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PDL 2344

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2344



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MUSSOLINI, COLA, PERLINI, PORCU, FRAGALÀ, LISI

Disposizioni in materia di separazione, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento all'affidamento dei figli

Presentata il 14 febbraio 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende accogliere le numerosissime segnalazioni di disfunzioni presenti nella concreta dinamica dei procedimenti di separazione e di cessazione o scioglimento del matrimonio, in relazione ai provvedimenti riguardanti i figli minori e il loro affidamento.
      La nuova formulazione dell'articolo 155 del codice civile (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli) riprende la filosofia delle direttive già assunte in numerosi Paesi europei, mantenendone nel suo contenuto solo gli aspetti che danno una maggiore garanzia e tutela agli stessi minori.
      Con la previsione dell'articolo 155-bis (Modalità di attuazione dell'affidamento e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli) si è voluto esplicitare il contenuto del rapporto di ciascun genitore con i figli, risolvendo anche gli eventuali contrasti nel caso di decisioni di maggior interesse per il minore stesso.
      Con la previsione dell'articolo 155-ter (Modifica della fase presidenziale) si è voluto intervenire sempre nell'ottica di favorire la migliore decisione per i figli, prevedendo accanto alla figura del magistrato, e proprio durante l'udienza cosiddetta «presidenziale», una figura di consulente d'ufficio, esperto specificamente nelle dinamiche relazionali e nella psicologia dello sviluppo, che possa coadiuvare il presidente del tribunale nella emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti riguardo alla prole e al suo affidamento.
 

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      Il parere del consulente previsto in caso di mancato accordo dei genitori sul punto dell'affidamento verrà poi tenuto in conto dal giudice all'atto della effettiva formulazione dell'ordinanza.
      Con tale contemporanea presenza di due specifiche esperienze e competenze in materie diverse, ma entrambe indispensabili nella delicata fase della emanazione dei provvedimenti urgenti e provvisori, si è ritenuto di migliorare l'attuale previsione normativa che fa gravare interamente sul giudice anche la sensibilità propria della professionalità psicologica, e certamente consentirà, in ordine all'affidamento della prole, una effettiva tutela della stessa, ponendola al riparo dai provvedimenti presi semplicisticamente secondo consuetudine, come oggi troppo spesso accade.
      Il costo forfettario previsto contempera le esigenze di attività professionale remunerata e di economicità dell'intervento per le parti.
      Dalle segnalazioni delle realtà associative indicate, un ulteriore dato che si può ricavare è che sono sicuramente da tutelare, in modo più significativo ed efficace, i rapporti con il genitore che, a seguito della pronuncia della separazione o del divorzio, non abbia più a coabitare con i figli. Si è così voluto prevedere in termini propositivi la figura del giudice competente ad effettuare il proprio intervento con l'articolo 155-quater (Giudice competente all'esecuzione dei provvedimenti concernenti la prole).
      Troppo spesso sino ad oggi il legame con tale genitore, molto spesso il padre, si è affievolito anche per la condotta «omissiva» del genitore coabitante; era dunque necessario prevedere un meccanismo più semplice per consentire la tutela del genitore non coabitante dalle mancanze dell'altro, e ciò proprio in ragione del superiore interesse degli stessi figli, ai quali la ablazione di una delle due figure genitoriali genera un sicuro danno.
      Si è ritenuto tuttavia, sempre nell'interesse del figlio, di operare nel senso di mantenere nell'impianto normativo la previsione dell'esercizio dell'affidamento in capo al genitore che verrà ritenuto, dal prudente apprezzamento del magistrato, più idoneo, senza scivolare nel malinteso tranello della modifica del regime oggi in vigore.
      In buona sostanza si ritiene che consentire una immediata rimozione del comportamento pregiudizievole per un sano rapporto con entrambi i genitori, anche quando si sia sciolta la famiglia originaria, sia condizione sufficiente a tutelare le legittime istanze di tutte le associazioni di padri separati, che a ragione fanno sentire la loro voce, senza per questo trasformare i figli in soggetti che debbano subire, oltre all'indubbio disagio della separazione tra i genitori, anche l'aumento della conflittualità genitoriale, che scaturirebbe dal prevedere per legge un affidamento congiunto imposto e non frutto di una maturazione personale.
      Dobbiamo infatti partire dal dato di comune esperienza, che riconosce nella vicenda della separazione, e proprio nel momento iniziale della stessa, la situazione che vede il più acuto divario tra i coniugi, e ciò in relazione alla rottura degli equilibri, sia relazionali che contrattuali, che hanno portato gli stessi a rivolgersi prima ad un avvocato e poi ad un giudice.
      In tale momento, quando le polemiche e i risentimenti personali sono accesi al massimo, è illusorio ritenere che il semplice precetto normativo dell'affidamento congiunto ex lege possa placare gli animi. Il disposto normativo in vigore consente infatti ai genitori di pervenire all'affidamento congiunto, quando ne sussistano le condizioni oggettive, mentre in caso di disaccordo, e quindi di affidamento ad uno dei due, l'altro rimaneva privo di effettiva tutela.
      Ecco perché si è inteso esplicitare il giudice competente e le relative modalità di intervento, che vanno a risolvere - immediatamente - ogni forma di abuso in danno di uno dei genitori, in quanto abuso contro il minore.
      Diverso è il caso nel quale si pervenga alla separazione o al divorzio in uno spirito consensuale: in tali casi è la stessa coppia genitoriale che provvederà ad effettuare
 

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la sua scelta in riferimento al regime di affidamento della prole.
      Dunque l'intervento normativo che si propone intende dare maggiore tutela al genitore «non affidatario» mantenendo chiara l'importanza, psicologica e giuridica, dell'effetto che il provvedimento cosiddetto «presidenziale» impone alla dinamica conflittuale della coppia separanda. Tale provvedimento consente, infatti, ad entrambi i genitori, di ristabilire un proprio autonomo equilibrio, consente ai figli di vedere cessare le polemiche di ogni giorno, e la tutela maggiore che avrà il genitore non affidatario, proprio nel rispetto delle disposizioni emesse a tutela del suo rapporto con la prole, consentirà allo stesso, se solo lo vorrà, di non perdere neanche per un attimo il contatto giornaliero con i propri figli, dedicandosi agli stessi come prima e forse più di prima, dato che è stato acutamente osservato che molti padri, proprio dopo la separazione, riscoprono la dinamica diretta con il figlio, prima troppo spesso turbata o affievolita dalla dinamica disfunzionale presente con l'altro coniuge.
      La ulteriore previsione del principio del contributo diretto in quota parte, contenuta nell'articolo 155-sexies, in linea con i richiami e le segnalazioni associativi a non ridursi ad essere solamente «il genitore che paga», consentirà di superare le numerose segnalazioni di casi nei quali il mantenimento previsto in favore del coniuge affidatario prendeva vie diverse da quello per il benessere dei figli.
      Si è infatti ritenuto di dover prevedere per legge la detraibilità dalla misura del contributo, disposto dal tribunale in favore dei figli, di un importo mensile pari ad un sesto, ove il genitore non affidatario dimostri di aver impiegato tale somma per acquisti liberamente e utilmente compiuti direttamente in favore della prole.
      Si è ritenuto tale strumento idoneo a contemperare le esigenze sia dei genitori non affidatari che troppo spesso vedono il loro denaro uscire e non vedono i risultati in favore dei figli per i quali è stato dato, sia dei genitori affidatari, che in mancanza di un dato certo possono vedere compromesso il loro nuovo equilibrio economico, reso sicuramente più delicato dall'intervenuta separazione (che è, e non si può dimenticare, anche separazione delle economie domestiche).
      Non può sfuggire al legislatore, infatti, che nella stragrande maggioranza dei casi il contributo disposto dal magistrato in favore della prole affidata rappresenta la fonte a cui attingere per tutte le esigenze che si presentano nel mese, e che l'affidatario si ritrova a dover far quadrare i conti disponendo, troppo spesso, solo di quel contributo (vedi gli ancora numerosissimi casi di genitore affidatario madre che ha lasciato il mondo del lavoro a seguito del matrimonio); inoltre il prevedere forme diverse di contributo diretto (diverso da quello in quota parte) si risolverebbe nella ulteriore difficoltà di non poter contare su di un contributo determinato, così come oggi richiesto dalla legge, proprio a tutela dei figli, in favore dei quali viene conteggiato dal prudente ed esperto magistrato.
      Ancora si è voluto intervenire in modo più diretto e significativo al fine di garantire ai minori la effettiva percezione del contributo disposto dal giudice in loro favore, con la previsione dell'articolo 155-septies (Garanzia del contributo a beneficio della prole. Obbligo degli ascendenti). A maggior tutela dei figli minori si è voluta disporre, in via esplicita, la possibilità per il genitore affidatario di poter richiedere la corresponsione di quanto stabilito dal tribunale anche direttamente nei confronti degli ascendenti dell'obbligato, ove questi abbia a risultare inadempiente, e ciò per porre termine a quei vergognosi casi di «impoverimento» improvviso, con sostanziale mantenimento di grandi disponibilità, grazie a compiacenti intestazioni fiduciarie.
      In questi casi, infatti, era praticamente inutile il ricorso alla previsione normativa dell'obbligo del terzo onerato del genitore non affidatario, in quanto molto spesso semplicemente inesistente.
      Si è ritenuto così di poter garantire una effettiva presa di coscienza da parte del genitore non affidatario a dover contribuire
 

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al mantenimento dei propri figli, certi che il dato di certezza inserito da questa disposizione farà cessare la conflittualità ancora oggi esistente in merito, con sicura crescita di una coscienza civile di entrambi i genitori.
      Con l'articolo 155-quinquies (Centri per la mediazione familiare) si è prevista la regolamentazione del generale contesto della mediazione familiare, che è stata individuata anche a livello europeo come la soluzione più idonea a dare una effettiva risposta alle problematiche inerenti uno scontro intrafamiliare.
      La previsione di attribuire la competenza di tali interventi ai centri per la mediazione familiare, già esistenti, nelle more della entrata in vigore della legge istitutiva del relativo albo professionale, permetterà infine di non ritardare in alcun modo l'operatività del sistema, del resto già largamente in uso nel nostro Paese, così come si evince dai dati delle associazioni nazionali di mediazione familiare.
      Con la definizione e l'inquadramento della mediazione familiare si intende pertanto rendere funzionale anche in Italia questa realtà, ovvero quel contesto non giurisdizionale nel quale poter affrontare e risolvere il vero nodo che cova sotto le separazioni e i divorzi, il nodo relazionale, che poi è la causa diretta delle patologie della coppia e dei connessi disagi psicologici dei figli della stessa.
      In Europa e nel mondo la mediazione familiare è ormai una realtà, nel nostro Paese esiste da ben quindici anni, è ora quindi di darle una dignità normativa, per la quale sarà necessario un apposito provvedimento, ma si è comunque considerato necessario, atteso il sicuro maggior ricorso che verrà fatto ai centri specializzati nell'ottica del maggiore coinvolgimento del genitore non affidatario alla vita e alle dinamiche del figlio, sancire contemporaneamente a tali innovative disposizioni il contesto nel quale deve avvenire la mediazione familiare, intesa come intervento assolutamente autonomo rispetto ad ogni altro intervento di ausilio psicologico alla coppia. La mediazione, infatti, esorbita dal contesto terapeutico individuale e di coppia e si pone come ambito neutro al processo, nel quale un terzo, il mediatore, scelto liberamente e di comune accordo tra i genitori, verifica le possibilità degli stessi di superare il nodo relazionale, pervenendo ad un riconoscimento genitoriale maturo, l'unico che consenta ai figli della coppia di riacquistare la serenità e l'effettivo apporto di entrambi alla loro vita.
      Tale inquadramento è altresì necessario al fine di evitare che un campo così delicato, come quello della conflittualità genitoriale e dei suoi effetti sul sereno sviluppo dei figli, possa essere invaso da professionalità le più diverse, animate da buone intenzioni, ma che, in mancanza di una medesima metodologia di approccio sistematico alla problematica, rendano di fatto impossibile la pratica della mediazione familiare.
      Nella stesura della legge che istituirà l'albo professionale dei mediatori familiari sarà poi necessaria la previsione di corsi interdisciplinari per magistrati ed avvocati in dinamiche relazionali e nella psicologia dello sviluppo. Infatti, la tutela dei minori nel processo di separazione e di divorzio non si potrà dire attuata se non si prevederà la istituzione di corsi di formazione e di specializzazione per i soggetti appartenenti al mondo del diritto che abbiano ad occuparsi di tali dinamiche conflittuali.
      Sempre in tale ottica, l'articolo 2, comma 2, vuole evitare che, nelle more di istituzione dell'albo professionale, le parti non possano ricorrere alle professionalità già esistenti nel nostro Paese.
      Ed infine l'articolo 155-octies (Estensione alle unioni di fatto e ai figli maggiorenni portatori di handicap grave) estende esplicitamente a tali realtà le previsioni normative innovate, impedendo che diversità interpretative possano creare ingiustificate minori tutele.
      Gli articoli 3, 4, 5 e 6 della proposta di legge recano adeguamenti del codice civile alla nuova normativa e norme transitorie che intervengono in merito alle situazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo che ad esse, per il superiore interesse dei figli, si applichino ugualmente le disposizioni della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).

      1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 155 - (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli). Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
      Analoga tutela è stabilita per tutto il resto dell'ambito parentale del minore, nonché in favore dei minori nati dalle famiglie di fatto.
      Il giudice che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone, con provvedimento motivato, che i figli siano affidati a quello dei genitori che offre le maggiori garanzie per il migliore sviluppo delle facoltà di crescita e di educazione del minore, e adotta, sempre motivando, ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
      In particolare, il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori, in ogni caso, stabilisce la misura e il modo con i quali il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché stabilisce le modalità e gli spazi di interazione di questi con la prole, garantendone le concrete possibilità di fruizione.
      Nessuno dei genitori, salvo che per grave motivo, può rinunciare agli obblighi

 

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derivanti dall'affidamento, né rinunciare agli obblighi connessi al rapporto con la prole non affidata.
      L'abitazione nella casa coniugale spetta di preferenza al genitore affidatario per evitare ai figli ulteriori disagi, valutando comunque il maggior vantaggio a ciò connesso in caso di genitori entrambi impegnati in attività lavorative. Valutate le circostanze, il giudice fissa ivi la residenza della prole minorenne, e adotta ogni più opportuno provvedimento necessario al fine di impedire il suo illecito spostamento all'estero o il suo non ritorno illecito dall'estero.
      Il giudice provvede, altresì, che i genitori siano convenientemente informati sulle possibilità loro riservate dalla mediazione familiare, come indicate dall'articolo 155-quinquies, per superare i contrasti genitoriali, nel superiore interesse della prole.
      Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
      In via eccezionale, ove entrambi i genitori abbiano dimostrato un'assoluta inadeguatezza morale ed educativa, il giudice può ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona, scelta di preferenza nell'ambito parentale, ovvero, in mancanza di tale figura, nell'ambito sociale di riferimento o, qualora ciò non risulti possibile, può ordinare il trasferimento della prole presso un istituto di educazione».

Art. 2.
(Introduzione degli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies e 155-octies del codice civile).

      1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento e del diritto di mantenere

 

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un rapporto equilibrato e continuativo con i figli). Le modalità di attuazione dell'affidamento e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli devono essere garantite nel rispetto dei diritti del minore di cui all'articolo 155, primo comma.
      Il genitore cui sono affidati i figli ha, salva diversa disposizione del giudice per una migliore tutela della prole, l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli ha l'obbligo di attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
      Le decisioni riguardanti i figli, ove non vi sia accordo tra i coniugi, sono di competenza del giudice ordinario che provvede ai sensi dell'articolo 316.
      Nei casi di cui al terzo comma, ove il giudice ne ravvisi la opportunità ai fini della migliore comprensione dei reciproci diritti e doveri nei confronti della prole, egli invita i genitori a recarsi presso un centro per la mediazione familiare, di cui all'articolo 155-quinquies, al fine di verificare l'esperibilità di tale rimedio per la risoluzione delle problematiche.
      Il genitore non affidatario ha il diritto a veder garantita la possibilità di mantenere e sviluppare un rapporto equilibrato, continuativo e autonomo con i propri figli.

      Art. 155-ter. - (Modifica della fase presidenziale). Nei procedimenti di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il presidente del tribunale è affiancato da un consulente nominato d'ufficio, scelto secondo turnazione tra gli iscritti all'albo professionale dei consulenti, ed esperto nelle dinamiche relazionali e nella psicologia dello sviluppo, che assiste il magistrato durante l'audizione.
      I provvedimenti riguardanti l'affidamento dei minori, anche se assunti in via temporanea, devono essere motivati e tenere conto delle indicazioni del consulente.
      I costi della prestazione di consulenza sono a carico di ognuna delle parti e vengono individuati nel contributo globale forfettario di 50,00 euro comprensivo degli oneri accessori.

 

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      Art. 155-quater. - (Giudice competente all'esecuzione dei provvedimenti concernenti la prole). Il giudice competente a risolvere ogni questione relativa al mancato rispetto delle condizioni disposte a garanzia dell'affidamento e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, come indicato all'articolo 155, primo comma, è il tribunale ordinario, in composizione monocratica. Il genitore che si ritiene leso dal comportamento dell'altro in merito al mancato rispetto di quanto stabilito dal giudice all'atto dei provvedimenti di cui all'articolo 155, terzo e quarto comma, può ricorrere nelle forme di cui all'articolo 710 del codice di procedura civile. Il tribunale decide con provvedimento motivato che indica come debbano essere rimossi gli effetti dell'inadempimento.
      Ove il comportamento lesivo abbia ad essere ripetuto, da parte del medesimo genitore, il giudice, valutate le specifiche circostanze, può, con provvedimento motivato, provvedere a sanzionare tale comportamento, giungendo, nei casi più gravi e valutate le esigenze dei figli, sino alla modifica dell'affidamento o alla nuova regolamentazione delle modalità del rapporto con il genitore non affidatario.

      Art. 155-quinquies. - (Centri per la mediazione familiare). Sono istituiti appositi centri per la mediazione familiare.
      In qualunque fase del procedimento di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o nel procedimento di cui all'articolo 155-quater, il giudice può sospendere il relativo procedimento, su istanza congiunta delle parti e contestuale indicazione del nominativo del centro e della sua accettazione di mediabilità, per un periodo di otto mesi, al solo fine di consentire l'esperimento di un percorso di mediazione familiare presso un centro specializzato pubblico o privato.
      La mediazione familiare, in assoluta autonomia dal contesto giudiziario, ha lo scopo di consentire alle parti di pervenire ad un accordo diretto, mirato alla formulazione

 

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di un programma di interazione tra loro, e ad una migliore gestione del rapporto con la prole.
      Il mediatore familiare, munito di requisiti di formazione specifici, svolge la sua opera garantendo la segretezza del contenuto degli incontri, rispettando la volontà di partecipazione di entrambe le parti e garantendo la terzietà del contesto mediativo dal contesto giudiziario e di consulenza.
      Ove nella interruzione del processo, ottenuta ai sensi del primo comma, una o entrambe le parti non si presentino presso il centro prescelto, è dichiarata la contestuale cessazione del percorso di mediazione, con conseguente diritto per la parte che vi abbia interesse a promuovere l'immediata ripresa della fase giudiziale.
      Al termine del percorso di mediazione le parti sottoscrivono un verbale di accordo che è presentato, dalla parte più diligente, al giudice per la relativa omologazione. Gli aspetti economici dell'accordo possono far parte del documento anche se concordati al di fuori dell'intervento di mediazione familiare.
      Possono svolgere le funzioni di mediatori familiari solo i soggetti in possesso di una specifica formazione compiuta presso strutture appositamente riconosciute in base ai criteri fissati dalla legge istitutiva dell'albo professionale dei mediatori familiari.

      Art. 155-sexies. - (Mantenimento diretto in quota parte). Il genitore non affidatario ha il diritto di provvedere al mantenimento in forma diretta, destinando a tale ipotesi un importo non superiore ad un sesto del complessivo contributo mensile disposto dal giudice per i figli.
      In caso di contestazione, ove dimostri di aver impiegato l'importo di cui al primo comma per acquisti liberamente e utilmente compiuti direttamente in favore della prole, il genitore non affidatario è liberato dall'obbligo di dover versare il relativo importo in favore del genitore affidatario.

 

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      Art. 155-septies. - (Garanzia del contributo a beneficio della prole. Obbligo degli ascendenti). Ove il genitore obbligato al versamento del contributo per il mantenimento dei figli non vi provveda senza giustificato motivo, il giudice, su istanza del genitore affidatario, assunte sommarie informazioni, sentiti gli ascendenti dell'obbligato, dispone che il contributo sia versato dagli ascendenti.
      In caso di mancata comparizione degli ascendenti ritualmente citati, il giudice provvede con decreto che costituisce titolo per l'azione esecutiva.
      Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 148, terzo comma e seguenti.

      Art. 155-octies. - (Estensione alle unioni di fatto e ai figli maggiorenni portatori di handicap grave). Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano, in quanto compatibili, anche a vantaggio dei minori nati da genitori non coniugati legalmente e, comunque, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave».

      2. Nelle more dell'entrata in vigore della legge istitutiva dell'albo professionale dei mediatori familiari, prevista dall'articolo 155-quinquies, settimo comma, del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono riconosciute le competenze in mediazione acquisite dai soggetti che hanno svolto e superato i corsi biennali tenuti presso i centri già associati in istituzioni di rilevanza nazionale e che hanno maturato una esperienza semestrale con percorsi di affiancamento alla mediazione.

Art. 3.
(Doveri verso i figli).

      1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 147. - (Diritti e doveri verso i figli). Dalla nascita discende il diritto-dovere

 

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di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».

Art. 4.
(Doveri dei figli).

      1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 315. - (Doveri dei figli). Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto a contribuire alle spese familiari, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, anche se convivente».

Art. 5.
(Esercizio della potestà dei genitori).

      1. Al quarto comma dell'articolo 316 del codice civile, le parole: «il padre» sono sostituite dalle seguenti: «uno dei genitori».

Art. 6.
(Norme transitorie).

      1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa o il provvedimento riguardante i figli nati fuori dal matrimonio sia stato già disposto, alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può chiedere l'applicazione della legge medesima.


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