Le Commissioni riunite I e XIV;
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2000)898 def.);
tenuto conto degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo nella risoluzione del 17 maggio 2001, della proposta modificata di regolamento presentata dalla Commissione europea il 21 giugno 2001 e della proposta di compromesso presentata dalla presidenza belga;
ritenuto che negli Stati membri dell'Unione esistono diverse concezioni, discipline e garanzie costituzionali circa la natura e il ruolo dei partiti politici e la proiezione di questi su scala sovranazionale;
considerato che le disposizioni di cui all'articolo 191 del Trattato CE non implicano alcun trasferimento di competenze alla Comunità europea e che, pertanto, resta salva la vigenza delle legislazioni nazionali anche nei confronti della normativa comunitaria sopravvenuta in materia;
rilevato che non emerge con chiarezza il rapporto esistente tra il circuito dei partiti nazionali e quello dei partiti europei, sia per quanto attiene al profilo del loro riconoscimento sia per quanto attiene al connesso profilo del finanziamento; a tale riguardo potrebbe, dunque, essere opportuno procedere nel testo del regolamento al chiarimento del rapporto esistente tra i due livelli individuando le possibili reciproche interferenze;
esprimono le seguenti valutazioni, invitando il Governo a condizionare al loro rispetto il suo assenso alla proposta di regolamento:
1) sia inserita una norma di salvaguardia che definisca l'ambito di applicazione del regolamento limitandolo alle sole attività dei partiti politici a livello europeo, la quale contenga la specificazione secondo cui restano salve le disposizioni delle legislazioni nazionali relative al regime e al finanziamento dei partiti politici nazionali;
2) con riferimento alle condizioni di registrazione degli statuti dei partiti politici europei o delle alleanze di partiti, si osserva che l'articolo 49 della Costituzione italiana, pur richiedendo che i partiti politici concorrano con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale, non prevede alcuna forma di registrazione dei partiti o di controllo preventivo o successivo riguardante i requisiti di democraticità interni;
3) si ritiene utile, per il processo di integrazione politica dell'Europa, prevedere requisiti per la registrazione degli statuti in grado di garantire un'ampia rappresentanza ai partiti politici a livello europeo, tenendo in considerazione la presenza al Parlamento europeo, al di là della loro attuale consistenza numerica o presenza in più Stati membri;
4) appare del tutto inopportuno prevedere, tra i requisiti per ottenere il finanziamento a carico del bilancio comunitario, che il partito politico europeo abbia la personalità giuridica; al riguardo, si rileva che nell'ordinamento italiano i partiti politici non sono configurati come persone giuridiche ma rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute;
5) si segnala l'inopportunità della previsione secondo la quale i partiti politici europei non possono accettare erogazioni liberali da parte delle persone giuridiche, considerato che la vigente legislazione italiana ammette le erogazioni liberali ai partiti da parte delle persone giuridiche anche a carattere commerciale, come le società (articolo 7 della legge n. 195 del 1974);
6) in merito ai requisiti per accedere al finanziamento, dovrebbe essere chiarito in modo non equivocabile se l'inciso «in almeno tre Stati membri», contenuto nell'articolo 5, paragrafo 1, lett. b), della proposta di compromesso della presidenza belga dell'11 ottobre 2001 si riferisce solo agli eletti nei Parlamenti nazionali o nelle Assemblee regionali o, anche, agli eletti nel Parlamento europeo, come pare presumibile; al riguardo, sarebbe opportuno che la previsione fosse riformulata nel senso di prevedere che accede al finanziamento un partito che abbia degli eletti nel Parlamento europeo oppure che abbia rappresentanti eletti nei Parlamenti nazionali o regionali di almeno tre Stati membri oppure che abbia conseguito almeno il cinque per cento dei suffragi alle ultime elezioni europee in almeno tre Stati membri.
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