La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea),
esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento della Camera, la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2005/0124 CNS) e la proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del Trattato sull'Unione europea (2005/0125 - CNS), COM(2005)280;
tenuto conto che su tali proposte il Governo, in ragione della rilevanza della materia, ha apposto per la prima volta una riserva di esame parlamentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta legge Stucchi);
rilevata l'importanza della procedura di esame avviata dalla XIV Commissione che può costituire un momento decisivo nella definizione di una posizione nazionale consapevole e condivisa tra le istituzioni, da difendere nelle opportune sedi europee;
invita il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie affinché:
in particolare:
a) rilevato che il 30 giugno 2005 la Commissione, così come previsto dal programma dell'Aja del 2004, ha presentato le indicate proposte facendo seguito all'accordo raggiunto dal Consiglio europeo del 12-13 dicembre 2003 sull'estensione del mandato dell'Osservatorio europeo sui fenomeni di razzismo e xenofobia e la sua trasformazione in Agenzia dei diritti fondamentali;
b) considerato che l'istituzione dell'Agenzia è stata anche richiesta dal Parlamento europeo in una risoluzione, approvata il 26 maggio 2004, sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali;
c) considerato che l'esame delle proposte in sede europea segue la procedura di consultazione, secondo la quale il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo;
d) evidenziato che la base giuridica del regolamento proposto è l'articolo 308 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e quella della proposta di decisione che affida all'Agenzia lo svolgimento di compiti nei settori disciplinati dal titolo VI del TUE è costituita dagli articoli 30, 31 e 34 del Trattato sull'Unione europea;
e) tenuto conto che le proposte sono in attesa di esame da parte del Consiglio;
f) sottolineato che, a differenza dell'Osservatorio europeo, il cui campo di intervento è limitato al razzismo e alla xenofobia, la nuova Agenzia, secondo le proposte in esame, sarebbe competente per i diritti fondamentali, così come definiti dall'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce il testo di riferimento per la sua attività;
g) evidenziato tuttavia che in materia di difesa dei diritti umani si può contare sull'esperienza consolidata del Consiglio d'Europa;
h) considerato che secondo la Commissione europea la tutela dei diritti fondamentali rende necessario precostituire meccanismi di governance idonei ad assicurare che i medesimi diritti siano pienamente presi in considerazione nella definizione delle strategie e nel processo di formazione decisionale nell'Unione europea;
i) concordando in particolare con la Commissione europea che per conseguire questo obiettivo sia necessario non solo adottare un adeguato quadro legislativo, ma anche istituire strutture adeguate, dotate di risorse sufficienti;
j) rilevato che le proposte in esame prevedono che la Commissione europea potrà anche richiedere all'Agenzia di fornirle informazioni e analisi sui Paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti umani, o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati in vista della conclusione di tali accordi;
k) tenuto conto che, in particolare, l'Agenzia dovrebbe fornire a istituzioni, organi e organismi competenti dell'Unione e agli Stati membri - questi ultimi relativamente all'attuazione del diritto comunitario - assistenza in materia di diritti fondamentali, finalizzata a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali da parte di questi soggetti all'atto di assunzione di misure o di definizione di azioni nei loro rispettivi settori di competenza;
1) promuova in linea generale l'approvazione delle proposte in premessa;
2) non faccia peraltro venire meno il proprio apporto al fine di assicurare il pieno coordinamento delle iniziative del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea nella materia della tutela dei diritti umani, tenuto conto che nel Trattato costituzionale europeo - quale ne sia la sorte in esito ai procedimenti di ratifica in corso in molti dei Paesi membri dell'Unione - esiste una chiara base giuridica per un raccordo anche funzionale tra il quadro giuridico comunitario e la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (CEDU), consolidata da un raccordo collaborativo per molti versi già in essere tra Corte di giustizia delle Comunità europee e Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo;
3) si preveda che l'Agenzia europea dei diritti fondamentali costituisca un'evoluzione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi, prevedendone competenze che non duplichino quelle del Consiglio d'Europa ma che consentano un supporto istruttorio ed informativo alle attività istituzionali dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo;
4) sia mantenuta la previsione in base alla quale si stabilisce che l'Agenzia europea dovrebbe coordinare la propria attività con quella svolta dal Consiglio d'Europa in tema di diritti umani;
5) sia espressamente promosso nelle competenti sedi europee l'accordo finalizzato ad instaurare una stretta cooperazione tra l'Agenzia e il Consiglio d'Europa;
6) sia preservata l'attuale struttura dell'Osservatorio, ritenuta la necessità di assicurare la continuità dell'azione svolta attualmente dall'Osservatorio europeo sui fenomeni di razzismo e xenofobia e le sinergie con il Consiglio d'Europa e gli organismi nazionali incaricati di seguire i diritti fondamentali, prevedendo la presenza nel consiglio d'amministrazione di un esperto designato da ciascun Stato membro, dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa e di due rappresentanti della Commissione.
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