Doc. XXII, n. 16




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulle problematiche sanitarie riscontrate a seguito di missioni militari all'estero, svoltesi con la partecipazione di contingenti delle Forze armate italiane, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha, in particolare, il compito di:
a) accertare l'esatta dimensione del fenomeno, con riferimento al periodo intercorrente tra le operazioni militari del 1990, relative alla cosiddetta «Guerra del Golfo», e la data di insediamento della Commissione;
b) accertare l'esistenza di idonee modalità di prevenzione e di controllo, i tempi e le forme della loro attivazione, nonché l'efficacia del modello decisionale e gestionale adottato in merito dalle Forze armate e dalla Amministrazione della difesa, anche attraverso l'individuazione dei livelli gerarchici e di responsabilità corrispondenti, delle strutture amministrative e operative interessate agli eventi;
c) avviare, alla luce delle risultanze emerse dagli accertamenti di cui alle lettere a) e b), un'indagine approfondita sull'impatto che il fenomeno ha determinato sul personale militare, sull'adeguatezza delle misure sinora adottate ed eventualmente da adottare, sia a livello organizzativo che sanitario e normativo, nonché sulle situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi;
d) proporre misure atte a tutelare il personale militare, sotto ogni profilo, e ad evitare l'insorgere in futuro di problematiche similari.

Art. 2.

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle indagini svolte al termine dei suoi lavori nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da quindici deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati, in proporzione, tutti i gruppi costituiti alla Camera dei deputati.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e un segretario.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire documenti classificati.
3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 5.

1. La Commissione conclude i lavori entro dodici mesi dalla sua istituzione.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dei bilancio interno della Camera dei deputati.


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