1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'andamento dei prezzi al consumo a decorrere dall'avvio del processo di adozione dell'euro, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) verificare le dinamiche di evoluzione dei prezzi al consumo, alla produzione e all'ingrosso, a decorrere dal 1o gennaio 2001;
b) esaminare e valutare i comportamenti degli operatori economici relativamente alla formazione e alla determinazione dei prezzi dei prodotti di consumo e dei servizi, rilevanti ai fini della misurazione dell'inflazione;
c) analizzare le modalità, la completezza e l'attendibilità delle procedure di misurazione della dinamica dei prezzi al consumo, verificando la congruità dei relativi indicatori con riferimento ai diversi livelli di reddito dei lavoratori e dei pensionati;
d) confrontare i dati italiani con quelli degli altri Paesi dell'Unione europea;
e) analizzare gli effetti dell'inflazione sulle dinamiche dei redditi delle diverse categorie sociali e nelle diverse aree territoriali;
f) riferire alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta.
1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.
2. La Commissione nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei quali sia stata vietata la divulgazione, è punita ai sensi delle leggi vigenti.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento.
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