Doc. XXII, n. 7




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - L'ordinamento prevede diverse disposizioni volte a tutelare l'attività e la libertà sindacali. Si tratta, ovviamente, di interventi legislativi di indubbio rilievo nel quadro della salvaguardia dei lavoratori, che costituiscono oramai una irrinunciabile conquista delle società civili.
Le organizzazioni sindacali hanno assunto un ruolo non indifferente nella vita politica del nostro Paese al punto da poter essere considerate in alcuni casi una sorta di «partito autonomo» in grado di condizionare anche le scelte di maggiore rilievo della vita nazionale. Se quest'ultimo aspetto può costituire un terreno di confronto del dibattito politico, quel che non può lasciare indifferente il legislatore è costituito dalla ormai sempre più decisa presenza, all'interno della pubblica amministrazione, di organismi od enti, anche solo indirettamente riconducibili al settore pubblico, cui sono demandati funzioni e compiti di interesse pubblico, che registrano la partecipazione di rappresentanti designati da organizzazioni sindacali o, comunque, scelti nell'ambito delle stesse. Si tratta di un fenomeno solo in parte conosciuto nei suoi esatti contorni, ma che merita di essere approfondito.
L'esperienza, infatti, sta purtroppo dimostrando come in molti procedimenti amministrativi si riscontri l'istituzione di organismi collegiali all'interno dei quali viene riservata la designazione di incaricati sindacali e ciò anche se l'area di intervento di quelle istituzioni ben poco abbia a che spartire con la tutela dei lavoratori o con la libertà sindacale. Anzi, si assiste ormai ad una sorta di «concertazione» generalizzata in forza della quale l'attività della pubblica amministrazione risente spesso di veri e propri condizionamenti. Se la cosiddetta «concertazione» può avere un'indiscutibile capacità di fornire suggerimenti o di indicare soluzioni circa le modalità di approccio a questioni importanti, non altrettanto si può dire allorché quei limiti vengono decisamente superati con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nelle scelte degli interessi o in tutte quelle attività che costituiscono esercizio di pubbliche funzioni.
Non solo, ma la generalizzata e straripante presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali nelle commissioni di istituzione o di emanazione pubblica non può che alimentare più di qualche sospetto in ordine all'orientamento delle scelte amministrative soprattutto allorché gli interessi in gioco coinvolgano o possano coinvolgere persone legate al sindacato da vincoli di iscrizione o, comunque, persone inserite nelle gerarchie di dette organizzazioni. Senza dire, poi, che il fenomeno si registra fortemente anche con specifico riferimento ad enti pubblici economici o a società esercenti pubblici servizi controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di diritto pubblico.
Sono, insomma, moltissime le disposizioni di legge o di regolamento che con sentono e favoriscono tutto ciò che la presente proposta di inchiesta parlamentare indica, in sintesi, come condizionamento dell'attività amministrativa. In tale definizione, l'articolo 2 fa rientrare l'individuazione di tutti gli organismi ed enti pubblici e privati ma destinatari, in tal caso, di contributi od erogazioni pubbliche nell'ambito dei quali operino o abbiano operato persone investite di compiti di amministrazione, di controllo o con profilo dirigenziale, la cui nomina risulti riservata ad organizzazioni sindacali o sia comunque condizionata dal parere delle stesse.
Nella stessa definizione, in forza del comma 2 dell'articolo 2, rientra il distacco sindacale di persone in servizio presso gli enti indicati, nonché l'attribuzione di risorse economiche, in qualsiasi forma erogate, alle organizzazioni sindacali da parte dei medesimi.
La disposizione in questione, insomma, circoscrive l'attività di condizionamento ad una serie di vicende dalle quali traspare il rapporto tra gli enti descritti e l'organizzazione sindacale. E ciò con lo scopo di analizzare tali situazioni e di verificare la coerenza tra i fini perseguiti dagli enti in questione e gli interessi tutelati dai sindacati. Se, invero, la presenza di questi ultimi può risultare in alcuni casi giustificata, sicuramente la diffusione eccessiva di essa non può trovare altra ragione se non nel crescente potere acquisito dalle organizzazioni all'interno del settore pubblico o «parapubblico» genericamente inteso. L'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta mira, quindi, soprattutto a fotografare, come si suol dire, il fenomeno. L'articolo 3, infatti, indica le finalità di quest'ultima con il chiaro intento di dare una descrizione attendibile degli enti interessati, delle persone incaricate e delle funzioni o dei compiti di rilievo alle stesse attribuiti, delle modalità di nomina, dei costi conseguenti nonché delle responsabilità eventualmente accertate a carico degli interessati.
La Commissione, poi, è investita del compito di classificare gli enti nei quali si ricorra al distacco sindacale, di individuare il numero dei dipendenti che ne usufruiscono, la durata concessa ed il profilo rivestito da questi ultimi verificando altresì eventuali avanzamenti di carriera o di livello di cui risultino beneficiari.
Si vuole in tal modo acclarare non solo il peso economico di certe prerogative, ma ancor prima se siano fondati i sospetti circa l'esistenza di veri e propri monopoli, in alcuni settori, gestiti da organizzazioni sindacali e in grado di condizionare addirittura il percorso individuale di ciascun dipendente sotto il profilo del riconoscimento di promozioni o avanzamenti professionali.
Si intende, infine, conoscere il rilievo economico di tali situazioni di «distacco» sindacale e le risorse erogate, in qualsiasi forma, alle organizzazioni da parte di tutti gli enti oggetto dell'inchiesta.
Sotto quest'ultimo profilo, non può nascondersi l'interesse suscitato da alcune indagini condotte dalla magistratura e in grado di far emergere la presenza di casi nei quali le organizzazioni sindacali sono risultate beneficiarie di erogazioni per somme anche di rilievo. Si vuole, quindi, accertare l'entità del fenomeno in ordine agli eventi considerati che, proprio perché di maggiore rilievo per gli interessi coinvolti, meritano un'indagine specifica. Gli articoli 4 e seguenti disciplinano i poteri, il funzionamento, le incompatibilità, la pubblicità dei lavori, l'obbligo del segreto e le modalità di stesura della relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta che la presente proposta intende istituire.


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