Doc. XXII, n. 5




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulla morte del militare Emanuele Scieri.
2. La Commissione ha, in particolare, il compito di:
a) accertare l'esatta dinamica della morte del militare Emanuele Scieri avvenuta nell'agosto del 1999;
b) accertare le eventuali responsabilità di quanti erano preposti, nel caso del militare Scieri, al controllo interno della caserma «Gamerra» di Pisa;
c) avviare, alla luce delle risultanze emerse dagli accertamenti di cui alle lettere a) e b), un'indagine approfondita sulla situazione delle caserme italiane, sulla condizione militare e sui fatti cosiddetti di «nonnismo»;
d) proporre misure per eliminare il fenomeno del cosiddetto «nonnismo».

Art. 2.

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle indagini svolte, al termine dei suoi lavori nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da quindici deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati, in proporzione, tutti i gruppi costituiti alla Camera dei deputati.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti ed un segretario.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire documenti classificati.
3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 5.

1. La Commissione conclude i lavori entro sei mesi dalla sua costituzione.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Frontespizio Relazione