1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione dei titoli pubblici argentini presso i risparmiatori privati italiani nel periodo 1998-2002, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) accertare le circostanze che hanno portato, nel periodo 1998-2002, alla diffusione dei titoli pubblici argentini fra i risparmiatori privati italiani;
b) verificare i comportamenti, compresi i differenziali fra i prezzi di acquisto e i prezzi di collocamento, dei soggetti che hanno contribuito alla diffusione fra il pubblico delle varie emissioni dei titoli di cui alla lettera a);
c) riscontrare se il pubblico dei risparmiatori privati italiani sia stato adeguatamente informato circa il livello e il progressivo deterioramento dei «rating» della Repubblica argentina.
1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti in materia.
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 5 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al comma 1 non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla data della sua costituzione ed entro i successivi trenta giorni presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva.
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