Doc. XVIII, n. 6





La II Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;
acquisito il parere espresso, in data 17 giugno 2003, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
rilevato che:
il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento quale fondamento della cooperazione giudiziaria sia in materia civile sia in materia penale tra i Paesi dell'Unione Europea;
il 29 novembre 2000 il Consiglio europeo ha adottato un programma di misure volto all'attuazione del principio relativo al reciproco riconoscimento delle decisioni penali, individuando come priorità l'adozione di uno strumento volto ad applicare il principio del reciproco riconoscimento al blocco dei beni e al sequestro probatorio;
la ratio della proposta di decisione quadro in esame deve essere rinvenuta nell'esigenza di facilitare il blocco dei beni e il sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento penale per impedirne la distruzione, la trasformazione o il trasferimento, per cui essa contiene misure volte a rendere immediatamente esecutiva in un Paese membro una decisione di blocco o di sequestro presa da un altro Paese membro senza che sia necessaria una nuova decisione del paese di esecuzione;

esprime le seguenti valutazioni, invitando il Governo a condizionare al loro rispetto il suo assenso alla proposta di decisione quadro:
a) l'autorità giudiziaria sia tenuta a rifiutare l'esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro ogni volta che ciò sia necessario per assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato, con riguardo degli articoli 21 e 49 della Costituzione;
b) in relazione alla deroga del principio della doppia incriminabilità prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 della decisione quadro, limitatamente ai casi di provvedimenti di blocco e sequestro di beni finalizzati alla confisca degli stessi, sia riservato al legislatore, in sede di attuazione della decisione quadro, di prevedere una disciplina conforme ai principi costituzionali di legalità e di eguaglianza;
c) sia riservata al legislatore ordinario, in sede di recepimento della decisione quadro, la facoltà di definire in modo tassativo le fattispecie corrispondenti ai reati indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 3;
d) a salvaguardia del principio di non retroattività delle norme sfavorevoli all'imputato, sia esclusa la esecutività nell'ordinamento italiano delle misure previste dalla proposta di decisione quadro in esame a fatti commessi prima della data di approvazione della medesima decisione.


PARERE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA SULLA PROPOSTA DI DECISIONE QUADRO RELATIVA ALL'ESECUZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO DEI BENI O DI SEQUESTRO PROBATORIO

La XIV Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, il progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativo all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio,
considerato che il progetto di decisione quadro è volto a stabilire le norme in base alle quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, al fine di facilitarne le procedure e di rendere immediatamente esecutive nello Stato di esecuzione le decisioni assunte nello Stato di emissione,
ricordato che la procedura d'esame per l'approvazione delle decisioni quadro si fonda sulle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea e che tali provvedimenti sono poi dotati di un'efficacia vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere,
sottolineata pertanto l'opportunità che, su materie di particolare rilievo per gli Stati membri e che investono i principi fondamentali di libertà dei cittadini - quali quelle che attengono alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - vi siano forme di esame fondate su procedure trasparenti e con adeguate garanzie di pubblicità, considerato il forte impatto che le relative decisioni assumono sugli ordinamenti degli Stati membri, anche in vista della futura Europa a venticinque Stati,
ricordato il rilevante incremento delle decisioni quadro recentemente esaminate dai Consigli dei ministri dell'Unione europea sul tema della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale quali, in particolare, quelle relative al reato di razzismo e xenofobia e sul mandato di arresto europeo,
sottolineato come la disciplina prevista dal progetto di decisione quadro darebbe luogo al superamento dell'attuale disciplina normativa relativa al sistema delle rogatorie internazionali che si fonda sulla necessità di preservare adeguate forme di garanzia per il cittadino, richiedendo uno specifico esame da parte del Ministro della giustizia (articolo 723 del codice di procedura penale) e, quindi, una decisione della Corte d'appello competente per territorio (724 del codice di procedura penale),
richiamata quindi la necessità di pervenire ad un corretto equilibrio tra l'esigenza di stabilire forme più efficaci di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per il contrasto di reati di particolare gravità e la necessità di garantire il pieno rispetto delle libertà individuali dei cittadini e di preservare i principi che sono a fondamento degli ordinamenti penali di ciascuno Stato membro, secondo i principi di proporzionalità e di sussidiarietà,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) appare necessario valutare con attenzione se prevedere che, fatta eccezione per i reati di eccezionale gravità quale il terrorismo internazionale, siano mantenuti fermi i principali elementi sui quali si fonda l'attuale disciplina delle rogatorie internazionali che assicurano il pieno rispetto dei principali diritti di libertà dei cittadini senza pregiudicare forme efficaci di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri;
b) al fine di mantenere il necessario rispetto delle garanzie e degli elementi fondamentali previsti negli ordinamenti di ciascuno Stato membro, occorre definire con maggiore precisione le categorie di reati - di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del progetto di decisione quadro - per le quali non è richiesto il controllo della doppia incriminabilità;
c) occorre valutare attentamente quanto previsto all'articolo 11 del progetto di decisione quadro, nella parte in cui si stabilisce che le parti interessate possono promuovere, contro i provvedimenti di blocco o di sequestro dei beni, un'azione dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione per la tutela dei propri interessi legittimi senza che questo abbia alcun effetto sospensivo rispetto al procedimento.


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