Doc. XVIII, n. 5





La II Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (JAI(2002)21);
acquisito il parere espresso, in data 18 giugno 2003, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
rilevato che:
la proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato trova la sua base giuridica nelle disposizioni di cui al titolo VI del Trattato sull'Unione europea riguardanti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;
l'obiettivo di realizzare un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, finalizzata al conseguimento dell'obiettivo di fornire ai cittadini dell'Unione un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia può essere raggiunto se si procede ad un ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia penale;
la proposta di decisione quadro mira ad introdurre negli ordinamenti degli Stati membri una definizione comune delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, nonché del favoreggiamento delle stesse o del tentativo di commetterle; stabilisce che tali fattispecie debbono essere considerate un illecito penale in tutti gli Stati membri; stabilisce che anche le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili di tali reati; individua sanzioni minime da comminare alle persone fisiche e a quelle giuridiche responsabili;
le previsioni dell'articolo 2 della decisione, relative alla previsioni dei reati di corruzione attiva e passiva nel settore privato già trovano riscontro nelle disposizioni di cui all'articolo 2635 del codice civile, che punisce con la reclusione sino a tre anni tanto gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, quanto chi dà o promette l'utilità;
in relazione all'articolo 6 sulla responsabilità alle persone giuridiche, l'articolo 25-ter del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede la responsabilità amministrativa degli enti nelle ipotesi di commissione di reati societari riferiti a specifiche fattispecie delittuose, tra le quali non è espressamente richiamata quella prevista dal citato articolo 2635 del codice civile, per cui, anche eventualmente anticipando l'approvazione della proposta di decisione quadro, si potrebbe integrare il citato articolo 25-ter attraverso un riferimento all'articolo 2635 del codice civile;

esprime una valutazione positiva sulla proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (JAI(2002)21).


PARERE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA SUL PROGETTO DI DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO

La XIV Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, il progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato,
tenuto conto che il progetto di decisione quadro è volto ad introdurre una definizione comune delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, del favoreggiamento delle stesse o del tentativo di commetterle, prevedendo che tali fattispecie debbano essere considerate un illecito penale in tutti gli Stati membri e che anche le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili di tali reati, individuando al contempo sanzioni minime per tali reati,
sottolineata l'opportunità di portare avanti con efficacia e, al tempo stesso, con la necessaria prudenza, l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia penale in modo da assicurare il pieno rispetto - al tempo stesso - delle libertà individuali dei cittadini e dei principi che sono a fondamento degli ordinamenti penali di ciascuno Stato membro, secondo i principi di proporzionalità e di sussidiarietà,
ricordato che, sulla materia della corruzione nel settore privato è già stata adottata in sede comunitaria, il 22 dicembre 1998, un'azione comune per il ravvicinamento delle normative degli Stati membri sia in ordine ai reati di corruzione attiva e passiva sia per quanto riguarda la responsabilità delle persone giuridiche,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
occorre valutare attentamente se non sia più opportuno mantenere l'attuale strumento dell'azione comune che consente di assicurare un effettivo ravvicinamento delle normative in ordine alla fattispecie di corruzione nel settore privato preservando al tempo stesso una maggiore autonomia per gli Stati membri ed una garanzia più efficace delle specificità dei singoli ordinamenti nazionali.


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