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PDL 1592

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1592



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUSCO, MARIO PEPE, LUPI, CIRO ALFANO, EMERENZIO BARBIERI, ANTONIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, CARUSO, COZZI, DELL'ANNA, DI TEODORO, GIUSEPPE DRAGO, FOTI, DANIELE GALLI, GALLO, GERMANÀ, GIUSEPPE GIANNI, GIRONDA VERALDI, IANNUCCILLI, LENNA, ANNA MARIA LEONE, MANINETTI, MAZZONI, MEREU, MILANESE, MONDELLO, MONGIELLO, PAROLI, PAROLO, PERROTTA, RAMPONI, RANIELI, STRADELLA, TANZILLI, TARANTINO, VOLONTÈ

Modifiche alle leggi 6 dicembre 1991, n. 394, e 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria nelle aree naturali protette

Presentata il 18 settembre 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - L'attività venatoria nelle aree naturali protette è da lunghi anni al centro di aspri dibattiti, che sovente hanno visto prevalere in senso proibizionistico posizioni ispirate ad un cieco integralismo ambientalista più che ad una meditata e cosciente consapevolezza delle strette e non conflittuali interrelazioni esistenti fra protezione dell'ambiente e attività venatoria.
      È tempo che l'annosa questione, non solo etico-ideologica, ma anche tecnico-scientifica, tra chi sostiene con differenti argomentazioni l'opportunità dell'attività venatoria nelle aree protette e chi, invece, ritiene la caccia vietata nelle aree protette, perché - con affermazioni apodittiche - limiterebbe la fruizione della fauna, sia risolta senza condizionamenti e pregiudizi pseudo-ecologisti.
      La finalità ricreativa dell'attività venatoria, l'innata vocazione ambientalista (di un ambientalismo scevro da «complicazioni intellettuali») dei cacciatori, la naturale
 

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simbiosi che questi ultimi realizzano con la Natura nell'esercizio della caccia, sono tutti fattori che devono presiedere ad una impostazione corretta della questione.
      L'esercizio della caccia deve ritenersi, invece, compatibile con la protezione faunistica e della natura. Il rapporto non è conflittuale: spesso accade, infatti, che l'esigenza dell'equilibrio ecosistemico richiama l'intervento e la costante presenza del cacciatore. Non è perciò lontano dal vero chi ravvisa nella caccia un modo di regolazione del patrimonio faunistico; sbaglia, invece, chi vede necessariamente ed aprioristicamente contrapposti esercizio dell'attività venatoria e tutela dell'ambiente.
      Seguendo tale impostazione, e sulla scorta delle esperienze di altri ordinamenti (ad esempio quello francese, nel Parco delle Cevennes), si propone una soluzione legislativa alla questione in esame, da realizzare attraverso le modifiche sia alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
      Ugualmente meritevole di attenzione è la modifica della composizione del consiglio direttivo dell'Ente parco, da realizzare, modificando l'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, relativamente ai cinque componenti designati dalla Comunità del parco. Nell'ottica di un efficace coordinamento delle azioni degli enti, e per garantire la rappresentanza in seno al consiglio direttivo delle comunità montane, enti la cui azione si pone istituzionalmente in relazione sinergica con quella dell'Ente parco, si propone che almeno due dei cinque componenti designati dalla Comunità del parco siano espressione delle comunità montane.
      Nondimeno significativa è la proposta di modifica all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991, tesa a garantire la piena reintegrazione patrimoniale del proprietario coltivatore che sia stato danneggiato dalla fauna selvatica.
      Per le ragioni esposte, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.

      1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituita dalla seguente:

          «a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato, dei quali, con il sistema del voto separato, due designati dai presidenti delle comunità montane o loro delegati e tre dagli altri componenti delle Comunità del parco;».

Art. 2.

      1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2-bis le parole: «, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatorie previste dal presente articolo» sono soppresse;

          b) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

              «a) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;»;

          c) alla lettera f) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quelli destinati all'esercizio dell'attività venatoria»;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Il regolamento del Parco stabilisce, altresì, le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3»;

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

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      «5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali»;

          f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. Sul territorio ricompreso nell'area naturale protetta e nelle aree contigue è consentito l'esercizio della caccia, riservata ai soli residenti dei comuni ricompresi in tutto o in parte nel perimetro del Parco e nelle aree contigue, con esclusione delle sole zone di riserva integrale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), da delimitare a tale fine con apposita tabellazione.
      5-ter. Le attività di programmazione e di pianificazione dell'attività venatoria nell'area naturale protetta e nelle zone contigue, nonché ogni altra competenza amministrativa, in deroga alle competenze attribuite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono demandate all'Ente parco, che le esercita, sentite la provincia e la regione nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco, da esprimere entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, decorso il quale il parere medesimo si intende acquisito».

Art. 3.

      1. All'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, la parola: «indennizzare» è sostituita dalle seguenti: «risarcire integralmente»;

          b) al comma 4, le parole: «degli indennizzi» sono sostituite dalle seguenti: «dei risarcimenti».

Art. 4.

      1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è abrogato.

 

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Art. 5.

      1. All'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. L'Ente parco, sentiti la regione e gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse»;

          b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 6.

      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la parola: «Diano» sono aggiunte le seguenti: «e degli Alburni».

Art. 7.

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è abrogata.


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