1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del Regolamento della Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di seguito denominata «Commissione».
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il Presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei predetti componenti, e convoca la Commissione stessa affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.
1. La Commissione accerta:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;
b) l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;
d) il livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;
e) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;
f) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;
g) l'incidenza nel fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti in materia.
4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione stessa disponga diversamente.
2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione medesima prima dell'inizio dei lavori.
1. La Commissione conclude i propri lavori nel termine di sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini.
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