La Commissione Giustizia,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento della decisione di confisca;
acquisito il parere espresso, in data 22 luglio 2004, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
rilevato che l'Accordo politico sul progetto di decisione quadro si è perfezionato al Consiglio Giustizia ed Affari Interni dell'Unione Europea l'8 giugno 2004 e che è stata apposta riserva d'esame parlamentare;
richiamata la relazione approvata dalla Commissione Giustizia il 9 luglio 2003 sul progetto di decisione quadro relativa all'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;
ritenuto che:
la ratio della proposta di decisione quadro in esame deve essere rinvenuta nell'esigenza di semplificare, conformemente al principio del reciproco riconoscimento, l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di confisca presa da un'autorità giudiziaria penale in un altro Stato membro, tra l'altro ai fini della restituzione alla vittima di un reato;
l'articolo 5 individua una serie di reati per i quali la decisione di confisca dà luogo all'esecuzione senza verifica della doppia incriminabilità, qualora essi siano punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni;
ai sensi dell'articolo 5, un giudice italiano potrebbe essere costretto a dare attuazione ad un provvedimento giudiziario che abbia ad oggetto un fatto che per la legge italiana non costituisce reato o che addirittura potrebbe essere configurabile da questa come l'esercizio di un diritto costituzionale;
sottolineata l'esigenza che, in caso di ampliamento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, delle categorie di reati per i quali non trova applicazione il principio della doppia incriminabilità, il Ministro della Giustizia, attraverso l'istituto della riserva parlamentare, sottoponga al Parlamento nazionale la scelta dell' Italia di procedere a tale ampliamento;
invita il Governo a condizionare il suo assenso alla decisione quadro all'apposizione di riserve secondo cui:
a) l'autorità giudiziaria italiana rifiuta l'esecuzione dei provvedimenti di confisca ogni volta che ciò sia necessario per assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato, con riguardo agli articoli 21 e 49 della Costituzione;
b) l'autorità giudiziaria italiana rifiuta l'esecuzione dei provvedimenti di confisca quando non siano adeguatamente motivati;
c) è riservato al legislatore italiano, in sede di attuazione della decisione quadro, di prevedere una disciplina in ogni caso conforme a tutti i principi costituzionali ed, in particolare, a quelli di legalità, di eguaglianza ed a quelli di cui all'articolo 111 della Costituzione;
d) è riservata al legislatore, in sede di attuazione della decisione quadro, la facoltà di definire in modo tassativo le fattispecie corrispondenti ai reati indicati dall'articolo 5;
e) a salvaguardia del principio di presunzione di innocenza, è prevista l'esecutività nell'ordinamento italiano delle misure previste dalla proposta di decisione quadro in esame solamente nel caso in cui tali misure siano state disposte da una sentenza definitiva;
f) a salvaguardia del principio di non retroattività delle norme sfavorevoli all'imputato, è esclusa la esecutività nell'ordinamento italiano delle misure previste dalla proposta di decisione quadro in esame a fatti commessi prima della data di approvazione della medesima decisione;
g) per l'ordinamento italiano la nozione di equivalenza, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), deve intendersi riferita alla eventuale specifica trasformazione del prodotto di reato in denaro o altro bene;
h) l'esecuzione in Italia dei provvedimenti di confisca emanati da giudici di Stati membri è condizionata alla tutelati dei diritti dei terzi in buona fede, inerenti ai beni oggetto di confisca.
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, il progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, con lo scopo di consentire l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di confisca presa da un'autorità giudiziaria penale in un altro Stato membro;
tenuto conto che la decisione quadro è finalizzata a completare le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio ed è altresì correlata alla proposta di decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;
fermo che appare condivisibile e opportuno snellire le procedure di attuazione delle decisioni giudiziarie degli Stati membri in materia di confisca attraverso previsioni normative che siano funzionali ad una generale armonizzazione del sistema giudiziario europeo;
ribadita pertanto la necessità che il Parlamento sia invece coinvolto pienamente nella fase di discussione dei provvedimenti normativi di rilevante impatto sull'ordinamento interno, in modo da poter esprimere tempestivamente indirizzi al Governo prima della loro adozione;
rilevata quindi la necessità di individuare le forme più idonee per l'adeguamento della normativa nazionale, tenendo conto che in base all'articolo 34 del Trattato le decisioni quadro non hanno un'efficacia diretta e sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, ferma restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi che individueranno lo strumento giuridico idoneo per tale adeguamento;
ribadita inoltre la necessità di pervenire ad un corretto equilibrio tra l'esigenza di stabilire forme più efficaci di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per il contrasto di reati di particolare gravità e quella di garantire il pieno rispetto delle libertà individuali dei cittadini, preservando i principi che sono a fondamento degli ordinamenti penali di ciascuno Stato membro;
esprime
con le seguenti condizioni:
a) richiamati innanzitutto i principi generali indicati da questa Commissione con il parere espresso sul nuovo testo della proposta di legge C. 4246 e abb., recante disposizioni necessarie per conformare il diritto interno alla decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nella seduta del 20 novembre 2003, appare necessario che in relazione alla deroga del principio della doppia incriminabilità prevista dall'articolo 5 della decisione quadro, il legislatore nazionale, in sede di attuazione della medesima decisione quadro, preveda una disciplina conforme ai principi costituzionali di legalità e di eguaglianza;
b) è altresì necessario, in ordine al rispetto dei principi fondamentali dei cittadini riconosciuti e ribaditi in sede europea dal progetto di Costituzione europea, che sempre in riferimento all'articolo 5 citato la Commissione di merito evidenzi l'esigenza di definire tassativamente le ipotesi di reato previste, in modo da evitare o comunque ridurre il ricorso a cosiddette ipotesi di norme penali in bianco, o a clausole generali di reato, espressamente escludendo che non sono da considerare nelle fattispecie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i reati d'opinione.
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