La Camera,
premesso che:
il primo atto che ha significativamente avvicinato Unione europea e Repubblica turca è l'accordo di associazione del 1964, con il relativo protocollo addizionale del 1970, che ha creato tra le due controparti un'unione doganale;
lo stesso accordo prevedeva l'avvio e lo sviluppo di un'azione graduale, avente per obiettivi finali la libera circolazione dei lavoratori e lo stabilimento di un regime preferenziale per lo scambio di prodotti agricoli;
tale regime preferenziale non risulta essere stato del tutto rispettato dal Governo di Ankara, che, dal 1996, applica restrizioni all'importazione di animali vivi di specie bovina e limitazioni all'importazione di carne di manzo, espressamente vietate dall'accordo di associazione stesso;
l'accordo sopra menzionato ha comunque permesso di stabilire un regime speciale per l'accesso di lavoratori turchi al mercato europeo e di introdurre particolari disposizioni relative alla sicurezza sociale, come stabilito dalle decisioni 1/80 e 3/80 del Consiglio d'associazione;
dal 1999, sulla base degli articoli 13 e 14 dell'accordo di associazione, sono in corso negoziati sui temi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi (autonomi rispetto a quelli di adesione, seppure sia possibile il loro eventuale assorbimento in questi ultimi);
la domanda ufficiale di adesione della Turchia all'Unione europea è datata 12 aprile 1987;
a partire dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993, e ancor più dopo la pubblicazione dell'Agenda 2000 avvenuta nel 1997, l'allargamento è diventato l'argomento centrale nell'agenda dei Consigli europei;
la Commissione europea ha iniziato dal 1997 a stilare rapporti annuali sui progressi compiuti dai Paesi candidati sulla strada delle riforme richieste ai fini dell'adesione, rapporti che costituiscono la base su cui il Consiglio prende le sue decisioni nell'ambito dei negoziati;
al Consiglio di Helsinki è stata avviata nel 1999, con tredici Paesi candidati, la strategia di pre-adesione, che si è concretizzata in un dialogo politico rafforzato, nella partecipazione dei candidati ai programmi comunitari (in primo luogo, a quelli di aiuto finanziario, come il Phare e il Sapard, e a quelli posti in essere dalla Banca europea per gli investimenti), nell'istituzione di un partenariato per l'adesione, nell'elaborazione di un processo per l'esame analitico dello stato di recepimento della normativa e del rispetto dei parametri comunitari, nonché nel riconoscimento del diritto degli aspiranti membri dell'Unione europea ad essere considerati «associati» ad alcuni organi europei e a partecipare alle riunioni organizzate tra i Paesi candidati e l'Unione europea nel quadro del processo di adesione;
i parametri indispensabili per l'accesso, fissati nel 1993 dal Consiglio europeo di Copenaghen, consistono: a) in criteri politici, identificati nell'esistenza di istituzioni democratiche stabili, nell'affermazione dello Stato di diritto, nella tutela dei diritti umani, nel rispetto e protezione delle minoranze; b) criteri economici, quali l'esistenza di un'efficiente economia di mercato e la capacità di competere in seno al mercato europeo, in linea con i criteri esposti nel trattato di Maastricht; c) criteri legislativi, che si misurano sulla capacità di assumersi gli impegni connessi alla membership dell'Unione europea ed all'applicazione della legislazione comunitaria;
a quest'ultimo proposito, già il Consiglio di Madrid del 1995 aveva sottolineato l'importanza non solo di incorporare l'aquis comunitario, ma di essere in grado di assicurare la sua effettiva applicazione attraverso strutture amministrative e giudiziarie appropriate;
il vero e proprio partenariato di adesione della Turchia è stato siglato solo nel marzo 2001, dopo tutti quelli degli altri Paesi candidati;
il Consiglio europeo di Copenaghen del 2002 aveva stabilito il calendario delle altre accessioni, rimandando ogni decisione in merito all'avvio dei negoziati con la Turchia al vertice dei Capi di Stato e di Governo del 17 dicembre 2004;
come forma di raccomandazione al Consiglio, la Commissione europea ha reso pubblico il 6 ottobre 2004 un documento in cui si riassume l'analisi della situazione turca in rapporto al rispetto dei principi di Copenaghen: si fornisce un'analisi del possibile impatto dell'adesione della Turchia all'Unione europea e si formula una serie di proposte riguardo al futuro svolgimento del dialogo con Ankara;
nonostante le pressioni di Ankara e dei commissari europei coinvolti direttamente, nonché di alcune cancellerie europee, la Commissione europea non ha ritenuto opportuno raccomandare l'apertura incondizionata dei negoziati di adesione, ma ha preferito suggerire un percorso di lungo periodo, che potrebbe concludersi con l'adesione, ma anche essere interrotto in qualsiasi momento «in caso di serie violazioni dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali e dello Stato di diritto su cui l'Unione si fonda»;
nello stesso rapporto, la Commissione europea ha rilevato come la Turchia soddisfi solo «sufficientemente» i criteri richiesti per l'adesione e come molte delle misure richieste dall'Unione europea siano state per ora predisposte, ma non completamente attuate, come nei casi della legge sulle associazioni, del nuovo codice e delle leggi sulle corti d'appello, mentre per quel che riguarda il codice di procedura penale, la legge sulla polizia giudiziaria e quella sull'esecuzione delle pene la Commissione europea ha subordinato il proprio parere favorevole alla loro effettiva adozione entro dicembre 2004;
accogliendo le osservazioni della Commissione europea, il Consiglio europeo del 17 dicembre 2004 ha deliberato un avvio «condizionato» dei negoziati con Ankara, i quali potrebbero essere sospesi in un successivo momento ed il cui esito, l'adesione della Turchia all'Unione europea, non può essere garantito sin d'ora;
tutti i rapporti sulla Turchia stilati in questi anni dalla Commissione europea, incluso il più recente, fanno riferimento in via primaria al mancato rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nel testo della già richiamata raccomandazione al Consiglio si afferma, infatti, chiaramente che la Commissione europea vede un segno di progresso nell'adozione da parte di Ankara delle convenzioni internazionali sui diritti umani, ma si sottolinea, altresì, che 388 persone hanno formalmente denunciato violazioni dei diritti umani nel solo periodo che va dal gennaio al giugno 2004. Molti episodi di tortura e maltrattamenti continuano a verificarsi. È segnalato, altresì, un significativo numero di casi nei quali la libera manifestazione del pensiero è stata perseguita e punita. Fra questi, ve ne è uno risalente al 1997, che è stato sanzionato il 30 novembre 2004 da una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. Anche riguardo alla libertà di stampa, viene rilevato come giornalisti, scrittori e pubblicisti siano tuttora condannati per motivi che violano i principi tutelati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Le religioni non musulmane continuano ad essere ostacolate. La corruzione resta una piaga diffusa;
in base alla geografia politica, la Turchia non può, inoltre, essere definita «territorialmente» europea, se non per quella piccolissima porzione di territorio che si estende sul settore orientale della Tracia ed è separato dal resto del Paese, di cui rappresenta meno del 10 per cento del territorio, dal Mar di Marmara, ai cui estremi si collocano gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo. La maggior parte della superficie del Paese, che si estende, invece, all'intera Anatolia, è definita geograficamente «Turchia asiatica»;
considerare l'intero Paese territorio europeo equivale conseguentemente a dilatare il concetto geografico di Europa fino alle dirette frontiere dell'Armenia, dell'Azerbaijan, dell'Iran, dell'Iraq e della Siria, stravolgendo completamente la configurazione del continente presente nell'immaginario collettivo di ogni cittadino europeo;
la Turchia e l'Impero ottomano, di cui la stessa è l'erede diretta, hanno percorso storicamente itinerari diversi, indipendenti o confliggenti con quelli dei maggiori Stati europei, sia per motivi geografici che culturali;
l'Impero ottomano ha costituito per secoli l'incarnazione del califfato, suprema autorità riconosciuta come elemento unificante e guida della Umma islamica, istituzione basata su una commistione indefinita di religione e politica, custode dei pilastri dell'islam e promotrice anche della jihad, la guerra santa contro gli infedeli; quello stesso califfato, che, dopo aver posto solide radici in Medio Oriente e Nordafrica, è venuto in contatto con l'Occidente cristiano nei Balcani, dando vita a sanguinose guerre di conquista;
dopo la presa di potere di Mustafà Kemal Ataturk e la conseguente proclamazione della laicità dello Stato secondo un modello tipicamente occidentale e l'avvio di una politica di neutralità regionale, lo sguardo turco ha tuttavia continuato a rivolgersi prevalentemente verso est, inducendo Ankara a siglare proprio con l'Unione sovietica il primo trattato internazionale del nuovo Stato turco;
durante la seconda guerra mondiale la Turchia ha optato fino all'ultimo per la neutralità, ad ulteriore conferma del suo fondamentale disinteresse per le faccende europee. La sua dichiarazione di guerra alla Germania del 1945 è stata praticamente acquisita dalla Francia, in cambio della cessione della regione ottomana di Alessandretta, un territorio da sempre rivendicato dalla Turchia;
solo le forti rivendicazioni staliniste sulle regioni orientali della Turchia hanno spinto Ankara a riavvicinarsi ai Paesi occidentali e ad entrare a far parte dell'Alleanza atlantica. In questo modo la Turchia, unico membro musulmano della Nato e anello di congiunzione con l'Asia, si è ritagliata il ruolo di Paese strategico per l'Occidente e, soprattutto, per gli Stati Uniti, prima come guardiano degli stretti e baluardo meridionale nei confronti dell'Unione sovietica durante la guerra fredda, poi come base di azione in Medio Oriente durante la prima guerra del Golfo;
la particolare caratteristica di Paese transcontinentale ha spinto la Turchia a sviluppare la propria azione diplomatica lungo più direzioni, associando all'asse con l'Europa e gli Stati Uniti il ristabilimento di strette relazioni con i Paesi turcofoni dell'Asia centrale ed ex-sovietica, in particolare l'Azerbaijan, e la ripresa dei propri rapporti con alcuni Stati balcanici, come l'Albania, a maggioranza musulmana, e la Macedonia, con i quali Ankara condivide l'antagonismo verso la Grecia;
un'ulteriore direttrice strategica della politica estera turca è costituita dalla recente impegnativa alleanza militare stretta con Israele nel 1996, che ha dato vita al cosiddetto asse del «contro-accerchiamento»;
si osserva con preoccupazione come:
a) la Turchia ancora non riconosca la Repubblica di Cipro, membro a pieno titolo dell'Unione europea dal 1o maggio 2004, consideri inaccettabile la richiesta europea di procedere al riconoscimento e sia tuttora fortemente presente con le proprie forze armate nella parte settentrionale dell'isola, di cui ha più volte minacciato l'annessione al proprio territorio metropolitano;
b) l'affermarsi di un partito islamico alla guida del Paese sia stato più volte impedito solo dall'intervento dell'esercito, custode di quella laicità dello Stato voluta dal 1923 da Mustafà Kemal Ataturk;
si sottolinea, altresì, come:
a) dietro il trionfo del Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) ci sia una storia ultratrentennale di movimenti filoislamici continuamente banditi e puntualmente risorti, la cui ascesa ha già provocato nella storia contemporanea turca tre colpi di Stato militari - nel 1960, nel 1971 e nel 1980 - oltre a una serie di interventi «minori» dell'esercito, come quello che costrinse il Refah ad abbandonare il potere nel 1997;
b) il Partito per la giustizia e lo sviluppo, al Governo del Paese dal 2002, nelle dichiarazioni ufficiali sconfessi l'intenzione di riallacciarsi all'ideologia islamica radicale, che, di fatto, le sarebbe preclusa dalla Cotituzione;
c) il suo leader Erdogan sia, però, stato incarcerato nel 1998 per «istigazione all'odio religioso», con una sentenza confermata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dopo aver recitato in pubblico alcuni versi del poeta nazionalista Ziya Gokalp: «Le nostre moschee sono le nostre caserme, le cupole i nostri caschi, i minareti le nostre baionette e i fedeli i nostri soldati»;
d) in conseguenza di ciò, ad Erdogan sia stata impedita qualsiasi attività politica per cinque anni dalla Corte costituzionale, che ha messo fuori legge immediatamente il Refah (Partito della prosperità), che lo stesso Erdogan dirigeva a quell'epoca: decisione anch'essa successivamente approvata, nell'agosto 2000, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha dichiarato la messa al bando del Refah necessaria «alla protezione della società democratica»;
e) dopo la dissoluzione del Partito della prosperità, il movimento islamista si sia ricomposto in seno al Partito della virtù (Fazilet), anch'esso costretto alla clandestinità nel giugno 2001 per «attività anti-laiche», in base ad una pronuncia della Corte costituzionale provocata dalla scelta della deputata Merve Kavakci di presentarsi in Parlamento coperta dallo chador;
f) ancora pochi anni or sono Erdogan sostenesse che «non si può essere laici ed islamici al tempo stesso» e che «un miliardo e mezzo di musulmani (...) in tutto il mondo aspettano che il popolo turco si sollevi. Con l'aiuto di Allah ci solleveremo e comincerà la grande ribellione»;
g) l'anima islamista del partito di governo non possa essere sconfessata facilmente dal suo leader, riflettendo una mentalità integralista diffusa nella politica e ancor più nella società non urbana della Turchia: ne è stata una recente riprova la circostanza che la proposta di ripenalizzazione dell'adulterio sia rientrata in extremis solo per non compromettere il rapporto del Commissario europeo all'allargamento;
si stigmatizza il fatto che, nonostante la Costituzione laica, proprio nei confronti dei cristiani cattolici siano praticate dalla Turchia gravi forme di discriminazione, denunciate a più riprese da monsignor Giuseppe Bernardini, vescovo di Smirne. Infatti, se la fede cattolica può essere professata nei luoghi di culto, essa non può essere espressa all'esterno, esattamente come accade nella vicina Repubblica islamica dell'Iran, e la Chiesa cattolica, a differenza di quanto è riconosciuto ad armeni, caldei ed ortodossi, non è considerata un soggetto dotato di propri diritti giuridici e non può, quindi, possedere beni, né istituire enti, né, di fatto, esercitare alcuna attività organizzata autonoma;
si osserva come:
a) se si rinuncia a definire l'idea di Europa facendo riferimento alla sua identità culturale cristiana, ad uno spazio geografico definito, al suo percorso storico ed alle sue caratteristiche culturali, per poggiarla esclusivamente su standard economici e legislativi, nulla vieti di prospettare, dopo quella della Turchia, l'ipotesi dell'adesione di altri Paesi ben più in linea con l'aquis comunitario, come Israele, e, in prospettiva, l'ingresso di tutti i Paesi del bacino Mediterraneo, alcuni dei quali, come il Marocco e la Tunisia, hanno in effetti già richiesto l'adesione;
b) l'Unione europea debba mantenere una completa autonomia di giudizio sulle questioni che riguardano il proprio allargamento;
c) molti intellettuali, storici ed esponenti politici abbiano già espresso, anche a titolo personale, la propria contrarietà all'ingresso della Turchia nell'Unione europea, primo fra tutti il presidente della Convenzione Europea, Valery Giscard d'Estaing, che in un'intervista al quotidiano le Monde ha affermato che la Turchia non è un Paese europeo e che il suo ingresso nell'Unione europea sarebbe «la fine dell'Europa», aggiungendo che «la sua capitale non è in Europa ed il 95 per cento della sua popolazione vive al di fuori dell'Europa». Secondo l'ex Presidente francese, i sostenitori della candidatura di Ankara sono, inoltre, «avversari dell'Unione europea»;
d) lo storico Jaques Le Goff abbia affermato pubblicamente, allo stesso modo, di essere contrario alla Turchia in Europa, perché la Turchia non fa parte dell'Europa, per ragioni storiche, geografiche e culturali;
e) l'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, promotore e protagonista della costruzione dell'Unione europea e figura certamente non contraria all'allargamento, in un incontro-conferenza svoltosi nella Sala della lupa della Camera dei deputati abbia rilanciato il suo ideale di Europa, che «non può essere solo economia e mercato del lavoro», ma deve spingersi verso una più profonda «dimensione morale e spirituale», che costituisce il vero patrimonio storico e culturale del vecchio continente, i cui simboli sono «la croce cristiana, l'umanesimo, l'illuminismo», esprimendo nel contempo la sua contrarietà all'ingresso della Turchia nell'Unione europea;
f) in Francia la prospettiva dell'adesione della Turchia abbia sollevato grandi perplessità tra la popolazione e tra gli esponenti politici di maggioranza ed opposizione, di cui si è fatto da ultimo interprete anche il nuovo leader dell'Ump, Nicolas Sarkozy, costringendo il Presidente Jacques Chirac a ribadire pubblicamente la possibilità per la Francia di esercitare il proprio diritto di veto in seno al Consiglio europeo in tema di allargamento e di avallare l'opportunità di procedere ad una consultazione referendaria nel Paese, prima di assumere nuovi impegni con la Turchia;
g) in Germania, il secondo partito del Paese, la Cdu, stia da tempo richiamando l'attenzione sullo snaturamento dell'idea di Europa che conseguirebbe all'ingresso di un Paese islamico. I rappresentanti della Cdu hanno già assunto iniziative, come quella di inviare una lettera ai Governi europei di centro-destra, in cui si propone di dar vita ad un partenariato strategico e privilegiato con Ankara, in alternativa all'adesione tout court, e come quella di promuovere una raccolta di firme per sondare l'opinione dei tedeschi in merito ai negoziati con la Turchia;
si evidenzia, infine, come:
a) con una popolazione di 70 milioni di abitanti, che diventeranno 90 milioni nel 2015, la Turchia sia destinata a divenire il Paese più popoloso dell'Unione europea, acquisendo il diritto ad un'amplissima rappresentanza in seno al Parlamento europeo e ad una ponderazione dei voti in Consiglio superiore a quella della stessa Germania;
b) l'incompatibilità tra l'eredità storica europea e la Turchia sia chiarissima anche agli occhi degli stessi politici turchi: proprio il 7 ottobre 2004 all'indomani del rapporto della Commissione europea, un autorevole esponente del Governo di Ankara ha dichiarato a la Repubblica che «quando la Turchia entrerà nell'Unione, l'Europa non sarà più la stessa e dovrà addirittura chiamarsi con un altro nome»;
a mantenere un confronto costante con il Parlamento in merito all'evolversi dei negoziati, adeguandosi, in ogni futuro vertice europeo, agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento;
ad adottare le necessarie iniziative normative per rendere possibile una consultazione referendaria sull'adesione della Turchia all'Unione europea, in tempo utile rispetto alla conferenza intergovernativa che deciderà di tale adesione;
a promuovere un ampio dibattito sul concetto di Europa, a prescindere dai criteri di Copenaghen, che non hanno alcuna caratterizzazione identitaria e sono stati formulati in un contesto storico completamente diverso da quello attuale.
(1-00410)
(Nuova formulazione) «Cè, Guido Giuseppe Rossi, Ballaman, Bianchi Clerici, Bricolo, Caparini, Didonè, Luciano Dussin, Guido Dussin, Ercole, Fontanini, Dario Galli, Giancarlo Giorgetti, Gibelli, Lussana, Francesca Martini, Pagliarini, Parolo, Polledri, Rizzi, Rodeghiero, Sergio Rossi, Stucchi, Stefani, Vascon».
(3 dicembre 2004)