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PDL

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1696-978-1435-A



 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 18 gennaio 2002

(Relatore: ORICCHIO, per la maggioranza)

sul

DISEGNO DI LEGGE

N.  1696

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per la funzione pubblica
(FRATTINI)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(RUGGIERO)

con il ministro dell'interno
(SCAJOLA)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

 

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e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato

Presentato il 2 ottobre 2001

e sulle

PROPOSTE DI LEGGE

N.  978, d'iniziativa del deputato GAZZARA

Disposizioni in materia di personale del soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione

Presentata il 21 giugno 2001

N. 1435 d'iniziativa dei deputati

BRESSA, SODA, BOATO

Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 27 luglio 2001


NOTA: Per il testo delle proposte di legge n. 978 e 1435, si vedano i relativi stampati.

 

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Onorevoli Colleghi! - Un settore di importanza certamente fondamentale, in relazione alla concreta attuazione dei fini costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della funzione pubblica, é quello della dirigenza statale.
      Il valore strategico del medesimo settore appare evidente tanto quanto la numerosa reiterazione degli interventi normativi succedutisi, specie negli ultimi anni, in ordine alla dirigenza pubblica.
      Ripensare agli insegnamenti istituzionali ed alle tradizionali distinzioni di ruoli e funzioni delle carriere direttive e dirigenziali ed alle classificazioni pure in essere fino a non molto tempo fa consente di riflettere sull'estrema mutevolezza e sul continuo aggiornamento che ha interessato il settore dell'ordinamento in argomento.
      Basti pensare, in proposito, ai vari interventi legislativi (dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 ai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, per finire ai decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 ed 8 settembre 2000, n. 324 ed, in ultimo, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), che hanno tutti interessato, sotto più profili e solo nell'ultimo quadriennio il settore della dirigenza.
      L'incalzare, per effetto di molteplici elementi e fattori, delle innovazioni in materia ha poi comportato una problematica ed anche una certa confusione connessa con l'emergere di una dicotomia nel rapporto di pubblica dirigenza tra accordo e conferimento dell'incaricomma E, conseguentemente, il sorgere di una serie irrisolta di problemi attinenti «all'attuale situazione di confusione fra l'aspetto organizzativo-funzionale degli incarichi - la cui disciplina, afferendo ai modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici pubblici, si vuole ora ricondurre ad un atto unilaterale del datore di lavoro - e quello concernente la disciplina del rapporto obbligatorio la cui regolazione resta, invece, affidata all'atto di natura privatistica».
      In tale innegabile ed articolato contesto, dal quale non si può prescindere, interviene ora il disegno di legge C. 1696, dettando nuove «disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e interazione tra pubblico e privato».
      Il disegno di legge in esame è rivolto al fine di riordinare il procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali e di chiarire in modo inequivocabile il cennato aspetto della separazione tra accordo e conferimento vero e proprio dell'incarico dirigenziale. Il tutto in uno all'intento di perseguire e concretizzare maggiori elementi di flessibilità e mobilità dei dirigenti, nonché una migliore interazione, nel settore, tra pubblico e privato.
      L'esame dell'articolato permette, nel particolare di ogni singola norma, la verifica del modo in cui il disegno di legge in esame persegue gli scopi prefissati.

      L'articolo 1 (Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione) reca novelle a vari articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui (capo II del titolo II) disciplina la dirigenza pubblica.

      Il comma 1 dell'articolo 1 modifica in più parti l'articolo 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le principali innovazioni introdotte dalle singole lettere (da a) ad i)) nelle quali si articola il comma possono così riassumersi:

          al comma 1 dell'articolo 19, interamente sostituito, viene meno il criterio

 

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della rotazione nell'attribuzione degli incarichi di funzione dirigenziale;

          il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 19 citato, disciplina il conferimento di tutti gli incarichi di funzione dirigenziale; l'esplicita individuazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'incarico è ricondotta alla definizione delle priorità e dei programmi definiti dall'organo di vertice nell'ambito della sua attività di indirizzo (ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché alla durata dell'incarico, che non può comunque superare i cinque anni (tre anni per gli incarichi di grado più elevato, di cui ai successivi comma 3 e 4), pur se rinnovabile. Va, in proposito, rammentato che i comma 3 e 4 dello stesso articolo 19, trattano degli incarichi di Segretario generale di ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali ed equivalenti, nonché degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e che secondo la disciplina vigente, gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette, e sono rinnovabili;

          un altro aspetto innovativo è costituito dalla formale distinzione tra il provvedimento di conferimento dell'incarico e l'accordo individuale tra dirigente ed amministrazione con il quale è definito il trattamento economico Lo scopo è quello di ovviare all'attuale confusione tra aspetto organizzativo-funzionale dell'incarico (afferente alla responsabilità del datore di lavoro pubblico) e disciplina del rapporto individuale, rimessa ad un atto bilaterale di natura privatistica;

          la nuova stesura del comma 4 amplia (da un terzo alla metà delle dotazioni) la quota dei posti di funzione di livello dirigenziale generale attribuibili a dirigenti di seconda fascia o a persone in possesso delle specifiche qualità professionali individuate al successivo comma 6 dell'articolo 19 citato;

          un comma di nuova introduzione (il 5-bis) consente il conferimento degli incarichi anche a dirigenti non appartenenti al ruolo di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 165/2001, purché facenti parte di amministrazioni pubbliche o di organi costituzionali, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 5 per cento di quella degli appartenenti alla seconda fascia;

          il comma 6, interamente riscritto, innalza i limiti quantitativi posti alla facoltà di conferire incarichi di funzione dirigenziale ad estranei alla pubblica amministrazione in possesso di idonei requisiti professionali. Tali limiti sono portati al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del ruolo unico ed all'8 per cento di quella degli appartenenti alla seconda fascia (attualmente la percentuale è del 5 per cento per entrambi i casi);

          viene proposta la modifica del testo vigente del comma 8, secondo cui i più elevati incarichi dirigenziali (si tratta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19, degli incarichi di Segretario generale di ministeri, della direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e degli incarichi di livello equivalente) possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro 90 giorni dalla data del voto parlamentare di fiducia al nuovo Governo. Decorso il termine in assenza di interventi, gli incarichi si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza. Il testo proposto dal d.d.l. in esame dispone invece, e semplicemente, la cessazione dei medesimi incarichi decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia. Il nuovo testo, oltre - com'è ovvio - a rafforzare di molto il potere di ogni nuovo Governo di intervenire sull'assetto della dirigenza di vertice esistente all'atto del suo insediamento, rende tale intervento non solo possibile ma necessario;

          la sola modifica apportata al comma 10 è la precisazione che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, oltre che a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca e ad altri specifici incarichi, possono essere destinati a operare presso collegi di revisione degli

 

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enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

          Un periodo aggiunto in fine al comma 12 precisa che le norme in esame continuano a non estendersi ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come già prevede l'articolo 2 della L. 10 agosto 2000, n. 246, «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», il quale reca una disciplina speciale per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, anche di livello generale, degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      Il nuovo comma 12-bis, aggiunto in fine all'articolo 19, sancisce l'inderogabilità delle norme di cui al medesimo articolo da parte della contrattazione collettiva.
      Il comma 2, dell'articolo 1, sostituendo il comma 1 e sopprimendo il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca una nuova disciplina della responsabilità dirigenziale, secondo la quale il mancato raggiungimento degli obiettivi o l'inosservanza delle direttive da parte del dirigente, valutati ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1999, comporta l'impossibilità di rinnovo del medesimo incarico; inoltre in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo unico, ovvero recedere dal rapporto di lavoro.
      La valutazione è operata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1999 «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59», che definisce per l'appunto specificamente le modalità e i criteri di valutazione del personale con incarico dirigenziale; resta ferma la possibilità di far valere l'eventuale responsabilità disciplinare nei casi e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
      In conseguenza della nuova disciplina recata dal comma 2, l'articolo 9 del disegno di legge in esame sopprime il comma 7 del più volte citato articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le ipotesi di revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali.
      Il comma 3 dell'articolo 1, reca una mera disposizione di coordinamento, conseguente alla soppressione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      Il comma 4 dell'articolo 1, sostituisce l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; istituisce e regola il ruolo unico, articolato in due fasce, dei dirigenti di ciascuna amministrazione dello Stato; prevede la possibilità di transito dei dirigenti, a domanda, ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.
      Sancisce, inoltre, i requisiti per il passaggio dalla seconda alla prima fascia, riconfermando il requisito (per accedere alla prima fascia del ruolo di ciascuna amministrazione) dello svolgimento per almeno cinque anni di funzioni dirigenziali di livello generale.
      Riserva a successivi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 Legge n. 400/1988, le modalità di elezione del componente del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      Viene, infine, disposta esplicitamente l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con l'articolo.
      Il comma 5 dell'articolo 1, modifica in più punti l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n  165. Quest'ultimo definisce i requisiti e le modalità di accesso alla qualifica di dirigente, prevedendo due distinte procedure concorsuali, la prima (comma 2, lett. a)) destinata ai dipendenti di pubbliche amministrazioni muniti di laurea e a categorie equiparate, in presenza di determinati requisiti relativi al servizio svolto; la seconda (comma 2, lett. b)), aperta a tutti i laureati muniti di

 

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diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, nonché ai dirigenti in strutture private, laureati e con almeno cinque anni di esperienza dirigenziale.
      Le lettere a), b) e c) del comma 5 in esame recano le seguenti innovazioni:

          è consentita la partecipazione al concorso ai cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali;

          sono ammessi al concorso i dipendenti di strutture private collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle che, nelle pubbliche amministrazioni, richiederebbero il possesso del diploma di laurea: tale requisito appare più ampio rispetto a quanto previsto dal testo oggi in vigore (articolo 28, comma 2, lett. b)), il quale ammette al concorso i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private. Le modalità di ammissione saranno definite in un regolamento da approvare con D.P.C.M.: in ogni caso occorre il possesso del diploma di laurea e di un'esperienza lavorativa quinquennale.

          il regolamento che ai sensi del comma 3 dell'articolo 28, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 definisce le modalità di svolgimento dei concorsi dovrà prevedere la valutazione delle esperienze di servizio maturate. Tale previsione è peraltro riferita alle sole procedure contrattuali di cui alla lett. a) del comma 2 (dipendenti pubblici ed equiparati).

      Il comma 6 dell'articolo 1, dispone che le norme modificative del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 introdotte dal disegno di legge, e sin qui illustrate, relativamente agli «incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di seconda fascia», trovino immediata applicazione, e che tali incarichi cessino all'entrata in vigore della legge.
      Lo stesso comma prevede che, in esito alla revisione degli incarichi conseguente alla prima applicazione della legge, ai dirigenti cui non sia riattribuito l'incarico già svolto sia garantito il trattamento economico goduto, anche qualora sia loro attribuito un incarico di studio (ma in tal caso per non più di un anno). La copertura dei maggiori oneri è effettuata attraverso un meccanismo compensativo che rende indisponibile un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
      Il comma 7 prevede alcune disposizioni di coordinamento che incidono sul testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, necessarie a seguito delle intervenute modifiche rispetto al ruolo unico e in materia di mobilità tra pubblico e privato.

      L'articolo 2 (Concorsi per la qualifica dirigenziale) prevede l'applicazione dei medesimi requisiti di accesso di cui al decreto legislativo n. 387 del 1998 per coloro che (anteriormente all'entrata in vigore di tale ultimo decreto) siano stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 29/1993.
      L'articolo 3 integra l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con il riferimento alle «agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
      L'articolo 4 (Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie) introduce un meccanismo di revisione delle nomine di competenza governativa agli organi amministrativi degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato e delle Agenzie, collegato al succedersi delle legislature e al conseguente avvicendarsi delle maggioranze di Governo. Giova, a tal proposito, evidenziare preliminarmente taluni illuminanti dati sul fenomeno delle nomine avvenute, con modalità da ultimo alquanto incalzanti, nelle more del succedersi delle ultime due legislature e del conseguente avvicendarsi dei Governi. Risulta accertato, come in atti, che - nel periodo 8 marzo/16 giugno 2001 - sono avvenute oltre 100 nomine. Più specificamente sono state accertate,

 

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stante le risultanti comunicazioni di nomine trasmesse alla Presidenza della Camere ed annunziate, 86 nomine per incarichi dirigenziali presso amministrazioni statali e 15 nomine per incarichi presso enti, società ed agenzie. Tuttavia tali dati che si sono potuti raccogliere rappresentano, al momento, dati parziali e verosimilmente non corrispondenti, per difetto, al reale, risultando peraltro più che possibile l'esistenza di ulteriori nomine intervenute nel medesimo periodo.
      Il comma 1 dell'articolo 4, prevede che le nomine in esame, qualora intervenute nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura (computata espressamente con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere) o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, nel mese antecedente a questo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate dal nuovo Governo entro sei mesi dalla data del voto parlamentare che conferisce ad esso la fiducia. Decorso il termine in assenza di interventi, gli incarichi si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza.
      Il comma procede sulla falsariga di quanto previsto per la dirigenza di vertice dal vigente articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che il disegno di legge in esame peraltro modifica profondamente - fatta salva la diversa definizione temporale dell'ambito di intervento. Altra differenza consiste nell'applicabilità della disposizione non da parte di ogni nuovo Governo, ma solo del primo esecutivo che ottiene la fiducia delle Camere all'inizio di ogni legislatura.
      Le stesse previsioni sono rese espressamente applicabili alle nomine di rappresentanti del Governo e dei ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali ed interministeriali nominati dal Governo o dai ministri.
      Quest'ultima esplicita previsione, introdotta a seguito di apposito emendamento approvato dalla Commissione, è tesa a rafforzare ulteriormente la generale rinnovabilità di tutte le nomine, nessuna esclusa, degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie già indicati nel primo capoverso del primo comma dell'articolo in esame.
      Il comma 2 dell'articolo 4, reca una disposizione ad hoc per le nomine effettuate o «rese operative» nell'ultima parte della scorsa legislatura, o nel corso della XIV legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo; viene data facoltà di intervenire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, non sulle sole nomine «conferite» ma anche su quelle «comunque rese operative» nel periodo indicato.
      Il periodo viene fissato, in generale, con riferimento agli ultimi sei mesi antecedenti l'effettiva «fine naturale» della legislatura; salva espressa successiva disposizione inerente, in particolare, la XIII legislatura, che, sul piano meramente formale, si è conclusa anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale (lo scioglimento delle Camere è stato disposto con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2001, n. 42).
      Con l'espressione «rese operative», si intende estendere il raggio di efficacia della disposizione anche a prescindere dalla data del mero decreto di nomina, incidendo quindi in ogni caso in cui una nomina si sia perfezionata successivamente e quindi nel periodo considerato dalla norma.
      L'articolo 5 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) si compone di 3 commi recanti novelle rispettivamente al decreto legislativo n. 165 del 2000 (commi 1, 3) e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUOEL (comma 2).
      Il comma 1 dell'articolo 5, introduce l'articolo 23-bis, rubricato «Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato», nel decreto legislativo n. 165 del 2001.
      Tale articolo, al comma 1, stabilisce in favore dei dipendenti pubblici di seguito indicati la possibilità di chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per
 

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svolgere incarichi o attività presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in ambito internazionale.
      L'ambito soggettivo di applicazione della norma comprende: dirigenti pubblici; appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia; magistrati ordinari, amministrativi e contabili, limitatamente allo svolgimento di altri incarichi pubblici; avvocati e procuratori dello Stato.
      Dall'ambito soggettivo di applicazione sono, invece, esclusi gli appartenenti al personale militare, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 8).
      La disposizione in esame prevede una deroga per le categorie in questione al divieto posto in via generale dall'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), che disciplina i casi di incompatibilità. L'articolo 60 prevede infatti che «L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente».
      Per quanto concerne, invece, l'individuazione degli enti presso i quali è possibile richiedere di svolgere la propria attività la disposizione in commento li indica in via generale elencandoli. In altra parte dell'articolo, al comma 9, si specifica che l'individuazione degli «enti ovvero dei soggetti pubblici o privati e degli organismi internazionali di cui al comma 1» è rimessa ad un successivo regolamento di attuazione, da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.
      Il comma 2 dell'articolo 23-bis come introdotto fa salva la facoltà - quanto al personale di magistratura ed equiparato ivi indicato - della valutazione degli organi competenti delle eventuali ragioni ostative all'accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale.
      Il comma 3 dell'articolo 23-bis, fissa il limite temporale per il collocamento in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti privati. Ai sensi di quanto previsto, infatti, mentre non vi sono limiti per il collocamento fuori ruolo per svolgere attività presso amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento di attività presso privati il limite è fissato in tre anni. Tale periodo non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (su questo punto si veda oltre). Non è, invece, specificato se esso valga ai fini dell'ottenimento di «scatti salariali» in funzione dell'anzianità di servizio.
      Dalla formulazione del testo non si evince con chiarezza se il termine massimo di tre anni, per lo svolgimento di attività presso privati, sia riferito all'intera carriera del soggetto interessato o a ciascuna richiesta di collocamento in aspettativa.
      Per quanto concerne invece le disposizioni specifiche in materia previdenziale per i soggetti che ottengono l'aspettativa, disposizioni contenute nell'ultimo periodo del comma 1 e nel comma 2 del medesimo articolo 3 in esame, non può che rinviarsi alla generale normativa di riferimento in argomento (L. 7 febbraio 1979, n. 29).
      La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 23-bis prevede dei limiti per la concessione dell'aspettativa ai fini dello svolgimento delle attività in questione. Essa è concessa solo ove non ricorrano le due categorie di ipotesi individuate alle lettere a) e b) dell'articolo 23-bis, comma 3, così come introdotto dal disegno di legge.
      In particolare, dunque, l'aspettativa non può essere concessa al personale che, nei due anni precedenti, è stato addetto a
 

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funzioni di vigilanza, di controllo o, che nello stesso periodo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Nel caso in cui l'aspettativa sia richiesta al fine di svolgere la propria attività presso una impresa, il divieto per il personale si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali di vigilanza, di controllo. abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (comma 3, lettera a) dell'articolo 23-bis come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame).
      La norma prevede, inoltre, che i medesimi incarichi non possano essere svolti nei due anni successivi dal soggetto che ottenuta l'aspettativa torna allo svolgimento delle proprie funzioni presso la pubblica amministrazione di appartenenza (comma 4 dell'articolo 23-bis come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame)
      Parimenti non è concessa l'aspettativa ove la natura o l'attività che il soggetto intende svolgere, in relazione all'attività precedentemente svolta presso le pubbliche amministrazioni, possa cagionare «nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità» (comma 4, lett. B dell'articolo 23-bis come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame).
      Come anticipato, l'individuazione degli enti e degli organismi per svolgere attività presso i quali è possibile richiedere il collocamento in aspettativa è rimessa ad un successivo regolamento di attuazione. Allo stesso regolamento è demandata anche la definizione delle modalità e delle procedure di attuazione di quanto disposto dall'articolo.
      L'articolo in esame prevede anche un'altra possibilità di mobilità tra pubblico e privato. Il comma 6 dell'articolo 23-bis come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, infatti, stabilisce che le amministrazioni pubbliche (quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) «possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso le imprese private». La norma non limita la possibilità di applicazione della suddetta assegnazione temporanea a specifiche figure professionali, stante l'adozione del generico termine «personale».
      Ai dipendenti che abbiano prestato servizio durante il periodo di assegnazione temporanea il comma 7 dell'articolo 23-bis come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame in esame dell'articolo del disegno di legge in esame riconosce la valutabilità del servizio ai fini della progressione in carriera.
      Anche in questo caso sono esclusi dall'applicabilità delle disposizioni gli appartenenti al personale militare, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 8 dell'articolo 23-bis come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame).
      Dalla lettura della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 23-bis come introdotto dall'articolo 5 del DDL in esame emerge come la definizione di «modalità e procedure attuative del presente articolo» sia integralmente rimessa al successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      L'articolo 5, comma 2, novella come anticipato l'articolo 101 del TUOEL,
 

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introducendo in esso il comma 4-bis. Tale nuovo comma è volto ad estendere la facoltà di richiedere l'aspettativa di cui al nuovo articolo 23-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche ai segretari comunali e provinciali, i quali ultimi sono tutti, per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità.
Affinché i segretari in questione possano ottenere l'aspettativa è, tuttavia, necessaria l'autorizzazione da parte dell'Agenzia autonoma. Alla cessazione dell'incarico i segretari vengono ricollocati in posizione di disponibilità nell'albo di appartenenza.
      Il comma 3 dell'articolo 5 provvede ad aggiungere, al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un'apposita previsione concernente la costituzione, in specifica separata sezione, dell'area contrattuale autonoma dei professionisti degli Enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale.
      L'articolo 6 (Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo) detta la disciplina del collocamento temporaneo di impiegati civili dello Stato presso enti od organismi internazionali, ovvero Stati esteri, è dettata dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114.
      Va ricordato che tale ultimo provvedimento prevede che l'assunzione di detti impieghi avvenga tramite collocamento fuori ruolo e per tempo determinato, con possibilità di revoca anticipata, ma anche di rinnovo. Il collocamento fuori ruolo è disposto, a seconda della qualifica del dipendente, con decreto del Ministro competente o con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano, mentre l'impiegato rimane tenuto a versare i contributi o le ritenute previste dalla legge. Deve altresì rammentarsi che la normativa suesposta è stata integrata dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove si prevede che i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a seguito di accordi di reciprocità stipulati dalle rispettive Amministrazioni, possano essere collocati temporaneamente a prestare servizio presso analoghe Amministrazioni pubbliche di Paesi membri dell'Unione Europea o di altri Stati, ovvero presso organismi comunitari o internazionali cui l'Italia partecipa (con la possibilità che il trattamento economico potrà essere indifferentemente a carico dell'Amministrazione di appartenenza o di quella di destinazione, o essere suddiviso tra di esse, salvo in ogni caso la possibilità di rimborso totale o parziale allo Stato italiano).
      Ora l'articolo 6 del disegno di legge in esame innova la disciplina esistente prevedendo al comma 1 la sostituzione dell'articolo 1 della citata legge n. 1114 del 1962. Le novità di maggior rilievo del nuovo testo attengono anzitutto al venir meno della distinzione di procedura a seconda della qualifica del dipendente pubblico: infatti viene ora previsto che il personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possa essere collocato fuori ruolo per un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi, presso enti o organismi internazionali, ovvero Stati esteri. Il collocamento avviene in tutti i casi con decreto dell'Amministrazione interessata, previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il decreto è emanato d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il contingente dei collocamenti fuori ruolo, sempre soggetti a revoca anticipata o a rinnovo alla scadenza, non può superare complessivamente il limite di 500 unità.
      Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1114/1962 nell'attuale proposta di modifica, stabilisce che nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma precedente, l'Amministrazione di pertinenza può autorizzare l'immediato impiego del dipendente presso l'ente internazionale che ne abbia fatto richiesta.
      Il comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame, salvaguardando eventuali disposizioni più favorevoli previste
 

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dalle Amministrazioni di appartenenza, stabilisce che, nell'ambito della nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 1114 del 1962, il servizio presso organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato interamente ai fini tanto della progressione di carriera e degli aumenti periodici di stipendio, quanto del trattamento previdenziale e della valutazione dei titoli.
      Il comma 3 dell'articolo 6 integra appositamente il comma 124 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
      L'articolo 7 (Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali) del disegno di legge introduce nell'ordinamento la possibilità che personale di cittadinanza italiana operante in imprese private vada a ricoprire incarichi in seno ad organizzazioni internazionali. Tale innovazione è resa possibile mediante la predisposizione (comma 1), presso il Ministero degli affari esteri, di un elenco delle imprese che si candidano a fornire proprio personale per gli impieghi internazionali. L'elenco viene stilato sulla scorta di richieste (comma 2) che le imprese interessate indirizzano al MAE, con l'indicazione del settore di attività dell'impresa, degli organismi internazionali di interesse, delle qualifiche e del numero massimo di dipendenti da includere, dell'impegno a conservare il posto di lavoro - senza il trattamento economico - al proprio personale interessato per il periodo dell'utilizzazione esterna all'impresa (indicando anche eventualmente la durata massima dell'aspettativa).
      Il comma 3 dell'articolo 7, stabilisce che, in base all'elenco di cui in precedenza, l'effettiva nomina dei candidati avviene nei limiti dei posti vacanti, e sulla base dei requisiti di professionalità e delle effettive conoscenze tecnico-scientifiche del dipendente. La nomina va inoltre motivata con la carenza di analoghe figure professionali nei ranghi della pubblica amministrazione. Il periodo della nomina - sempre a tempo determinato - non può eccedere i tre anni, e non prevede rinnovi.

      L'articolo 8 (Disposizioni di attuazione), al comma 1, rimette ad uno o più regolamenti governativi da adottare con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione degli enti, organizzazioni ed organismi internazionali cui si fa riferimento all'articolo 1, comma 5 (in ordine ai requisiti per l'accesso alla dirigenza), ed agli articoli 6 e 7 del provvedimento, testé illustrati. La norma non detta criteri o parametri generali per tale individuazione. Il comma 2 riserva ad un successivo regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 le modalità inerenti il passaggio dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico ai ruoli dei singoli ministeri.
      L'articolo 9 (Abrogazioni) è composto da un solo comma, che abroga il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le ipotesi di revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali. Come si è accennato in precedenza, la soppressione consegue all'introduzione di una nuova disciplina della revoca operata dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame.
      La Commissione, durante l'esame in sede referente, dal 17 ottobre 2001 fino alla richiesta dei pareri alle altre Commissioni intervenuta il 28 novembre 2001, ha svolto un intenso lavoro istruttrorio, procedento altresì ad alcune audizioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali.
      La Commissione nella seduta del 17 gennaio 2002 ha inoltre esaminato i pareri espressi dalle Commissioni II, III, IV, V, X e XI.
      In particolare nel corso della stessa riunione la Commissione recependo le condizioni espresse dalla V Commissione ha soppresso il comma 3 dell'originario articolo 3, che era stato tra l'altro modificato nel corso dell'esame in sede referente, che prevedeva l'istituzione di un'apposita area contrattuale riservata alla vicedirigenza. Sempre al fine di recepire le condizioni espresse dalla V Commissione è

 

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stato soppresso anche un comma introdotto nel corso dell'esame in Commissione che disciplinava l'inquadramento in soprannumero nella dirigenza degli ispettori e dei direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione.
      La Commissione ha inoltre esaminato le osservazioni formulate dalle Commissioni II, IV e XI e ha valutato di non modificare il testo così come invece richiesto dalle suddette Commissioni riservandosi ogni altra eventuale decisione anche all'esito delle ulteriori osservazioni che emergeranno nel corso dell'esame in Assemblea.

Antonio ORICCHIO,
Relatore per la maggioranza.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

            rilevato che ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge in oggetto i magistrati, sia pure in aspettativa, possono svolgere, presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, attività ed incarichi che si sostanziano in una diretta gestione amministrativa e finanziaria;

            ritenuto che la scelta di consentire lo svolgimento di attività di amministrazione a chi è parte - e continua ad esserlo anche quando collocato in aspettativa - di un ordinamento autonomo ed indipendente da ogni altro potere, qual è la magistratura, non violi i principi costituzionali che regolano la separazione dei poteri, sebbene presenti profili di dubbia opportunità proprio alla luce dei medesimi principi;

            condivisa l'esigenza di condizionare il collocamento in aspettativa dei magistrati ordinari e amministrativi alle valutazioni degli organi di autogoverno delle rispettive magistrature, le cui eventuali ragioni ostative è opportuno che siano motivate, come è peraltro già previsto dalla legge n. 317 del 2001 in caso di incarichi di diretta collaborazione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei singoli Ministri;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere espressamente che sia fatta salva l'applicazione dall'articolo 13 della legge 3 agosto 2001 n. 317 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, e che lo svolgimento, da parte di magistrati ordinari e amministrativi, di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza non possa comportare anche il compimento di atti di diretta amministrazione;

            all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 23-bis, comma 1-bis, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che siano

 

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motivate le ragioni ostative in base alle quali gli organi di autogoverno delle diverse magistrature possono negare il collocamento in aspettativa dei magistrati che ne facciano richiesta.

            esprime altresì parere favorevole sulle proposte di legge C.  978 e C.  1435, nei limiti in cui con il primo non contrastino.

        

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

PARERE FAVOREVOLE

        


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

        esaminato il disegno di legge C.  1696 e le abbinate proposte di legge C.  978 e C.  1435, nel testo risultante dagli emendamenti approvati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di rendere compatibile il disposto dell'articolo 3, comma 3, con la disciplina prevista per il personale civile dell'amministrazione della Difesa operante negli arsenali e negli stabilimenti di lavoro.

        

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, sia soppresso il comma 3-bis;

            all'articolo 3, sia soppresso il comma 3;

            all'articolo 3, sia soppresso il comma 4.

        

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

        


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione (lavoro pubblico e privato):

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1696,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        a condizione che: l'istituzione della vice dirigenza, di cui all'articolo 3, comma 3, avvenga con legge trattandosi di materia ordinamentale,

 

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pur potendosi rinviare alla contrattazione le modalità di attuazione,

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 6, al fine di garantire le aspettative dei dirigenti, sarebbe opportuno prevedere che, nel caso non sia possibile attribuire un incarico di livello retributivo equivalente, l'incarico di studio dovrebbe essere di durata pari alla residua durata dell'incarico secondo la normativa vigente (eliminando quindi il limite di un anno);

            b) all'articolo 3, relativo alla mobilità tra pubblico e privato:

                al comma 1, andrebbe precisato se il periodo di aspettativa possa essere computato ai fini dell'ottenimento di «scatti salariali» in funzione dell'anzianità di servizio; andrebbe altresì precisato se il termine massimo di tre anni, per lo svolgimento di attività presso privati, sia riferito all'intera carriera del soggetto interessato o a ciascuna richiesta di collocamento in aspettativa;

                dovrebbe essere valutata la congruità della non computabilità del periodo di aspettativa nel caso di attività presso soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, poiché ciò implicherebbe anche l'impossibilità della sua ricongiunzione con gli altri periodi contributivi del lavoratore interessato, con un evidente danno alla posizione previdenziale del lavoratore stesso, e potrebbe determinare pratiche difficoltà all'adempimento dell'obbligo del datore di lavoro di provvedere al trattamento previdenziale;

                al medesimo comma 1, capoverso 3, sul regime della incompatibilità, potrebbe essere utile verificare se effettivamente non vi siano altre categorie di rapporti tra dipendenti pubblici e soggetti privati o altri soggetti pubblici per i quali potrebbe essere adottata la medesima cautela; inoltre, poiché non né prevista espressamente alcuna fase di delibazione delle amministrazioni di appartenenza, potrebbe essere opportuno un chiarimento circa la reale intenzione del legislatore, che potrebbe andare nel senso di concedere l'aspettativa in questione ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, ovvero di ritenere opportuno prevedere delle motivazioni in ragione delle quali la stessa richiesta possa essere rigettata;

                al comma 3, si valuti l'opportunità di estendere l'accesso alla vice dirigenza alle categorie degli altri comparti dell'impiego pubblico equipollenti alle posizioni C2 e C3 del compatto ministeriale;

                al comma 6, è da verificare la opportunità di inserire, in una medesima area contrattuale, personale dirigenziale e personale di X qualifica, in considerazione della peculiarità delle mansioni dirigenziali e delle relative responsabilità gestionali; inoltre, dal punto di vista formale, occorrerebbe procedere ad un coordinamento tra la disposizione che si vuole introdurre con il secondo e con l'ultimo periodo del vigente articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

        

 

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TESTO
del disegno di legge n. 1696

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).

Art. 1.
(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).

      1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente»;

              «1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          b) identica;

              «2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al


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provvedimento di conferimento dell'incarico accede un accordo individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

              «4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma  6»;

              «4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma  6»;

          d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

          d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

              «5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti»;

              «5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti»;

          e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

          e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato.

      «6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli


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La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio»;appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio»;

          f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

          f) identica;

      «8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo»;

          g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

          g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

      «10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e

      «10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e


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ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3»;ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 4»;

          h) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246»;

          h) identica;

          i) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

          i) identica.

      «12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».

      2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo»;

      «1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo»;

          b) il comma 2 è abrogato.

          b) identica.

      3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

      3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e al secondo periodo le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».


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      4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:      4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
 

      «Art. 23 - (Ruolo dei dirigenti) - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti articolato in due fasce, denominate prima e seconda fascia, e distinto in modo da garantire la necessaria specificità tecnica.

       2. I dirigenti di cui al comma 1 possono transitare, a domanda, ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza; il passaggio ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza è disposto con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, senza ulteriori adempimenti.
      «2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28».      3. Alla prima fascia del ruolo di ciascuna amministrazione accedono i dirigenti della seconda fascia dello stesso ruolo che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, per un periodo pari ad almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso le procedure di accesso di cui all'articolo 28.
      4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22.
      5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo».

      5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

      5. Identico:

          a) dopo l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è aggiunto il seguente:

          a) al comma 2, lettera a), ultimo periodo, le parole «per un periodo non


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«Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali»;inferiore a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore a due anni» e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali»;

          b) l'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 è sostituito dai seguenti: «Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea ed avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse»;

          b) identica;

          c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «, prevedendo, per il concorso al quale possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate».

          c) identica.

      6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di prima fascia, i quali cessano alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponi

      6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di seconda fascia, i quali cessano alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore


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bile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.
       7. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;

 

          b) all'articolo 19, comma 3, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;

 

          c) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: «10 gennaio 1957, n. 3, sono inserite le seguenti: «,salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis,».

 

Art. 2.
(Concorsi per la qualifica dirigenziale).

      1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.

 

Art. 3.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

      1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».


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Art. 2.
(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie).

Art. 4.
(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie).

      1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale della legislatura o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

  1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali ed interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

      2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti alla fine naturale della tredicesima legislatura possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.      2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

      1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato). - 1. In

      «Art. 23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato). - 1. In


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deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i dirigenti a disposizione del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzionederoga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.
       2. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
      2. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può supe rare i tre anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.      3. Identico.
      3. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1, non può comunque essere disposta se:      4. Identico.

          a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di sog


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getti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

          b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

      4. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 3.

      5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 4.

      5. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso im prese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle aziende destinatarie.      6. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
      6. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 5, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.      7. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 6, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
      7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.      8. Identico.
      8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo».      9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti, ovvero i soggetti pubblici o privati, e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo».

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      2. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:      2. Identico.

      «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza».

      3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

      Soppresso.

      «Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). - 1. La contrattazione collettiva può disciplinare l'istituzione di un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni "C2" e "C3" del comparto ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale, è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17».

       3. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle Amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

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Art. 4.
(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).

Art. 6.
(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).

      1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

      1. Identico.

      «Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

      2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'Amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo».

      2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle Amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e,

      2. Identico.


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secondo le modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.
       3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole «o di fuori ruolo», sono inserite le seguenti: «o svolge altra forma di collaborazione autorizzata,».

Art. 5.
(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali).

Art. 7.
(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali).

      1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

      Identico.

      2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

          a) l'area di attività in cui operano;

          b) gli enti o organismi internazionali di interesse;

          c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;

          d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

      3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze


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della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

Art. 6.
(Disposizioni di attuazione).

Art. 8.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali contemplati dagli articoli 1, enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali contemplati dagli articoli 1, comma 5, lettera a), 4 e 5 della presente legge, nonché sono definite le modalità e le procedure attuative delle stesse norme.

      1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali contemplati dagli articoli 1, comma 5, lettera a), 6 e 7 della presente legge, nonché sono definite le modalità e le procedure attuative delle stesse norme.

       2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di passaggio dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico ai ruoli delle singole amministrazioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal'articolo 1, comma 4, della presente legge.

Art. 7.
(Abrogazioni).

Art. 9.
(Abrogazioni).

      1. È abrogato il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

      Identico.



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