1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sugli sprechi degli enti locali.
2. I compiti della Commissione sono:
a) effettuare un'accurata indagine diretta ad individuare casi di inefficienza, di sprechi e di duplicazione, differenziando tra singoli episodi di spreco ed episodi di consolidata cattiva amministrazione, verificatisi negli anni dal 1995 al 2005 nei comuni, nelle province e nelle regioni, ovvero casi segnalati sugli organi di stampa o a conoscenza della Camera dei deputati;
b) richiedere e ottenere, entro un mese dalla richiesta, dati, delibere, ordinanze, decreti e ogni altro atto o documento necessario allo svolgimento dell'attività di inchiesta;
c) individuare e analizzare la portata e le conseguenze del fenomeno;
d) avanzare proposte, anche di natura legislativa, per contrastare il fenomeno stesso.
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente e due vicepresidenti, di cui almeno uno di minoranza, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro un mese dalla data della sua costituzione.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
3. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4.
2. La violazione dell'obbligo del segreto nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione stessa può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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