva alla potestà legislativa dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

            premesso che:

                il provvedimento in esame dispone, tra l'altro, la copertura dei disavanzi pregressi delle università determinati dalla corresponsione

 

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di scatti retributivi al personale dipendente, cui non ha corrisposto un adeguato incremento dei trasferimenti erariali;

                come risulta dalla relazione tecnica, la copertura finanziaria prevista dal provvedimento è comunque insufficiente a far fronte all'intero ammontare dei disavanzi pregressi;

                la natura dei disavanzi rilevati dalle università risulta di carattere strutturale e pertanto suscettibile - in mancanza di un congruo adeguamento dei trasferimenti erariali - di verificarsi nuovamente negli esercizi futuri;

                l'insufficienza dei trasferimenti erariali determinerà nuove regolazioni debitorie a carico dei prossimi esercizi, compromettendo la trasparenza del bilancio dello Stato;

                risulta pertanto necessario prevedere nella legge finanziaria per l'anno 2003 adeguati trasferimenti che consentano, da un lato, di far fronte agli oneri retributivi pregressi delle università; dall'altro lato, di ripristinare il futuro equilibrio finanziario delle università medesime;

        sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 3, le parole da: «gli importi» fino alla parola: «destinati» siano sostituite dalle seguenti: «le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate»;

            all'articolo 2, comma 1, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: «La relativa spesa è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca»;

            all'articolo 6, comma 2, le parole: «e 2004» siano sostituite dalle seguenti: «, 2004, 2005 e 2006».

 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2238, recante «Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica», approvato dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 6, si valuti l'opportunità di prevedere l'obbligo per il Governo di trasmettere alla Camere una relazione sulle spese per il personale docente delle università, in relazione alla condizione economica degli atenei.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2238, approvato dal Senato, recante disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge

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TESTO
delle Commissioni

Art. 1.
(Utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297).

Art. 1.
(Misure a sostegno degli interventi in ricerca e sviluppo).

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

      1. Identico.

          «b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi».

 

      2. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati.

      2. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo, gli importi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1999, sono destinati per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti di imposta.       3. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta.
        4. Le risorse conferite dal comma 7 del citato articolo 108 della legge n. 388 del 2000 al Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge n. 46 del 1982, limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, nonché nelle aree territoriali dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

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Art. 2.
(Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca).

Art. 2.
(Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca).

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi da corrispondere a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi da corrispondere a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca. La relativa spesa è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca.

        2. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione.

Art. 3.
(Titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali).

Art. 3.
(Rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca).

      1. L'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

      1. L'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

      «Art. 24-bis. - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'amministrazione; entro sei mesi dalla comunicazione, alle predette istituzioni, che si impegnano valorizzare l'invenzione, spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto.

      «Art. 24-bis. - 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il ricercatore è titolare esclusivo


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  dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti dalle università, dalle pubbliche amministrazioni predette ovvero da altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione di cui è dipendente.
      2. Le università e le amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni.       Vedi comma 5.
      3. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti agli enti di cui al comma 1 dallo sfruttamento economico del brevetto. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto, questo spetta all'inventore. Qualora le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro tre anni non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, l'inventore acquisisce automaticamente un diritto gratuito di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi.       Soppresso.
      4. All'inventore spetta il diritto di opzione all'acquisto del brevetto, qualora l'istituzione decidesse, una volta depositato il brevetto, di venderlo sul mercato.       Soppresso.
      5. Le eventuali contestazioni circa la paternità dell'invenzione, sono rimesse ad una commissione di esperti nominata dal rettore o dal presidente dell'ente e composta in modo tale da assicurare la rappresentanza di coloro che rivendicano la predetta paternità.       Soppresso.
      6. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto è da ripartirsi tra gli autori in parti eguali, salvo che per accordo tra loro sia definita una ripartizione proporzionale al contributo di ciascuno».       Soppresso.
        2. Le università e le pubbliche amministrazioni hanno comunque diritto ad una quota dei proventi derivanti dall'utilizzazione

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  economica dell'invenzione che non può essere inferiore al 50 per cento, salvo una maggiore quota nel caso in cui esse partecipino agli oneri di brevettazione.
        3. Decorsi tre anni dalla data di concessione del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo ultimo termine scade successivamente al primo, qualora l'inventore o suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, salvo che ciò derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi.
        4. Eventuali deroghe ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere stabilite esclusivamente nell'ipotesi in cui la ricerca sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati, nonché nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore, mediante convenzioni stipulate preventivamente tra le università o le pubbliche amministrazioni e i finanziatori. Con le convenzioni si dispone, tra l'altro, in merito alla titolarità dei diritti brevettuali, ai relativi oneri e alle quote di proventi spettanti a ciascuno dei soggetti coinvolti nella ricerca. Resta fermo il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione.
      Vedi comma 2.       5. Le università e le amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni».

Art. 4.
(Raccordo con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie).

Art. 4.
(Raccordo con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie).

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Coordinamento con il Ministro


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delle attività produttive e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie)»;

          b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Con decreti interministeriali di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono determinate le modalità:

          a) di partecipazione al sostegno finanziario delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), attraverso un utilizzo integrato degli strumenti di competenza delle suindicate amministrazioni e per l'eventuale intervento di altre amministrazioni o soggetti pubblici;

          b) di costituzione e di operatività delle banche dati concernenti gli interventi di cui al presente decreto e quelli di competenza del Ministero delle attività produttive in ordine alle attività finanziate a valere sul FIT e ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, al fine di assicurare lo scambio di informazioni;

          c) di trasferimento reciproco di domande e progetti presentati ad un Ministero relativamente ad attività di competenza di altra amministrazione, facendo salva la data di presentazione e l'eventuale livello di priorità acquisito presso la prima amministrazione ricevente;

          d) di armonizzazione delle istruttorie tecnico-scientifiche dei progetti e delle domande e dei criteri per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e);

          e) di coordinamento delle attività dei rispettivi comitati per la valutazione delle attività finanziabili, che prevedano sessioni congiunte almeno trimestralmente ai fini di cui alla lettera a), di un monitoraggio degli interventi di sostegno e comunque


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obbligatoriamente in caso di incerta attribuzione della competenza sull'intervento.

      2. Il Ministro delle attività produttive determina con proprio decreto le direttive per la gestione del FIT, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è abrogato».

Art. 5.
(Altre disposizioni concernenti il settore universitario).

Art. 5.
(Altre disposizioni concernenti il settore universitario).

      1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi».

      Soppresso.

      2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003.       Soppresso.
      3. Le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo  25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, quali in particolare le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.       1. Le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, quali in particolare le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.
      4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nominati con decreto ministeriale 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, anche se fuori corso da più di due anni accademici, sempre che mantengano la qualità di studenti.       2. Identico.

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Art. 6.
(Sanatoria di situazioni debitorie delle università).

Art. 6.
(Sanatoria di situazioni debitorie delle università).

      1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002. Allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire fra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      1. Identico.

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Norme in materia di utilizzazione di personale docente della scuola da parte delle università).

Art. 7.
(Norme in materia di utilizzazione di personale docente della scuola da parte delle università).

      1. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le università possono utilizzare il personale docente di cui al primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia» e al comma 6 del medesimo

      1. Identico.


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articolo, sono soppresse le parole: «e psicologia».
        2. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le università, attraverso apposite procedure selettive, possono utilizzare una quota di posti che si rendano disponibili nel contingente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, anche per le cattedre di psicologia, ai fini della formazione dei profili professionali della classe delle scienze psicologiche.


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