1. Premessa.
1. Causa, oggetto e metodo dell'indagine conoscitiva.
A seguito dei recenti dissesti delle società Cirio e Parmalat, la cui insolvenza ha recato grave danno non soltanto ai possessori di strumenti finanziari da queste emessi, ma anche, in generale, alla fiducia dei risparmiatori e dei mercati finanziari, le Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati e 6a (Finanze) e 10a (Industria) del Senato della Repubblica hanno ritenuto di dover approfondire l'analisi dei problemi posti in luce da queste vicende, con riguardo all'ordinamento italiano, in vista dell'adozione delle misure legislative che abbiano a palesarsi necessarie, così com'è accaduto in altri Stati in conseguenza di somiglianti fenomeni.
Le Commissioni hanno pertanto deliberato di procedere congiuntamente allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio.
Mediante quest'indagine le Commissioni hanno inteso verificare, anche attraverso l'analisi dei fatti che hanno portato ai due dissesti sopra menzionati:
1) quali siano gli strumenti e i canali di finanziamento delle imprese e quale il ruolo svolto dalle banche a questo riguardo;
2) quali siano le forme di partecipazione delle imprese alla gestione delle banche, con particolare attenzione alla loro influenza sulle scelte relative al merito di credito, quali gli strumenti e le modalità con cui le banche medesime possano incidere sulla gestione delle imprese, quali situazioni di conflitto d'interessi possano derivarne e quali siano i rimedi atti a prevenire o regolare tali conflitti;
3) quali siano il funzionamento e il grado d'idoneità dell'attuale sistema di controlli societari, interni ed esterni, rispetto al fine di assicurare la trasparenza della gestione finanziaria, di garantire la tutela dei diversi soggetti coinvolti e di evitare conflitti d'interessi, anche nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia di diritto societario;
4) in quali forme e con quali strumenti gli organi preposti alla vigilanza esercitino la loro funzione di controllo rispetto alla situazione finanziaria delle imprese, in un quadro complessivo caratterizzato da un elevato grado di diversificazione delle fonti di finanziamento, e quale sia, in tale contesto, l'efficienza dell'attuale riparto di competenze in materia di vigilanza sui mercati finanziari tra la
Per ognuno di questi temi, l'indagine ha mirato alla ricostruzione sistematica - sul piano delle norme e delle prassi degli operatori - del complesso funzionamento dei rapporti fra i soggetti pubblici e privati che interagiscono nel sistema economico-finanziario e, parallelamente, all'individuazione degli elementi critici manifestatisi nel concreto svolgimento delle vicende Cirio e Parmalat. Le Commissioni hanno potuto valersi del contributo offerto dai rappresentanti del Governo, degli organi pubblici di vigilanza, degli ordini professionali, delle associazioni sindacali e di categoria, di istituti di credito e di altri soggetti operanti nel settore finanziario, nonché di qualificati esperti, ascoltati in una serie di audizioni che si è articolata nel corso di sedici sedute, tenutesi alternativamente presso le sedi del Senato e della Camera tra il 15 gennaio e il 20 febbraio 2004.
Durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva è sopravvenuto il disegno di legge presentato dal Governo in materia di interventi per la tutela del risparmio. Esso, ufficialmente presentato alla Presidenza della Camera il 16 febbraio 2004 e stampato con il numero di A. C. 4705, ha avuto pubblica ancorché informale circolazione già precedentemente nel testo deliberato dal Consiglio dei ministri il 3 febbraio. Pertanto il suo contenuto è stato oggetto di considerazioni e rilievi nel corso di talune audizioni.
L'indagine compiuta si colloca in un percorso ordinato e coerente che, attraverso l'acquisizione di dati ed elementi di conoscenza, dovrà favorire l'assunzione delle iniziative e l'esercizio delle funzioni spettanti alla competenza del Parlamento, per offrire un'efficace risposta politica ad una questione grave e complessa che, per la sua incidenza sugl'interessi dei cittadini e dei risparmiatori, sul funzionamento del sistema economico-finanziario nazionale anche nelle sue relazioni con i mercati e gli ordinamenti esteri, sull'esercizio dei poteri di regolazione, vigilanza e controllo dello Stato, sollecita l'attenzione e la responsabilità delle istituzioni politiche ai loro massimi livelli. È auspicio diffuso che questo processo conoscitivo, attraverso la collaborazione delle istituzioni e dei soggetti operanti nel settore, possa condurre alla maturazione di decisioni le quali, per la gravità dei problemi e per la rilevanza generale degl'interessi da tutelarsi, dovranno essere assunte con l'apporto propositivo e il concorso deliberativo di tutte le parti politiche, affinché i princìpi e gl'istituti di garanzia che verranno introdotti in una necessaria opera di riforma siano sostenuti dalla massima condivisione e dal più ampio consenso possibile.
2. Le recenti crisi finanziarie in Italia: i casi Cirio e Parmalat.
2. 1. L'evoluzione del mercato finanziario italiano nel contesto internazionale.
Le vicende che hanno dato occasione all'indagine conoscitiva debbono essere inquadrate nell'evoluzione che, nel contesto internazionale,
Questo complesso di elementi patologici delinea una crisi la quale - secondo l'analisi del Ministro - non è di origine industriale, ma è una crisi finanziaria, che non si esaurisce in un caso, nell'uso improprio di uno strumento, in uno specifico errore di valutazione, ma si estende e si sviluppa in una serie connessa di casi, di strumenti, di errori (2).
Dalla fine degli anni novanta, le maggiori imprese industriali italiane hanno mutato la composizione e la struttura dei loro debiti finanziari, preferendo ricorrere alle emissioni obbligazionarie piuttosto che all'accrescimento del debito verso le banche. Contestualmente è variata la composizione della ricchezza finanziaria delle famiglie, nella quale (come si vedrà meglio più avanti, sezione 4. 1.) è cresciuto il peso degli strumenti finanziari. Lo sviluppo del mercato obbligazionario si è concentrato fra 1999 e 2002, in una fase congiunturale di ribasso dei corsi azionari e di ristagno economico, nella quale - come rilevato dalla letteratura economica - è più probabile il manifestarsi di crisi societarie, anche legate a condotte fraudolente (3).
2. 2. I casi Cirio e Parmalat.
Le vicende che hanno portato al dissesto delle società Cirio e Parmalat con l'emersione di responsabilità, anche di carattere penale, che sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle competenti autorità, manifestano tratti comuni, i quali possono genericamente individuarsi nella mancata corrispondenza tra la realtà finanziaria e produttiva delle società e dei gruppi ad esse facenti capo e le rappresentazioni fornite nei rispettivi bilanci. In entrambi i casi è dato ravvisare comportamenti fraudolenti da parte degli amministratori.
Nel caso Cirio, infatti, è risultato che i bilanci occultavano perdite, riportando crediti poi rivelatisi inesigibili, in particolare verso società correlate facenti capo al medesimo soggetto proprietario (6). Le obbligazioni emesse, prive di rating, rappresentavano una componente elevata dell'indebitamento complessivo (7). Indagini su comportamenti fraudolenti degli amministratori e di altri soggetti sono in corso da parte dell'autorità giudiziaria.
3. I rapporti tra banche e imprese.
La prima questione verso cui nell'indagine le Commissioni hanno diretto la propria attenzione riguarda il rapporto tra banche e imprese, sotto il duplice aspetto delle forme e degli strumenti di finanziamento delle attività industriali, con il ruolo svolto in ciò dalle banche, e dei rapporti intercorrenti fra sistema creditizio e sistema delle imprese sul piano delle partecipazioni azionarie, dei rispettivi incroci e dei conflitti d'interessi che possono derivarne.
3. 1. Il finanziamento delle attività d'impresa e i suoi strumenti.
Nel quadro d'evoluzione storica delineato nelle pagine precedenti (paragrafo 2. 1) è agevole ravvisare la trasformazione del rapporto fra l'impresa e il credito, che, da un sistema caratterizzato dall'attività di istituti specializzati per il credito a medio e lungo termine, in cui le banche erano i principali erogatori di finanziamenti al sistema industriale, ha portato nell'ultimo decennio dello scorso secolo ad una sensibile crescita delle forme di finanziamento diretto delle imprese attraverso il ricorso al mercato, in particolare con emissioni obbligazionarie rispetto alle quali le banche hanno assunto la funzione di collocamento e intermediazione.
L'effetto di ciò non è stato, per altro, secondo quanto è emerso nel corso dell'indagine, la sostituzione del credito bancario con il finanziamento obbligazionario, almeno al livello complessivo del sistema. La forte crescita di tale forma di finanziamento negli ultimi anni non si è infatti accompagnata a una diminuzione degli impieghi bancari, che hanno avuto invece un rilevante incremento: nel periodo 1997-2002, i prestiti bancari sono aumentati di 174 miliardi di euro, mentre l'ammontare delle obbligazioni delle imprese è cresciuto di 65 miliardi di euro. Ad avviso del Presidente dell'ABI, che ha segnalato questi dati, lo sviluppo dei prestiti obbligazionari s'inserisce in un più generale processo di consolidamento della struttura finanziaria delle
3. 2. I conflitti d'interessi nel finanziamento bancario delle imprese.
Nell'annunziare gli intendimenti del Governo per una più appropriata regolazione del rapporto fra banca e impresa, il Ministro dell'economia e delle finanze ha enunziato l'obiettivo di pervenire a una disciplina delle incompatibilità vòlta a evitare l'influenza delle imprese debitrici sulla gestione della banca e sulle decisioni in materia di finanziamento (15).
Attualmente la separazione tra banca ed impresa è affidata in sostanza a tre strumenti: il divieto per le imprese di possedere partecipazioni in misura superiore al 15 per cento nel capitale delle banche; l'obbligo di autorizzazione qualora siano superate le soglie fissate dalla Banca d'Italia (articolo 19, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385); l'assoggettamento della concessione di fidi nei riguardi di membri del consiglio d'amministrazione delle banche all'approvazione unanime del consiglio stesso (articolo 136 del medesimo testo unico bancario) (16).
Ha rilevato il professor Marco Onado che, tra questi strumenti, solo il primo sembrerebbe oggi necessario (anche se non sufficiente). Il secondo, infatti, appare superato perché non si vede su quali basi l'Autorità di vigilanza potrebbe desumere dal passaggio, ad esempio, di una partecipazione dal 9,9 al 10,1 per cento l'intenzione di un
4. Gli strumenti finanziari.
Si è rilevata nel precedente paragrafo l'accresciuta importanza che gli strumenti finanziari sono venuti assumendo nel quadro delle strategie d'impresa e segnatamente dell'acquisizione di risorse per lo sviluppo delle attività commerciali. È dunque necessario approfondire, anche attraverso la ricostruzione delle vicende che hanno dato occasione all'indagine, la riflessione sull'impiego di questi strumenti - in particolare le obbligazioni societarie -, sul contesto nel quale si è collocato il loro recente sviluppo, sulle forme di collocamento e di
4. 1. Evoluzioni nell'allocazione delle risorse finanziarie delle famiglie.
La trasformazione intervenuta nelle forme di finanziamento delle imprese commerciali secondo quanto sopra descritto (sezione 3. 1) è caduta in coincidenza con un rilevante mutamento nelle scelte compiute dalle famiglie relativamente all'allocazione delle proprie disponibilità finanziarie.
Il Governatore della Banca d'Italia ha svolto nella sua audizione un significativo confronto tra la situazione risultante a metà degli anni novanta e quella registrata nel secondo anno del nuovo secolo (28).
Il raffronto fra la situazione del 1995 e quella del 2002 evidenzia i seguenti fatti:
per quanto riguarda il finanziamento del settore pubblico, gli 82.031 milioni di euro ricevuti nel 1995 provenivano per oltre la metà dalle famiglie (43.763 milioni, pari al 53,35%); nel 2002, su complessivi 46.250 milioni di euro, provenivano dalle famiglie 19.101 milioni (pari al 41,3%);
per quanto riguarda il finanziamento delle imprese, nel 1995, su finanziamenti non azionari per complessivi 28.829 milioni di euro è sostanzialmente assente l'apporto delle famiglie, che nel 2002 ammonta invece a 8.861 milioni di euro (pari al 10,1% su complessivi 87.699 milioni); in quest'àmbito, l'apporto delle banche è rispettivamente di 22.022 milioni (pari al 76,39%) nel 1995, di 36.620 milioni (pari al 41,76%) nel 2002. La componente obbligazionaria, sostanzialmente assente nel 1995, registra nel 2002 nuovi finanziamenti per 35.426 milioni di euro (pari al 40,39% del totale dei finanziamenti non azionari): ad essa concorrono le famiglie per 8.937 milioni di euro, le imprese e società finanziarie per 6.562 milioni, operatori esteri e altri soggetti per 21.893 milioni, mentre in quest'anno le banche riducono la loro quota per 1.966 milioni.
Ne risulta che, dalla seconda metà degli anni novanta, il mercato obbligazionario si sviluppa in Italia parallelamente agli altri paesi dell'area euro. In questo periodo, la composizione della ricchezza delle famiglie - ferma restando la prevalenza della destinazione verso la raccolta bancaria - tende a dirigersi sempre più verso azioni e obbligazioni, il cui ammontare detenuto dalle famiglie è stimabile alla fine del 2002 in 294 miliardi di euro (di cui 30 miliardi in obbligazioni, a fronte dei 6 miliardi stimati per il 1995). Si aggiungono obbligazioni emesse da imprese e banche estere per 92 miliardi.
In questo quadro si collocano le vicende Cirio e Parmalat, che, secondo le stime effettuate dalla stessa Banca d'Italia, avrebbero coinvolto, rispettivamente, circa trentamila e circa ottantacinquemila famiglie detentrici di obbligazioni emesse da queste società (29).
L'effetto della crisi è stato aggravato dal limitato sviluppo d'intermediari operanti con un orizzonte di lungo termine e in grado di diversificare il proprio portafoglio azionario e obbligazionario, in
4. 2. Le modalità di emissione e negoziazione dei titoli.
Nel corso dell'indagine, numerosi interventi - anche sulla base delle notizie apparse su organi di stampa circa le perdite lamentate da piccoli investitori a séguito dell'insolvenza delle due società suddette - hanno posto in questione la condotta delle banche nella diffusione dei titoli obbligazionari presso i propri clienti, sia sotto l'aspetto dell'idoneità dell'informazione fornita a risparmiatori non necessariamente provvisti di adeguata competenza e consapevolezza, sia sotto quello della correttezza delle procedure osservate nella cessione dei titoli, sia, infine, rispetto all'ipotizzata traslazione di rischi che, precedentemente assunti dalle banche medesime attraverso la concessione di crediti alle società interessate, sarebbero stati poi trasferiti mediante il collocamento di corrispondenti emissioni obbligazionarie con operazioni per questo sospettabili di conflitto d'interessi.
A questo riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze ha richiamato l'attenzione su una pratica che, attraverso l'emissione di titoli destinati a investitori professionali su mercati esteri e la loro successiva diffusione tra il pubblico, al di fuori delle forme e delle garanzie prescritte dalla legge per gli strumenti vòlti a sollecitare l'investimento, rende possibile il sostanziale aggiramento della normativa sul collocamento dei prodotti finanziari (34).
Con specifico riferimento al caso Parmalat, il Ministro ha inoltre espresso l'avviso che nella condotta degli istituti di credito possano
4. 3. Limiti, controlli e garanzie relative all'emissione e alla negoziazione dei titoli.
Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e l'articolo 2412 del codice civile, nel testo novellato dalla recente riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, consentono l'emissione di titoli obbligazionari in misura superiore al capitale sociale dell'emittente (46). In particolare, il nuovo articolo 2412 del codice civile ha introdotto due novità: la possibilità di emettere obbligazioni sino al doppio del capitale sociale e delle riserve disponibili; per le obbligazioni emesse oltre tale limite e destinate agli investitori professionali, la responsabilità di questi ultimi in solido con l'emittente nei confronti dei risparmiatori qualora le obbligazioni vengano immesse sul mercato (47).
Sul funzionamento di queste disposizioni - volte a garantire equilibrio nel ricorso al mercato da parte delle banche e delle società per azioni, quelle cioè nelle quali l'imprenditore non risponde delle obbligazioni assunte con l'intero proprio patrimonio - potrebbe incidere la prossima adozione dei princìpi contabili internazionali, che prevedono la valutazione delle attività sulla base del valore di mercato. Rispondendo all'on. Leo, che richiamava l'attenzione su questo punto, il Presidente della CONSOB ha convenuto che tale fatto
4. 4. La regolazione dei conflitti d'interessi degli intermediari.
Benché non siano state univoche le opinioni espresse dai soggetti ascoltati durante l'indagine circa l'effettiva sussistenza di comportamenti irregolari da parte degl'intermediari nelle vicende Cirio e Parmalat, può convenirsi sul rilievo formulato in via generale dal Presidente della CONSOB, secondo cui il sistema della banca universale, per i conflitti d'interessi cui dà luogo, accresce la probabilità che non siano adempiuti i doveri fiduciari e di correttezza, alla cui osservanza è rimessa la tutela dei risparmiatori in caso d'investimenti non rigidamente regolamentati (59).
Per quanto concerne in particolare i conflitti d'interessi - insiti nella natura degli intermediari polifunzionali - tra le funzioni di intermediario negoziatore, di organizzatore di un consorzio d'investimento, di finanziatore e di ufficio che pubblica studi sulle società, il Presidente dell'ABI ha osservato che le soluzioni adottate nei diversi ordinamenti, compreso quello italiano, si fondano sulla previsione di barriere operative tra i vari soggetti (cosiddetti chinese walls) e sulla trasparente comunicazione del conflitto all'investitore (60). Quanto alla prima, il Presidente della Confindustria ha per altro riconosciuto che i limiti posti si sono dimostrati nella pratica tutt'altro che insormontabili, sia in considerazione della dimensione del problema, che esigerebbe una riflessione a livello internazionale, sia in rapporto a ragioni specifiche, la principale fra le quali consisterebbe nell'attività di gestione di patrimoni svolta, nel sistema della banca universale, da soggetti che possono occuparsi della valutazione e quotazione di società e del collocamento degli strumenti finanziari da queste emessi (61).
Per parte loro, le banche hanno evidenziato come il modello della banca universale con muraglie cinesi, pur presentando talvolta elementi di debolezza, resti comunque la formula affermatasi in tutto il
4. 5. L'informazione nei riguardi dei risparmiatori.
Nell'ultimo decennio, anche in conseguenza della riduzione dei margini d'intermediazione, le banche hanno aumentato la quota dei ricavi derivanti dalla prestazione di servizi finanziari. Ad avviso del Governatore della Banca d'Italia, ciò avrebbe probabilmente richiesto una più alta professionalità soprattutto per la consulenza ai risparmiatori meno esperti (75). Poiché infatti la banca è per essi il principale interlocutore, spetta a questa fornir loro informazioni chiare e attendibili, in particolare sulla relazione tra rendimento e rischio connesso, nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di trasparenza, che prevede un'attenta informativa contrattuale e soprattutto precontrattuale (76).
Uno strumento utile a questo fine è stato individuato nel recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (77).
I rappresentanti dell'ABI hanno segnalato che l'Associazione, atteso che molti risparmiatori non sono interessati ad acquistare un servizio di gestione, preferendo decidere autonomamente i propri investimenti, ha promosso un programma informativo, predisposto a livello di settore e fornito a titolo gratuito, in base al quale le banche possano offrire un elenco di titoli selezionati, aventi caratteristiche
4. 6. Concentrazione del capitale e «scatole cinesi».
Nel corso dell'indagine è emerso che uno dei problemi strutturali del sistema finanziario italiano risiede nell'elevato livello di concentrazione del capitale delle società quotate nelle mani di un ridotto numero di soggetti, i quali spesso detengono la maggioranza dei voti esercitabili nelle assemblee ordinarie. In molti casi gli stessi soggetti che controllano le società rivestono anche il ruolo di amministratori esecutivi, riducendo la dialettica tra proprietà e direzione che viceversa costituisce uno dei punti di forza del modello di governo societario anglosassone.
Come ricordato da Borsa Italiana SpA, tale assetto societario può produrre un sostanziale squilibrio tra azionisti di controllo e minoranze in termini di rapporto tra capitale investito e potere decisionale, che può consentire un più elevato ricavo di «benefìci privati» dalla gestione della società. Questa situazione è poi accentuata sia per la presenza limitata di investitori istituzionali capaci di esercitare un controllo effettivo sulla gestione societaria, sia per il frequente utilizzo di strumenti (quali i patti di sindacato e le catene societarie) che consentono ad un unico soggetto di controllare una società con un investimento molto inferiore a quello che sarebbe necessario per acquisire la maggioranza del capitale (83).
L'indagine ha affrontato anche la problematica delle cosiddette «scatole cinesi», espressione con cui viene indicato quel fenomeno in virtù del quale l'attivo di una società quotata in borsa è rappresentato
4. 7. Prodotti assicurativi e fondi pensione.
Si è già ricordato (sopra, sezione 4. 1) come da varie parti sia stato espresso l'avviso che una più ampia diffusione del ricorso a strumenti gestiti da investitori istituzionali varrebbe a limitare il danno finanziario prodotto a carico di risparmiatori e piccoli investitori da fenomeni di crisi aziendale che - al di là dell'aspetto patologico costituito dalla frode - rappresentano un fatto difficilmente eliminabile in un sistema economico di mercato.
Questa considerazione sembra confermata, nei casi che hanno dato occasione alla presente indagine, dalla limitata incidenza che questi eventi hanno avuto sulla posizione di soggetti particolarmente qualificati nell'attività d'investimento e sottoposti a vigilanza prudenziale, quali sono le compagnie di assicurazione e i fondi pensione.
Secondo le stime effettuate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), le vicende Cirio e Parmalat non hanno apportato alcun vulnus ai diritti degli assicurati e dei danneggiati, né è stata minata in conseguenza di esse la solvibilità di alcuna compagnia di assicurazione.
In particolare, per quanto riguarda le emissioni del gruppo Cirio, risulta un'esposizione limitatissima riferibile soltanto a due compagnie, che al 30 giugno 2002 detenevano in portafoglio titoli Cirio destinati a copertura delle riserve tecniche della gestione danni per complessivi 3 milioni di euro. Tali titoli sono stati sostituiti con ulteriori attivi idonei disponibili nel patrimonio. In relazione alla vicenda Parmalat, ventitré società hanno emesso polizze di cauzione per un'esposizione complessiva lorda di 343 milioni di euro. Al netto delle quote cedute in riassicurazione (pari a 115 milioni) e di una garanzia collaterale costituita con polizza di capitalizzazione (30 milioni), l'insolvenza del gruppo potrebbe incidere sul mercato assicurativo per un ammontare massimo di 198 milioni di euro, di cui 144 milioni relativi a pagamenti e rimborsi d'imposte (85). Sulle compagnie italiane, secondo quanto riferito dai rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), ricade circa il 5 per cento del totale delle esposizioni di imprese assicuratrici europee presso la Parmalat (86).
5. Il governo societario.
Il secondo principale oggetto dell'indagine consiste nella verifica del funzionamento e del grado d'idoneità dell'attuale sistema di controlli societari, interni ed esterni, rispetto al fine di assicurare la trasparenza della gestione finanziaria, di garantire la tutela dei diversi soggetti coinvolti e di evitare conflitti d'interessi.
Nel sistema delineato dal codice civile e, per le società quotate in mercati regolamentati, dalle norme contenute nel testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, un ruolo fondamentale per la vigilanza sul rispetto degli obblighi di legge, dei princìpi di corretta amministrazione e dell'adeguatezza dei sistema
5. 1. Gli organi interni d'amministrazione e controllo.
Il primo e fondamentale presupposto per la trasparenza nei riguardi del mercato e la tempestività d'informazione e intervento dell'autorità di vigilanza è stato individuato nella presenza di organi di controllo indipendenti all'interno delle imprese (103).
A questo riguardo, sono state specificamente segnalate alcune cause di conflitto d'interessi riferite rispettivamente:
1) all'attività dei soci di controllo che rivestano anche la qualità di amministratori delegati, specialmente laddove essi risultino interessati in operazioni con parti correlate;
2) alla scelta dei sindaci da parte del medesimo socio di controllo che nomina gli amministratori;
3) alla posizione dei revisori, scelti dal socio di controllo o interessati a rapporti di consulenza (di questi si tratterà nella successiva sezione 6).
5. 1. 1. Il consiglio d'amministrazione.
La gestione delle società spetta istituzionalmente agli amministratori, che dispongono dei poteri necessari e soggiacciono alle conseguenti responsabilità. Il primo àmbito nel quale possono manifestarsi problemi e debbono apprestarsi conseguenti regole è pertanto quello della loro scelta, che - fermi restando l'autonomia dell'impresa e il principio maggioritario che presiede alle decisioni assembleari - deve fornire sufficienti garanzie anche a quanti, partecipando con il loro capitale di rischio, ancorché in posizione minoritaria, debbono godere di tutele adeguate, ragionevolmente commisurate all'esigenza di non fornire occasione all'esercizio pretestuoso di poteri d'interdizione pregiudizievoli al perseguimento degli obiettivi sociali.
Secondo i rappresentanti della Confindustria, la recente riforma del libro V del codice civile ha delineato rispetto alla responsabilità degli amministratori e alla trasparenza della loro gestione un sistema di regole completo e avanzato che, al momento, non abbisogna
5. 1. 2. I sistemi di controllo interno e il collegio sindacale.
Un elemento fondamentale nella struttura dei controlli societari è costituito dal collegio sindacale (o dal corrispondente organo nei nuovi modelli societari di recente introduzione). Anche in quest'àmbito - limitatamente alle società non quotate, per le quotate vigendo il diverso regime previsto dal testo unico delle leggi in materia d'intermediazione finanziaria - le recenti modificazioni recate al codice civile hanno inciso in maniera cospicua.
Dal sistema di controllo interno ha preso avvio l'analisi elaborata dai rappresentanti della Confindustria, secondo cui tale funzione dovrebbe essere a sua volta sottoposta ad un controllo di qualità da parte di un soggetto esterno qualificato, ad esempio un revisore (ovviamente diverso da quello incaricato della revisione dei bilanci). Dovrebbe rendersi nota l'identità dei soggetti responsabili del controllo
È stato da altre parti suggerito di sottoporre la struttura di controllo interno alla direzione dei sindaci - anche con previsione di un obbligo di relazione sull'attività da questa svolta (127) - contestualmente alla restituzione ad essi delle competenze contabili venute meno con la recente riforma e all'assegnazione del potere di nominare la società di revisione: una volta forniti di effettivi poteri e strumenti, i sindaci potrebbero venire investiti delle corrispondenti responsabilità rafforzate da idonee sanzioni (128). Si è anche proposto di rendere obbligatoria la previsione statutaria di un comitato di controllo interno e di vietare ai membri dei collegi sindacali lo svolgimento di attività di consulenza in favore della società o di altri soggetti del medesimo gruppo (129).
Per favorire l'indipendenza e l'impegno professionale dei componenti dei collegi sindacali è stato suggerito altresì di adeguare la misura della loro remunerazione, la cui determinazione è attualmente rimessa allo statuto o alla deliberazione dell'assemblea (130).
La natura dei problemi segnalati suggerisce d'altronde l'opportunità di concordare soluzioni a livello internazionale in vista di una graduale convergenza dei sistemi di regolazione e di controllo, che semplificherebbe gli adempimenti per le imprese, sempre più largamente operanti nei mercati internazionali, e renderebbe più ardui l'aggiramento e l'elusione dei controlli (131).
5. 2. Tutela delle minoranze.
Alcuni degli elementi che attengono alla tutela delle minoranze sono già stati anticipati nei precedenti paragrafi, in quanto più ampiamente riferibili alla determinazione delle caratteristiche d'indipendenza dei membri degli organi societari poste a presidio del loro corretto funzionamento e dell'osservanza delle norme di legge e di statuto nella gestione dell'impresa.
Si può richiamare qui, oltre ai requisiti indicati per i membri del collegio sindacale dall'articolo 2399 del codice civile, definiti requisiti d'indipendenza nella disciplina delle società a sistema monistico di cui all'articolo 2409-septiesdecies del medesimo codice, la nozione di amministratore indipendente contenuta nel già citato Codice di autodisciplina. Esso definisce tali i soggetti che non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto relazioni economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne
5. 3. Disciplina dei gruppi e rapporti con parti correlate.
La disciplina dei gruppi d'imprese trova fondamento nella definizione di società controllata e società collegata, enunziata nell'articolo 2359 del codice civile, e nelle norme in materia di direzione e coordinamento di società di cui al libro V, titolo V, capo IX, del medesimo codice, nelle nozioni di gruppo bancario e di vigilanza consolidata di cui al titolo III, capo II, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e nelle corrispondenti norme di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria.
Tra le innovazioni operate dalla recente riforma del diritto societario è stata segnalata come strumento particolarmente significativo la disciplina della responsabilità della società controllante nei confronti dei soci e dei creditori della società controllata, introdotta nell'articolo 2497 del codice civile (135).
Nel quadro delle relazioni interne ai gruppi d'imprese, l'esistenza di rapporti aventi contenuto non solo industriale e commerciale, ma anche finanziario non può ovviamente riguardarsi come fenomeno patologico, ma al contrario - nella complementarità degli scopi e delle forme organizzative che contraddistinguono le varie entità collegate - costituisce la ragione stessa dello sviluppo di un'articolazione sinergica fra diversi soggetti.
L'esperienza ha tuttavia dimostrato come una tale rete di rapporti con società controllate o collegate, che assume notevole complessità e può divenire talvolta difficilmente ricostruibile, offra spazio all'abuso laddove sussista una dolosa volontà di occultare situazioni negative o comunque comportamenti irregolari da parte dei soggetti che ne hanno il controllo. Questa situazione agevola altresì il compimento di operazioni in conflitto d'interessi fra imprese sottoposte a comune controllo da parte dei soggetti controllanti, secondo un meccanismo efficacemente descritto dal Presidente della CONSOB. Poiché infatti «l'incentivo all'appropriazione dei cosiddetti benefìci privati da parte dell'azionista di controllo (ma anche dei manager delle public companies, come insegna la vicenda Enron) è da ritenersi ineliminabile», operazioni con parti correlate creano, in quest'àmbito, possibilità di guadagni personali superiori alle perdite che il soggetto subisce dalla riduzione di valore inflitta alla società (136).
5. 4. Insediamento nei cosiddetti paradisi fiscali o legali.
Benché lo stabilimento di società collegate nel territorio di Stati esteri nei quali vigano più favorevoli norme fiscali o di diritto societario sia pratica diffusa presso gli operatori economici italiani e stranieri, e non autorizzi di per sé solo a presumere l'esistenza di condotte irregolari o situazioni di crisi nella gestione dei gruppi industriali che vi ricorrono, non è dubbio che possa costituire lo strumento per eludere le norme che disciplinano l'attività dei gruppi industriali e le regole di trasparenza poste a garanzia degli investitori e del corretto funzionamento dei mercati finanziari. È pertanto legittimo e opportuno ricercare nell'ordinamento interno soluzioni atte a contrastare i possibili abusi, in limiti non incompatibili con l'attuale disciplina dei rapporti internazionali e con le esigenze della competitività delle imprese italiane nell'economia globale.
Si è rilevata per altro l'opportunità di operare contestualmente sul piano sovrannazionale e internazionale per promuovere la convergenza su requisiti minimi inderogabili, l'adozione di regole comuni e l'elaborazione di intese operative fra le pubbliche autorità competenti nella materia. La collaborazione nelle sedi internazionali appare necessaria per affrontare il problema concernente i controlli sulle società collegate a soggetti aventi sede all'estero, anche ad evitare che soluzioni meramente interne risultino inefficaci o determinino svantaggi competitivi a carico delle imprese nazionali (139). Una disciplina a livello europeo potrebbe altresì prevedere princìpi, strumenti ed eventualmente - in progresso di tempo - soggetti comuni per le verifiche su società aventi rilevante parte delle loro attività finanziarie in paradisi fiscali (140).
Gli interventi immediatamente praticabili sul piano della collaborazione internazionale sono, in particolare, il rafforzamento della cooperazione tra autorità di vigilanza e l'adozione dei princìpi elaborati dall'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) in materia di analisti finanziari e agenzie di rating (141).
Misure più specifiche sono state indicate al livello dell'ordinamento nazionale in relazione alle società stabilite all'estero.
Vengono primariamente in rilievo a questo riguardo i cosiddetti paradisi legali, verso cui si rivolgono operazioni le quali - come spiegato dal Ministro dell'economia e delle finanze - «vedono il risparmio fiscale e l'arbitraggio fiscale solo come un posterius o un derivato, in disegni che sono mirati (...) alla fuoriuscita dalla legalità o all'ingresso in forme di legalità apparente o tenue» (142).
Misure in parte analoghe sono state prospettate anche da altri soggetti ascoltati dalle Commissioni durante l'indagine. Il Governatore della Banca d'Italia ha segnalato l'importanza cruciale del rispetto della normativa sui bilanci consolidati da parte dei gruppi con estesa articolazione estera, i cui rapporti con società collegate aventi sede all'estero potrebbero essere condizionati a puntuali obblighi d'informazione circa «la natura, le finalità e le conseguenze» di tali
6. Le società di revisione.
Problemi non minori rispetto a quelli attinenti al funzionamento degli organi di controllo endosocietari sono emersi nei recenti casi di dissesto considerati durante l'indagine conoscitiva anche in relazione all'attività esercitata dalle società di revisione contabile, sulla cui condotta - secondo quanto comunicato dal Presidente della CONSOB, sono infatti in corso accertamenti (152).
L'attività di revisione - secondo quanto rappresentato dall'associazione di categoria - consiste in un controllo successivo, di tipo contabile, avente ad oggetto le informazioni consuntive sulle operazioni poste in essere dalla società in un periodo precedente. Essa, pur non comportando un giudizio sulla qualità della sua amministrazione, implica una valutazione sull'idoneità dell'organizzazione e sull'affidabilità dei sistemi interni di controllo: poiché infatti la possibilità di riconoscere le irregolarità contabili dipende, oltre che dalla capacità del revisore e dal grado di complessità della gestione, dal funzionamento di tali sistemi di controllo, quando se ne rilevi l'insufficienza occorrerà un proporzionale approfondimento delle verifiche. Qualora anche attraverso questo risulti impossibile formulare un giudizio fondato sul bilancio, il revisore dovrà dichiarare tale impossibilità (153).
È stato rilevato da più parti come la presenza delle società di revisione e delle agenzie di rating sul mercato configuri un regime di
6. 1. Requisiti, incompatibilità ed estensione della competenza.
Tra le proposte avanzate circa la disciplina delle società di revisione sono state genericamente richiamate le misure introdotte negli Stati Uniti (160) e l'adozione dei princìpi IOSCO in materia di analisti finanziari e agenzie di rating (161).
Più specificamente, si è ravvisata l'esigenza di rafforzare la disciplina delle incompatibilità con misure incidenti sia direttamente sulle società di revisione e sui soggetti (aziende, studi e singoli professionisti) con esse collegati, sia sulle persone fisiche in esse operanti, sia sulle società che si avvalgono dell'attività di revisione.
Un'ipotesi alternativa alla rigida preclusione di ogni incarico è costituita dalla determinazione di un limite quantitativo, eventualmente commisurato all'entità del compenso percepito per la revisione del bilancio, che definisca l'incidenza massima di incarichi ulteriori rispetto alla revisione, conferiti dalla società sottoposta a revisione e da soggetti collegati o controllati al revisore e ai soggetti appartenenti alla sua rete (166).
È stato altresì proposto di valutare la possibilità di ampliare la portata delle regole di trasparenza in materia di incarichi di revisione, estendendole a tutti i revisori (e soggetti collegati) delle società rispetto alle quali l'emittente esercita attività di direzione e coordinamento, e comprendendovi gl'incarichi conferiti per un determinato tempo antecedente e successivo alla durata dell'incarico di revisione (167).
Un aspetto di dettaglio toccato nel corso dell'indagine concerne la conoscibilità dei professionisti operanti nell'àmbito delle società di revisione. Rispondendo a questo riguardo all'on. Pagliarini, il Presidente della CONSOB ha chiarito che, pur non potendosi imporre alle società di revisione internazionali operanti in Italia di cambiare denominazione, potrebbe essere utile prevedere l'esplicitazione delle persone fisiche che collaborano con esse (168).
Una riflessione specifica è stata sollecitata anche sulle incompatibilità relative alle persone fisiche, dipendenti delle società di revisione, che effettuano la revisione stessa.
Le recenti vicende hanno reso evidente la lacuna normativa che consente al dipendente di una società di revisione, dopo la scadenza del termine novennale massimo previsto dall'articolo 159, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria per la durata dell'incarico a quest'ultima conferito da un'impresa, di continuare a svolgere attività di revisione sui bilanci della medesima impresa transitando ad altra società di revisione. Per evitare la formazione di rapporti preferenziali basterebbe estendere l'applicazione del termine di durata massima dell'attività di revisione presso la medesima società anche alle persone fisiche (soci, amministratori e dipendenti delle società di revisione) (169).
Al medesimo fine, si dovrebbe prevenire la formazione di relazioni personali poco trasparenti istituendo un congruo periodo d'incompatibilità (cosiddetto cooling-off period) nel quale non sia consentito effettuare revisioni presso una società quotata se un amministratore o dirigente di questa abbia precedentemente prestato servizio presso la società di revisione o partecipato in qualunque modo alla revisione della stessa società (170). Occorre per altro rilevare che il problema può porsi anche specularmente con il passaggio di responsabili della revisione ad incarichi d'amministrazione o direzione presso la società che si è valsa della loro opera.
Per quanto riguarda, infine, i controlli contabili sul bilancio consolidato dei gruppi d'imprese, l'Associazione dei revisori contabili ha chiarito che, laddove concorrano un revisore principale e uno
6. 2. Nomina, durata e remunerazione degli incarichi.
È evidente il conflitto - analogo a quello già descritto in relazione alla nomina del collegio sindacale - inerente alla scelta del soggetto cui è affidata la revisione contabile da parte del socio di controllo che, negoziando la remunerazione del servizio prestato ed esercitando il potere di conferma, può influire sui modi di svolgimento dell'incarico.
Le ipotesi avanzate a questo riguardo contemplano la traslazione del potere di nomina dall'assemblea al collegio sindacale (o all'organo corrispondente nei modelli societari alternativi) (174) ovvero l'attribuzione del potere di proposta all'organo di controllo, con successiva deliberazione dell'assemblea (175).
Si è suggerito da varie parti di restituire all'autorità pubblica di vigilanza il potere di approvazione della nomina del revisore contabile, già esercitato dalla CONSOB e venuto meno con l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria. Sono state invece avanzate riserve sull'ipotesi di affidare direttamente alla medesima autorità il potere di nominare i revisori contabili. Rispondendo all'on. Pinza, che prospettava tale possibilità, il Presidente della CONSOB ha segnalato il rischio che ciò possa comportare l'assunzione di responsabilità in eligendo rispetto ad eventuali mancanze del soggetto nominato nello svolgimento dell'incarico (176).
Per quanto riguarda la durata dell'incarico, il Presidente della CONSOB ha rinviato a quanto suggerito dalla commissione Galgano in materia di durata dell'incarico (177), ossia il prolungamento a sei
6. 3. Controlli e responsabilità.
I rappresentanti delle autorità pubbliche di vigilanza hanno rilevato, accanto alla funzione fondamentale svolta dagli organi interni di controllo sulla gestione delle società, l'importanza della certificazione dei bilanci nel sistema che tutela il regolare funzionamento dei mercati, la corretta formazione delle decisioni degl'investitori e la garanzia del risparmio investito presso le imprese.
7. Gli analisti finanziari e le agenzie di rating.
L'attività delle agenzie di valutazione (rating), che esprimono un giudizio di merito sugli emittenti di strumenti finanziari, e quella degli analisti finanziari, i quali suggeriscono strategie d'investimento sulla base dell'andamento delle società e del mercato, influisce in misura talvolta rilevante sulle decisioni degli operatori, intermediari e risparmiatori. Per quanto riguarda le prime, inoltre, il giudizio sugli strumenti finanziari è positivamente contemplato nella normativa secondaria riguardante le attività d'intermediazione finanziaria. È per conseguenza evidente la necessità di una più puntuale regolazione della prestazione di tali servizi al pubblico, sia rispetto alla qualificazione dei soggetti e al contenuto dell'attività esercitata, sia sul piano della prevenzione e regolazione dei conflitti d'interessi che possono insorgere nel suo svolgimento, sia, infine, sul piano della responsabilità che questa comporta.
8. I mercati regolamentati.
Tra gli elementi meritevoli di approfondimento, benché non direttamente investito dalle crisi che hanno dato origine all'indagine conoscitiva, è emersa nel corso di talune audizioni anche la posizione delle società che gestiscono mercati regolamentati.
I rappresentanti della Borsa italiana SpA hanno esposto, nel loro intervento, le competenze esercitate dalla società in materia di gestione dei mercati (207) e le iniziative adottate per favorire, direttamente o indirettamente, la trasparenza e l'efficienza del mercato, in particolare il Codice di autodisciplina per le società quotate (il già più volte menzionato Codice Preda), l'organizzazione del circuito informativo telematico (NIS) vòlto ad agevolare la conoscenza pubblica delle comunicazioni diffuse dalle società, nonché l'attività in corso per armonizzare le procedure di ammissione alla quotazione degli strumenti, così da ridurre il divario che spinge alcuni operatori a preferire la quotazione più semplice e celere offerta da borse estere (208).
Tra i problemi emersi al riguardo nel corso dell'indagine si segnala quello relativo alla composizione azionaria della società Borsa italiana SpA, che - sulla base di un modello mutualistico per altro tradizionale - vede la partecipazione degli stessi soggetti interessati
9. 1. Problemi strutturali e funzionali nei casi Cirio e Parmalat.
Tra i problemi affrontati nel corso dell'indagine, accanto a quello riguardante l'interna organizzazione delle società e il funzionamento degli organi deputati al controllo della gestione, emerge certamente per importanza e complessità la questione concernente le competenze, l'organizzazione e l'idoneità dell'assetto complessivo degli organi pubblici di vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema bancario, che sollecita particolarmente la responsabilità del legislatore sia perché attiene alla disciplina di organi amministrativi attraverso i quali lo Stato regola attività di fondamentale rilevanza per l'economia nazionale, sia perché investe l'esercizio di funzioni necessarie per garantire la legalità, la fiducia degli operatori e dei mercati, la corretta formazione delle decisioni d'investimento e la tutela del risparmio impiegato in queste attività.
Le Commissioni - pur senza disporre, nello svolgimento dell'indagine conoscitiva, degli speciali poteri che assistono le attività degli organi parlamentari d'inchiesta, e salva la competenza degli organi
9. 2. Modello di vigilanza e rapporti fra autorità.
Nel disegno storico-ricostruttivo rappresentato alle Commissioni dal professor Gustavo Visentini emerge, in un'epoca di globalizzazione, la tendenza dei sistemi economici a dirigersi verso il modello del mercato regolamentato. Secondo tale modello, i rischi del mercato e dell'economia non potendo essere gestiti a livello centrale in mancanza di adeguata «sapienza tecnica», sarebbe preferibile lasciare l'alea al mercato, ossia agli operatori privati, i quali compiono di fatto scelte politiche, assumendo le relative responsabilità.
Se il modello di mercato trova applicazione esemplare negli Stati Uniti d'America, il sistema cosiddetto tutorio (con un'economia
9. 2. 1. Il modello di vigilanza per finalità.
L'analisi dei modelli di vigilanza individuati dalla dottrina è stata svolta dal professor Marco Onado, che ha richiamato le tre finalità fondamentali: stabilità, protezione dell'investitore e concorrenza. Le funzioni in materia di stabilità possono riguardare i prezzi, e dunque il controllo dell'inflazione, la stabilità macroeconomica, per la prevenzione delle crisi bancarie di natura sistemica, e la stabilità microeconomica, riferita a ciascuna istituzione e realizzata attraverso la vigilanza prudenziale. Nel concreto perseguimento di queste finalità presso gli ordinamenti europei si rileva attualmente la tendenza alla riduzione del numero delle autorità, con l'adozione del modello di vigilanza per soggetti o per finalità o, addirittura, con l'istituzione di un organo regolatore unico. Anche in quest'ultima ipotesi le funzioni relative alla stabilità macroeconomica e alla politica monetaria sono attribuite alla banca centrale, che comunque rimane largamente coinvolta anche nella vigilanza di stabilità microeconomica, mantenendo poteri informativi o d'intervento. Ovunque esistono meccanismi formalizzati di cooperazione e coordinamento tra le diverse autorità.
Benché il sistema italiano soglia ricondursi al modello generale per finalità, esso rappresenta - secondo il citato studioso - una soluzione nella quale formule diverse s'intersecano in forza di valutazioni pragmatiche o talora per stratificazione storica. La soluzione della vigilanza per finalità non è la più frequente, ma dal punto di vista teorico appare la più idonea a prevenire i conflitti d'interessi che possono intervenire tra i vari obiettivi (230).
9. 2. 2. La collocazione della vigilanza sui settori assicurativo e previdenziale.
In questa prospettiva si è posto il problema riguardante la vigilanza sui settori assicurativo e previdenziale, attualmente affidata, rispettivamente, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
9. 2. 3. I rapporti fra autorità.
Per quanto attiene ai rapporti fra le autorità, è opinione generalmente condivisa che debbano essere mantenute e rafforzate le forme di collaborazione istituzionale fra le medesime, nel rispetto delle reciproche competenze e con la garanzia della necessaria riservatezza, così da evitare duplicazioni onerose per i soggetti vigilati, e favorire d'altronde l'efficacia e la tempestività dei controlli. In questo senso è stata segnalata l'utilità dell'impiego di sistemi condivisi (253).
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dichiarato di vedere con favore l'ipotesi di estendere ai rapporti tra autorità indipendenti preposte alla tutela del risparmio e autorità di concorrenza la previsione di cui all'articolo 7, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia circa l'inopponibilità del segreto d'ufficio, così da rendere più efficiente l'esercizio delle
9. 3. Stabilità.
La funzione di vigilanza sulla stabilità è storicamente la prima ad essersi sviluppata con specifico riferimento al sistema bancario e creditizio, all'espresso fine di prevenire crisi bancarie rivelatesi rovinose sia per i risparmiatori individualmente considerati, sia per l'intero sistema economico delle nazioni.
In questa prospettiva può richiamarsi quanto ha affermato il Governatore della Banca d'Italia, il quale, ricordando che il risparmio affidato alle banche da famiglie e imprese ammonta attualmente a circa 1.000 miliardi di euro (di cui 900 miliardi riferibili alle famiglie), ha segnalato che nella stabilità del sistema bancario risiede la garanzia di fondo del risparmio ad esso affidato, esprimendo l'avviso che a questo fine l'ordinamento assoggetti il sistema bancario a controlli vòlti a garantire l'integrità dei depositi affidati attraverso la vigilanza sulla sana e prudente gestione degl'istituti bancari nonché sulla stabilità complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema (263). In questa visione, l'estesa articolazione dei gruppi bancari nei diversi comparti dell'intermediazione creditizia e finanziaria richiederebbe l'esercizio congiunto della vigilanza prudenziale sulle banche e sugli altri intermediari((264).
La vigilanza si svolge nel rispetto dell'autonomia degl'intermediari nella definizione delle politiche aziendali e nell'assunzione delle singole decisioni, in primo luogo di quelle inerenti alla concessione del credito. L'azione di controllo, vigilanza e supervisione non può interferire nelle singole scelte di affidamento effettuate dagli amministratori (in quanto si creerebbe una commistione di responsabilità tra autorità di vigilanza e soggetti vigilati). In concreto la Banca d'Italia vaglia la situazione finanziaria degl'intermediari, con particolare riguardo all'adeguatezza dei patrimoni di ciascuna banca rispetto al complesso dei rischi. Un ruolo centrale assumono l'esame delle nuove iniziative bancarie e l'analisi della struttura proprietaria dei gruppi creditizi attraverso il vaglio dell'assunzione di partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche e delle operazioni di aggregazione.
L'analisi delle situazioni delle banche si avvale anche delle ispezioni, che mirano in primo luogo ad accertare il rispetto delle normative di vigilanza e se i meccanismi di governo societario e il
9. 4. Concorrenza.
L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha affidato alla Banca d'Italia la vigilanza sul settore del credito in materia di concorrenza, in ragione della conoscenza approfondita degl'intermediari e dei mercati da essa maturata. Secondo quanto affermato dal Governatore della Banca d'Italia, tale funzione è esercitata in accordo con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il cui parere, in ventidue casi su ventitré, è stato conforme a quello della Banca d'Italia.
Il Governatore ha manifestato un'opinione largamente positiva sul rilevante processo di ristrutturazione del sistema bancario sviluppatosi negli anni più recenti, che - grazie all'euro, ma anche all'efficienza del sistema - ha consentito la discesa del costo del credito a breve termine al di sotto del 5 per cento, la riduzione dei crediti inesigibili al 4,6 per cento, mantenendo un elevato coefficiente di solvibilità (11,2 per cento a fronte dell'8 per cento richiesto dagli accordi internazionali). Il Fondo monetario internazionale, in un rapporto in corso di pubblicazione, ha espresso un giudizio altamente soddisfacente, anche nella comparazione con quello attribuito ad altri importanti Stati esteri, sulle norme e sulla prassi di vigilanza (274).
L'esistente assetto della vigilanza in materia di concorrenza per il settore bancario è stato tuttavia oggetto di dibattito nel corso delle audizioni, sia in rapporto alla sua corrispondenza con il modello teorico di vigilanza per finalità, sia in relazione alle proposte contenute nel disegno di legge A. C. 4705.
Ad avviso del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'attribuzione di questa competenza all'Autorità medesima appare coerente con l'evoluzione normativa, sempre più ispirata ad una ripartizione di competenze per funzioni, e sana l'anomalia italiana rispetto al contesto europeo e internazionale. Nel
9. 5. Trasparenza.
Sulla base del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, il controllo della CONSOB sugli emittenti quotati è un controllo di trasparenza, finalizzato ad assicurare la corretta informazione dei risparmiatori, per un consapevole compimento delle scelte d'investimento o disinvestimento. Il parametro di giudizio di tale controllo è la correttezza intesa come completezza, chiarezza, coerenza e adeguatezza delle notizie fornite al mercato.
In concreto, l'intervento della CONSOB si fonda su metodi di campionamento per selezionare gli emittenti e i documenti da esaminare ed è ordinariamente successivo alla diffusione di documenti societari. Queste scelte dipendono anche dall'entità delle risorse disponibili (286).
Il controllo sulla trasparenza dell'informazione, esercitato dalla CONSOB, presuppone il corretto funzionamento dei controlli endosocietari (si veda, sopra, la sezione 5). Come osservato dal Presidente della CONSOB, non spetterebbe invece alla Commissione giudicare della veridicità dell'informazione - un controllo siffatto essendo del tutto incompatibile con i tempi del mercato e rappresentando un unicum nel panorama internazionale - né pronunziarsi sul merito o sulla convenienza delle operazioni societarie (287). Diverso avviso ha espresso l'Assonime, secondo cui alla CONSOB spetterebbe il compito di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite dagli emittenti quotati e da quelli non quotati i cui titoli siano diffusi tra il pubblico dei risparmiatori. Lo scrutinio della CONSOB includerebbe pertanto la veridicità, anche in ragione del disposto dell'articolo 157, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, che conferisce ad essa il potere d'impugnare i bilanci «in ogni caso» (288).
La disciplina prevede obblighi informativi che devono essere adempiuti direttamente dagli emittenti, conferendo alla CONSOB poteri di richiesta di diffusione di informazioni ulteriori o di acquisizione di dati e notizie. Riguardo ai primi l'Autorità non svolge solo il compito di verifica dell'esatto assolvimento dell'obbligo ma contribuisce, attraverso il potere regolamentare, a definire un assetto normativo di regole che sia idoneo a soddisfare le esigenze informative del mercato e che sia rapidamente aggiornabile, anche con il contributo degli operatori (289).
Ulteriori misure sono quelle indicate nella posizione comune raggiunta dal Consiglio dell'Unione europea l'8 dicembre 2003 sulla proposta di direttiva relativa ai servizi d'investimento e ai mercati regolamentati (298), tra cui:
1) accesso ai dati relativi al traffico telefonico;
2) adozione di provvedimenti cautelari anche nella forma dell'inibizione di attività (299).
All'autorità potrebbe essere infine conferito il potere di promuovere l'azione civile di responsabilità a tutela degli interessi collettivi (300).
Per l'attività di controllo e d'indagine si è avanzata l'ipotesi di forme strutturate di collaborazione con altri organi, compresa la Guardia di finanza, anche mediante la costituzione di apposito nucleo (301).
È stata sottolineata da taluno - in relazione ad aspetti del disegno di legge A. C. 4705 - l'esigenza di sottoporre l'autorità al principio di legalità con la precisa definizione di destinatari, finalità, forme procedurali ed effetti dell'esercizio dei poteri normativi e amministrativi ad essa conferiti (302). Da Assogestioni è stato formulato il suggerimento d'integrare i soggetti interessati nel processo di produzione delle norme secondarie, anche attraverso il coinvolgimento consultivo delle rappresentanze di categoria (303). Analogamente, i rappresentanti dell'Assonime hanno proposto, correlativamente al rafforzamento dei poteri sanzionatorî, la previsione di effettive possibilità di partecipazione e contraddittorio tra tutte le parti coinvolte nei procedimenti, con integrale pubblicazione delle regole procedurali dell'autorità, come avviene per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Inoltre, la fase istruttoria e la fase decisionale dovrebbero essere separate, evitando che i soggetti responsabili della prima partecipino alla successiva. L'esercizio efficace di più penetranti poteri da parte della CONSOB presuppone, inoltre, maggiori garanzie d'indipendenza rispetto all'esecutivo e meccanismi rinforzati di responsabilità nei confronti del Parlamento (304).
Si è segnalato che la consistenza dell'organico della CONSOB è molto ridotta e rappresenta un vincolo obiettivo alla definizione di un assetto organizzativo adeguato. La difficoltà è aggravata, ad avviso del Presidente dell'autorità, dall'esodo di personale esperto, che dovrebbe essere acquisito e conservato mediante retribuzioni adeguate ai livelli di mercato. Accanto al rafforzamento degli organici, potrebbe valutarsi la temporanea applicazione di magistrati attraverso stage (305).
10. Sistema sanzionatorio e interventi sulla giurisdizione.
Il sistema sanzionatorio rappresenta lo strumento per inverare e rendere effettivo il funzionamento degl'istituti di controllo che, senza il presidio di esso, rimane di necessità imperfetto. Nell'àmbito qui considerato, attese la varietà e la complessità delle situazioni e delle condotte illecite che possono prefigurarsi e la diversa posizione dei soggetti che vi possono risultare coinvolti, appare necessaria un'ampia graduazione di misure - alcune delle quali già segnalate nella sezione precedente - il cui opportuno impiego consenta alle competenti autorità di esercitare, ove non siano sufficienti le attività di controllo e prevenzione, interventi repressivi pronti ed efficaci.
Secondo quanto segnalato dal Presidente della CONSOB, le sanzioni amministrative pecuniarie attualmente previste si sono rivelate inefficaci per i seguenti motivi:
1) ridotta entità;
11. I sistemi di risarcimento dei risparmiatori.
La vigente legislazione contempla sistemi di garanzia o d'indennizzo nei settori bancario e dell'intermediazione finanziaria - rispettivamente
12. Le procedure fallimentari.
Un argomento che, quantunque estraneo all'iniziale impostazione dell'indagine, è stato toccato da alcuni dei soggetti ascoltati e merita dunque di essere preso sia pur sommariamente in considerazione in questo documento, è rappresentato dalla gestione delle situazioni di crisi industriale. È stato infatti da più parti segnalato che l'attuale ordinamento non appresta strumenti idonei a promuovere, laddove possibile, la salvaguardia dei valori produttivi e dell'occupazione, per ottenere i quali risulta necessario apprestare procedure straordinarie o derogatorie, com'è accaduto ancora una volta nei recenti dissesti.
L'ABI ha sollecitato a questo fine un profondo intervento di riforma delle procedure concorsuali e di revisione globale della legge fallimentare, prefigurando procedure di risanamento giudiziali e stragiudiziali efficienti e favorendo soluzioni concordate delle crisi (334).
Anche ad avviso della Confindustria, il dissesto della Parmalat induce ad un'approfondita riflessione sull'efficacia delle procedure predisposte dal nostro ordinamento per affrontare le situazioni di crisi dell'impresa. Tale Confederazione non condivide tuttavia l'opinione dei fautori di un intervento più pregnante del giudice nella procedura e dell'introduzione di più gravi sanzioni a carico del debitore: i casi di frode debbono essere sanzionati penalmente e a tal proposito appare adeguata la soluzione proposta dalla Commissione di riforma del diritto fallimentare istituita presso il Ministero della giustizia, ma non sarebbe opportuno appesantire le procedure di crisi affidandole ai magistrati, né mantenere le attuali sanzioni civili a carico dell'imprenditore fallito. Essa chiede invece procedure di risanamento che privilegino gli accordi con i creditori per una rapida soluzione della crisi, e delle quali cui il giudice verifichi la sola regolarità formale. Soltanto quando la situazione di crisi sia insanabile si giustificherebbe, ad avviso della Confindustria, un più incisivo intervento del giudice (335).
Una riforma dovrebbe fornire inoltre adeguati strumenti che rendano conveniente per l'imprenditore dichiarare tempestivamente il proprio stato di crisi. A questo stesso fine il Ministro delle attività produttive ha annunziato misure vòlte a consentire all'autorità amministrativa di cogliere i sintomi di crisi attraverso un controllo
13. Osservazioni conclusive.
13.1. Premessa.
Come risulta dal confronto con i casi verificatisi altrove, in Europa e negli Stati Uniti d'America, le vicende italiane confermano la complessità di problemi che, per l'interazione fra i comportamenti di soggetti operanti globalmente sui mercati finanziari mondiali, esigono interventi coordinati sia nella legislazione interna sia sul piano degli organismi sovranazionali e della cooperazione internazionale fra gli Stati.
Per quanto specificamente riguarda la situazione italiana, pur nell'eccezionalità delle condotte fraudolente individuate, e in particolare per la grave e prolungata violazione delle regole da parte di amministratori e dirigenti delle società interessate, le cui responsabilità sono in via di accertamento dalle competenti autorità, l'entità delle perdite derivate dall'insolvenza dei due gruppi societari emittenti, il danno per le imprese italiane che intendano fare ricorso ai mercati finanziari e il complessivo nocumento all'immagine del paese impongono di adottare sollecitamente misure atte a ristabilire la fiducia turbata e a prevenire, per quanto possibile, il ripetersi di episodi come questi nel futuro.
Per quanto riguarda i risultati dell'indagine svolta dalle Commissioni parlamentari, suscita grave preoccupazione il fatto che le responsabilità emerse appaiono diffuse a tutti i livelli. Questa conclusione induce a mettere allo studio una vasta serie di correttivi di carattere legislativo e organizzativo, e impone anche di dare segnali decisi di un cambiamento di rotta, prestando nel contempo la dovuta attenzione affinché venga meglio regolamentato ma non ostacolato il ricorso al finanziamento obbligazionario da parte delle imprese, che costituisce un fattore di modernizzazione del mercato finanziario.
Il ricorso allo strumento del prestito obbligazionario va infatti tutelato come mezzo fondamentale per lo sviluppo delle imprese, nonché per ristabilire un indispensabile clima di fiducia tra i risparmiatori, le società emittenti e le banche collocatrici dei titoli stessi.
È forte il rischio di ripercussioni negative, dirette e indirette, sui mercati finanziari italiani che potrebbero derivare dai casi d'insolvenza verificatisi: una stretta creditizia nei confronti delle imprese in difficoltà causata dalla maggiore cautela delle banche nell'accordare loro linee di finanziamento; una crescente difficoltà di approvvigionamento mediante capitale di debito per le imprese; una diffusa sfiducia dei risparmiatori nei confronti dell'investimento in titoli azionari. Questi possibili fattori di crisi richiedono interventi diretti a salvaguardia del mercato obbligazionario.
13.2. La riforma dei controlli societari.
13.2.1. L'integrazione dei mercati finanziari e il governo societario.
Nell'ultimo quinquennio l'architettura finanziaria internazionale ha subìto radicali trasformazioni: la crescente finanziarizzazione dell'economia, l'attivismo delle banche universali in campo finanziario e l'esplosione dei mercati borsistici - sostenuta nel vecchio continente dalla stabilità monetaria dell'euro e dal ribasso dei tassi d'interesse - hanno innescato un poderoso processo di convergenza e integrazione delle regole in materia societaria, creditizia e finanziaria.
L'adozione dei princìpi contabili internazionali (International accounting standards), il nuovo Accordo di Basilea sui requisiti minimi patrimoniali, la vigilanza e la trasparenza delle banche nell'esercizio della funzione del credito, la vasta produzione normativa comunitaria in tema di diritto societario, mercati e servizi finanziari, bancari,
13.2.2. La riforma dei controlli interni.
Mentre la tutela del risparmio bancario è realizzata attraverso la vigilanza sulla sana e prudente gestione degl'intermediari, la tutela del risparmio raccolto dalle imprese è affidata ai controlli interni sulla gestione delle imprese stesse e alla sorveglianza sulla corretta rappresentazione della loro situazione finanziaria.
I controlli operati da organismi interni all'impresa, in grado di acquisire una puntuale e tempestiva conoscenza delle politiche aziendali e dei risultati economici, rappresentano il primo presidio per evitare che comportamenti fraudolenti abbiano luogo e si ripetano, compromettendo la stabilità aziendale. Malfunzionamenti, o peggio omissioni o complicità, creano le condizioni per condotte fraudolente da parte dei vertici societari; vengono distorte le valutazioni degli analisti e le decisioni degl'investitori.
Per tutelare questi ultimi ed evitare ulteriori «fallimenti del mercato» è necessario, dunque, potenziare l'efficacia dei meccanismi di controllo endosocietario, favorendo la dialettica rappresentativa all'interno della compagine societaria, sia attraverso il rafforzamento del ruolo di controllo degli azionisti di minoranza, sia mediante un maggiore coinvolgimento - come già possibile nell'ambito dell'autonomia statutaria - degl'investitori istituzionali e dei rappresentanti dei titolari degli strumenti finanziari emessi dalla società per il mercato o assegnati ai dipendenti.
Il primo ed essenziale presupposto per la trasparenza informativa nei riguardi del mercato è dato dalla presenza di organi di controllo realmente indipendenti all'interno delle imprese aperte al mercato dei capitali.
È questo l'intendimento sotteso alla recente riforma del diritto societario, ispirata a maggiore flessibilità e semplificazione per le società «chiuse» e al contestuale rafforzamento dei presìdi di trasparenza e controllo nelle società «aperte» ai capitali di rischio.
Le recentissime modifiche al testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria (in vigore dal 29 febbraio 2004), con cui si è provveduto al suo adeguamento ai nuovi modelli alternativi di amministrazione e controllo introdotti dalla riforma del diritto societario, hanno, infatti, rafforzato il regime delle incompatibilità
Nella prospettiva, sin qui adottata, di rafforzamento della dialettica intrasocietaria s'innestano ulteriori proposte dirette a rafforzare ulteriormente il ruolo degli azionisti di minoranza.
A tale riguardo è stata sottolineata, ad esempio, la possibilità, di conferire alla minoranza azionaria la facoltà di nominare uno o due
13.2.3. Il ruolo dell'autodisciplina di mercato.
Oltre alle linee di riforma prospettate, le Commissioni ritengono essenziale intervenire anche in relazione ai princìpi di governo societario stabiliti nel Codice di autodisciplina delle società quotate.
In esso si rinvengono elementi di grande qualità dal punto di vista della trasparenza, che consentono alle società di aumentare la propria affidabilità per gl'investitori attraverso l'applicazione di un avanzato modello organizzativo societario.
Le Commissioni ritengono, pertanto, che alcuni princìpi di maggior rilievo contenuti nel cosiddetto Codice Preda, come quelli inerenti al ruolo del consiglio d'amministrazione e del comitato per i controlli interni, l'informazione ai consiglieri e la trasparenza delle operazioni con parti correlate, possano essere recepiti o comunque considerati nell'ordinamento giuridico.
Ciò che appare fondamentale, tuttavia - alla luce di quanto sopra esposto circa il ruolo di orientamento del mercato che ha assunto l'autodisciplina - è garantire una maggiore pubblicità delle modalità concrete di adesione ai princìpi del Codice Preda.
I recenti scandali finanziari testimoniano, infatti, come l'attuale assetto, nel quale le istruzioni di borsa vincolano le società quotate ad informare il mercato sull'applicazione delle raccomandazioni del Codice e sulle motivazioni di eventuali scostamenti dalle stesse, non appaia sufficiente a garantire un corretto e trasparente funzionamento dei mercati finanziari, ma sia viceversa foriero di possibili effetti distorsivi in mancanza di un sistema di controlli e di sanzioni in ordine alla veridicità delle informazioni fornite al mercato.
Al fine d'introdurre più adeguati meccanismi informativi per gl'investitori circa l'effettiva attuazione delle regole del Codice di autodisciplina da parte delle imprese, le Commissioni, pur salvaguardando il principio dell'autore-golamentazione, valutano positivamente l'introduzione, in via legislativa o regolamentare, di obblighi specifici di comunicazione periodica relativamente all'adesione a taluni princìpi
13.2.4. La riforma dei controlli esterni: le società di revisione.
Dalla ricostruzione dei recenti casi di dissesto emersa durante le audizioni dell'indagine conoscitiva, come anche dall'esame di vicende occorse in altri paesi (ad esempio il caso Enron) si evince che le società di revisione contabile hanno un ruolo fondamentale nell'assicurare la veridicità dei conti delle imprese e la trasparenza della loro situazione finanziaria e contabile. Le società in questione rappresentano, infatti, uno snodo essenziale al fine di realizzare un capitalismo moderno ed efficiente e svolgono funzioni di estrema delicatezza e di rilevante interesse per la collettività.
In proposito, è indubitabile che l'efficienza dell'attività di revisione è proporzionale all'indipendenza della società e del responsabile della revisione e presuppone, dunque, la neutralizzazione dei conflitti d'interessi.
Questi ultimi si possono manifestare sia nella scelta del revisore da parte del socio di controllo, sia nello svolgimento di incarichi diversi dalla revisione da parte di soggetti collegati alla società di revisione, sia, infine, in relazione alla partecipazione di imprenditori, banche e società finanziarie al capitale delle società di revisione medesime.
Sul punto, le Commissioni ribadiscono l'esigenza di garantire la terzietà della società di revisione, introducendo limiti ulteriori rispetto all'esclusività dell'oggetto sociale delle società di revisione, già sancita dall'ordinamento nell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Nelle more dell'approvazione dei progetti di legge sulla tutela del risparmio - che intervengono sulla materia della revisione contabile con criteri, quali quelli delineati nel disegno di legge del Governo, che le Commissioni ritengono ampiamente condivisibili - potrebbe essere data attuazione all'articolo 160 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, il quale prevede l'adozione di un apposito regolamento del Ministro della giustizia per la disciplina dei casi d'incompatibilità della società e del responsabile della revisione.
Nel rafforzare la disciplina delle incompatibilità dovranno introdursi misure incidenti sia sulle società di revisione e sui soggetti con esse collegati, sia direttamente sulle persone fisiche in esse operanti, vietando alle società di revisione di svolgere, anche indirettamente attraverso aziende, studi o professionisti collegati in una «rete», attività di consulenza o comunque attività diverse dalla revisione nei
13.2.5. La riforma dei controlli esterni.
13.2.5.1. a) Le società di rating.
Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato posto l'accento sulla rilevanza, per il corretto e trasparente funzionamento dei mercati finanziari, dell'attività di soggetti esterni all'impresa, come le agenzie di rating e gli analisti finanziari, le cui valutazioni esercitano un ruolo cruciale nell'orientare le strategie e le decisioni di investimento degl'intermediari e dei singoli risparmiatori.
In particolare, il giudizio espresso dalle agenzie di rating sugli strumenti finanziari è contemplato nella normativa secondaria riguardante le attività d'intermediazione finanziaria. Risulta pertanto necessario regolare in modo più puntuale la prestazione di tali servizi al pubblico, con riguardo sia alla qualificazione dei soggetti e al contenuto dell'attività esercitata, sia sul piano della prevenzione e della regolazione dei conflitti d'interessi che si potrebbero verificare nel suo svolgimento, nonché, infine, con riferimento alla responsabilità che quest'attività può comportare.
Con riferimento a tale tipo di attività, le Commissioni ritengono essenziale addivenire a un assetto regolatore che, superando la dimensione dei confini nazionali, tenga conto delle linee di tendenza in atto nell'ordinamento comunitario, vòlte ad imporre un livello di trasparenza e di informazione commisurato agli obiettivi di una solida tutela degli investitori e dell'efficienza del mercato. In questa direzione si rende opportuna la necessità di una riflessione, nelle sedi competenti, sull'istituzione di un sistema di supervisione a livello europeo sull'attività di rating e sui soggetti che la esercitano.
13.2.5.2. b) Analisti finanziari.
Per quanto concerne l'attività degli analisti finanziari, oltre al regime sostanzialmente oligopolistico di tale mercato, sono emersi alcuni rilevanti aspetti di criticità, quali, tra l'altro, la forte prevalenza di consigli operativi nel senso dell'acquisto, la sostanziale assenza di studi contenenti valutazioni negative, l'uniformità dei giudizi espressi negli studi stessi, la difficoltà e la lentezza nell'adeguamento alle
13.2.6. Il fenomeno delle cosiddette «scatole cinesi».
Con l'espressione di scatole cinesi sono denominate le strutture patrimoniali societarie in cui l'attivo di una società quotata in borsa è rappresentato prevalentemente dalla partecipazione - perlopiù di controllo - in un'altra società quotata.
In proposito è da condividere l'obiettivo di introdurre strumenti di tipo informativo vòlti a rendere nota e trasparente la situazione del mercato, aumentando gli obblighi d'informazione sulle operazioni intragruppo; introducendo regole di governo societario dirette ad incrementare la tutela delle minoranze (in particolare, nel caso di società controllata da un'altra società quotata, la società controllata dovrebbe dotarsi di un comitato di controllo interno composto esclusivamente da amministratori indipendenti); utilizzando le segmentazioni di mercato al fine di segnalare agl'investitori i profili di potenziale criticità che caratterizzano le «scatole cinesi».
Vanno inoltre previste la progressiva esclusione delle società costituenti «scatole vuote» dal listino di borsa, nonché la creazione di un mercato separato delle società che controllano altre società, a fini di maggiore trasparenza.
13.2.7. Paradisi fiscali e legali.
È da valutare con grande preoccupazione il diffuso utilizzo, nel mercato finanziario internazionale, di sedi aperte nei cosiddetti paradisi fiscali e legali: si tratta di normali pratiche internazionali vòlte a ridurre i costi d'intermediazione sotto il profilo sia fiscale, sia
13.2.8. L'ammissione dei titoli alla negoziazione di borsa.
La scelta effettuata dal legislatore nel nostro Paese in sede di privatizzazione è stata di affidare le cosiddette funzioni di listing (cioè l'ammissione a quotazione e la successiva sorveglianza al mercato di Borsa) alla responsabilità delle società di gestione del mercato. L'affidamento del listing a tali società genera tuttavia un potenziale conflitto d'interessi, essendo Borsa Italiana SpA una società per azioni al cui capitale partecipano intermediari finanziari quotati. Altro conflitto può poi derivare dall'interesse della società che gestisce il mercato ad incrementare il numero delle società ammesse alla quotazione, a scapito del rigore nella verifica dei requisiti.
Per risolvere tali conflitti si è di volta in volta proposto di quotare nello stesso mercato borsistico la società di gestione, al fine di stemperare la presenza degli intermediari quotati nel suo capitale, oppure di attribuire all'autorità di sorveglianza le funzioni di ammissione alla quotazione.
Tale esigenza va condivisa, riconoscendo gli interessi generali collegati alla funzione di listing. Pertanto, ferme restando le istruttorie e verifiche affidate comunque a Borsa Italiana SpA, si potrebbe riservare all'autorità di supervisione la decisione finale al riguardo, in modo da affidare ad un soggetto pubblico la tutela di un interesse pubblico, nonché prevedere la facoltà di non ammettere o escludere dalla quotazione società, sulla base di criteri predeterminati.
13.3. I rapporti tra banca e impresa.
Nel corso dell'indagine si è più volte accennato al tèma del rapporto fra banche e imprese. È noto che la convergenza di convenienze che si verifica fra le imprese, spinte dall'esigenza di disporre di fonti privilegiate di accesso al credito e ai servizi di finanza d'impresa, e l'alta dirigenza delle banche, interessata a prevenire modificazioni degli assetti di controllo proprietario per preservare la propria posizione di comando, può determinare situazioni in cui la
13.4. La riforma delle funzioni di vigilanza.
13.4.1. Ragioni e orientamento della riforma.
Ogni intervento sulle funzioni di vigilanza deve muovere dal riconoscimento della validità del modello del mercato regolamentato. Le vicende degli ultimi anni - dalla bolla speculativa sui mercati dei titoli azionari negli anni 1999-2000, alle crisi delle società americane Enron e Worldcom, fino ai recenti avvenimenti italiani - suggeriscono infatti di rafforzare i presìdi a tutela degli investitori e dei risparmiatori, ampliando proprio l'operatività di tale modello e rafforzando le regole, le procedure e i controlli, ancora più necessari in un'ottica globalizzata e con scenari internazionali aperti.
Un intervento sull'attuale assetto delle funzioni di vigilanza appare, in particolare, necessario alla luce di tre fondamentali elementi emersi nel corso dell'indagine. Un primo dato meritevole di attenta considerazione attiene all'evoluzione in corso a livello europeo. È in atto, infatti, un processo di convergenza delle funzioni di vigilanza che ha già realizzato l'unificazione del mercato dei valori mobiliari e condurrà, entro un periodo assai breve, ad un mercato unico dei servizi finanziari, ponendo, sul piano interno, il problema d'introdurre adeguati correttivi all'attuale frammentazione delle competenze in materia di vigilanza. Un secondo elemento dal quale non appare possibile prescindere attiene alla struttura finanziaria del mercato, che si caratterizza, in misura sempre maggiore, per una marcata integrazione fra le diverse attività di credito e per la conseguente despecializzazione degli intermediari nonché per una nuova composizione dell'offerta di prodotti finanziari. Un terzo, fondamentale elemento riguarda la nuova composizione dei portafogli dei nuclei familiari: è drasticamente diminuito il peso dei depositi bancari e dei titoli di Stato ed è nettamente aumentata l'incidenza di attività finanziarie di mercato (azioni e obbligazioni emesse da soggetti privati). Gli ultimi due aspetti qui richiamati richiedono, innanzitutto, di finalizzare maggiormente l'attività di vigilanza alla tutela degli interessi dei risparmiatori, che si configurano come i «soggetti deboli» ed esposti ai rischi più elevati in conseguenza delle intervenute trasformazioni dei mercati finanziari.
Rispetto al nuovo quadro che si è obiettivamente determinato, l'assetto della vigilanza, oltre che della regolamentazione, appare, in particolare, assegnare, da un lato, un'eccessiva centralità al sistema bancario - scelta questa comprensibile con riferimento al passato ma, sotto molti aspetti, non più attuale - e, dall'altro, non tenere nella debita considerazione le trasformazioni alle quali è andata incontro l'attività svolta dagli intermediari.
13.4.2. Sviluppare il modello di vigilanza per finalità ponendo al centro la tutela del risparmio.
Nel corso delle audizioni è risultata ampiamente prevalente l'opinione secondo la quale risulterebbe controproducente, o quanto meno prematura, fino a una più compiuta valutazione delle esperienze avviate in questo senso in altri paesi, una radicale trasformazione
13.4.3. La vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione.
Nell'attuale assetto della vigilanza, il modello per finalità è applicato in modo solo parziale, in quanto il legislatore ha ritenuto che i caratteri specifici dei due settori giustifichino l'esistenza di due organismi, ISVAP e COVIP, dotati di competenze in materia di vigilanza rispettivamente sui settori delle assicurazioni e dei fondi pensione. Le due citate autorità riconducono ad un modello di tipo istituzionale, connotato dal conferimento della vigilanza sulle diverse categorie di operatori ovvero sui diversi mercati ad uno specifico organo, competente per tutte le attività e per il perseguimento di tutti gli obiettivi.
Con particolare riferimento al settore assicurativo, va evidenziato come i relativi prodotti abbiano un rilevante contenuto finanziario, che può risultare diretto concorrente di prodotti offerti da banche e da fondi comuni d'investimento. Sul piano funzionale si assiste ad un'evoluzione diretta verso la tendenziale despecializzazione degli intermediari. Strutturalmente, esistono legami societari tra i settori bancario e assicurativo che si esplicano nella partecipazione o addirittura nell'esercizio del controllo da parte di gruppi bancari su un rilevante numero di compagnie assicurative. D'altronde, non può non rilevarsi la specificità delle attività connesse all'assicurazione contro i rischi, la cui valutazione è rimasta finora estranea alla funzione di vigilanza sul credito.
L'indagine induce quindi ad approfondire il problema se sussista un grado di prossimità tra realtà bancaria e assicurativa, anche per
13.4.4. La disciplina delle autorità.
Le autorità preposte alla funzione di vigilanza sono sorte in tempi diversi e la relativa disciplina risente del momento in cui è stata concepita. Nell'ordinamento si è andata frattanto precisando la figura dell'autorità indipendente, che ha assunto in misura sempre maggiore natura e connotati uniformi. Al fine di ridefinire la complessiva disciplina degli organismi di vigilanza del settore, occorre porsi l'obiettivo di introdurre elementi di razionalizzazione e coordinamento nella regolamentazione delle diverse autorità, onde rafforzarne la coerenza e l'efficacia, secondo una logica di sistema. È necessario garantire una ripartizione chiara ed efficiente delle funzioni affidate alle autorità, anche valutando l'opportunità di ridurre il numero delle stesse, al fine di limitare la frammentazione delle competenze, semplificare i controlli ed agevolare l'individuazione dell'ambito delle relative responsabilità.
Un primo tema da considerare è quello del rapporto tra organi politici d'indirizzo e autorità di vigilanza. Ogni intervento in materia deve considerare la necessità di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza delle autorità di vigilanza sul mercato finanziario e sugli intermediari bancari e finanziari. Ciò non appare tuttavia escludere la possibilità che l'azione delle autorità si conformi ad indirizzi politici generali. A tale riguardo sembrerebbe opportuno limitarsi a confermare le competenze del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ferma restando la necessità di chiarire gli àmbiti di responsabilità del Governo. Deve tuttavia essere introdotta una disciplina che, in conformità con il peculiare regime di responsabilità proprio delle autorità, rafforzi i rapporti tra le autorità stesse e il Parlamento, prevedendo eventualmente uno specifico organismo parlamentare competente in materia di autorità indipendenti.
Il rapporto tra organi politici d'indirizzo e autorità di vigilanza dovrebbe inoltre manifestarsi al momento della nomina dei componenti dell'autorità, in particolare attraverso il requisito di una maggioranza qualificata dell'organo parlamentare. Riguardo alle modalità di nomina, ma anche alla composizione dell'organo di vertice e alla durata in carica dello stesso, si tratta d'individuare criteri uniformi per le autorità, ferma restando la salvaguardia delle relative garanzie di indipendenza. A riguardo si può in ogni caso rilevare come proprio la disciplina delle autorità indipendenti attualmente esistenti dimostri la possibilità di assicurare piena indipendenza, autonomia ed efficacia anche ad organismi collegiali nominati per un periodo di
13.4.5. Coordinamento e semplificazione normativa.
La disciplina organizzativa delle autorità di vigilanza dovrà perseguire inoltre l'obiettivo di un maggiore coordinamento tra le stesse, destinato a manifestarsi, innanzitutto, attraverso un più intenso scambio d'informazioni e un più ampio confronto nello svolgimento delle rispettive attività. A tal fine appare da condividere la proposta di costituire un apposito organismo di coordinamento che si riunisca con periodicità prestabilita al fine di realizzare un più efficace raccordo tra indirizzi e attività delle autorità.
Il coordinamento tra le diverse autorità di vigilanza dovrà tendere, in primo luogo, a impedire che gli intermediari siano gravati di oneri eccessivi e superflui, evitando la duplicazione degli adempimenti, i controlli congiunti, la sovrapposizione dei compiti e i contrasti d'indirizzo.
Occorre, più in generale, optare per una semplificazione della regolamentazione in materia di vigilanza che sappia far leva anche sui meccanismi di mercato e sulla responsabilizzazione degli operatori, rifuggendo dalla tentazione di esasperare il regime dei controlli moltiplicando le autorizzazioni e gli oneri amministrativi quando ciò non corrisponda ad effettive necessità.
13.5. Il problema dell'apparato sanzionatorio.
13.6. Interventi sulla giurisdizione.
13.7. Sistemi di tutela dei risparmiatori.
I recenti scandali finanziari hanno incrinato la fiducia dei cittadini nella capacità del sistema di tutelare adeguatamente il risparmio.
NOTE
La disciplina vigente in materia sanzionatoria è parsa per molti aspetti difettare di efficacia deterrente.
Su tale tematica, vale certamente la considerazione che le vicende di crisi non derivano solo dalla carenza di controllo istituzionale, né soltanto da smagliature nel tessuto del governo societario, ma sono originate anche dal fatto che il mercato e gli operatori, in qualche modo, hanno smarrito gli incentivi a indirizzare le proprie attività verso meccanismi di comportamento virtuoso.
Occorre quindi prendere in esame un rafforzamento delle sanzioni amministrative e penali in materia societaria, cui si accompagni la previsione di sanzioni accessorie di tipo interdittivo, consistenti nella sospensione o decadenza dalle cariche, e di strumenti efficaci per determinare conseguenze negative di carattere reputazionale, consistenti nella piena pubblicità delle misure afflittive di fronte al mercato.
Si richiede pertanto l'inasprimento delle sanzioni attualmente previste in materia: la modesta entità delle pene attuali, in un contesto ordinamentale che si caratterizza per l'estrema lentezza dei procedimenti penali, contribuisce, fra l'altro, ad abbassare la soglia di rilevanza dei termini di prescrizione; per quanto concerne, in particolare, la disciplina del reato di false comunicazioni sociali, l'introduzione
di soglie quantitative che escludono la punibilità del fatto può oggettivamente alterare la percezione dell'illegalità del comportamento. Appare quindi necessario semplificare la struttura della fattispecie di reato, nonché valutare l'opportunità di ripristinarne la perseguibilità d'ufficio.
Al fine di prevenire mancanze nel funzionamento della filiera di controllo sulla produzione di dati e di notizie all'interno delle società (servizi di controllo interno, collegio sindacale, comitato di controllo, società di revisione), può essere utile individuare nuove fattispecie sanzionatorie e nuovi profili di responsabilità, introducendo nell'ordinamento, per garantire la genuinità del dato informativo di base, una specifica responsabilità penale dei dirigenti degli uffici amministrativi e contabili per la produzione di documenti falsi o contenenti informazioni false o incomplete, la consapevole diffusione di tali documenti da sé o da altri prodotti, e la predisposizione di bilanci contenenti rappresentazioni false, incomplete o comunque alterate a scopo fraudolento.
A fronte dell'esiguità dei limiti minimi e massimi di sanzione pecuniaria, inferiori a quelli di altri ordinamenti, potrebbe valutarsi l'opportunità di aumentare, almeno in alcuni casi, l'ammontare delle sanzioni.
Tra le sanzioni interdittive, poi, potrebbero essere adottate iniziative nelle sedi competenti per prevedere, quale sanzione nei confronti degli amministratori per i casi di informazioni ingannevoli, l'interdizione dall'incarico di amministratore nell'intera Unione europea.
Per quanto concerne la cosiddetta sanzione reputazionale - il cui metus, colpendo un bene essenziale per chi opera nei mercati finanziari basati sulla fiducia, potrebbe in astratto essere fortemente deterrente rispetto a comportamenti criminosi - la forma di pubblicità dei provvedimenti sanzionatorî di violazioni amministrative, ora consistente nella sola pubblicazione per estratto nel Bollettino della CONSOB o della Banca d'Italia, non risulta idonea a produrre un effetto deterrente concreto nei confronti degli operatori: potrebbe invece prevedersi la pubblicazione su quotidiani, anche specializzati in materia economica, aventi diffusione sull'intero territorio nazionale.
Appaiono condivisibili la finalità d'intervenire sul sistema sanzionatorio complessivo e la filosofia del nuovo reato di nocumento al risparmio. Tale innovativa soluzione, che ha il pregio d'identificare nel risparmio un bene pubblico da tutelare penalmente, presenta tuttavia alcuni profili problematici, in particolare dal punto di vista della determinazione della condotta sanzionata: in questa prospettiva potrebbe valutarsi piuttosto l'opportunità di rafforzare le sanzioni riferibili a figure di reato già contemplate nell'ordinamento, anche inasprendo le sanzioni previste per il falso in bilancio.
Appare, infine, opportuno affrontare la tematica dell'eventuale revisione, laddove fosse necessario, dell'impianto della disciplina dei reati societari, senza rinnegare la portata innovativa dello stesso come recato dalla riforma del 2002. Non può essere tuttavia sottaciuta l'assoluta assenza di qualsiasi correlazione tra la riforma del diritto
societario e dei reati societari e gli episodi di malaffare e di truffa emersi nei mesi passati.
In Italia, l'estrema lentezza dei processi in materia commerciale e societaria, che si riverbera in scarsa certezza e in una deminutio di tutela dei rapporti fra operatori, potrebbe trovare rimedio nell'istituzione di sezioni specializzate dei tribunali per le materie economiche, di guisa che fosse assicurata la specializzazione richiesta dalla specificità e complessità delle questioni di diritto e di fatto che tali controversie sottendono.
Anche nel contesto della recente riforma del processo commerciale, i nuovi organi giurisdizionali, costituiti da sezioni specializzate presso il giudice ordinario localizzate a livello di distretto delle singole corti d'appello, sarebbero competenti nella materia societaria, nelle materie disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dal testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, nonché per le procedure concorsuali.
A tale ultimo riguardo, la mancanza di una legislazione efficiente per la gestione delle situazioni di crisi dell'impresa sollecita una revisione globale della legge fallimentare e delle altre procedure concorsuali, che, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, persegua con maggiore efficacia di quanto oggi avviene il fine di favorire il recupero della produttività dell'impresa, preservandone il valore nei periodi di difficoltà economica.
Nell'àmbito delle audizioni dell'indagine è stata affrontata anche la problematica relativa alla definizione di sistemi di tutela dei risparmiatori possessori di titoli obbligazionari o di altri strumenti finanziari soggetti ad insolvenza, anche con riferimento al valore costituzionale della tutela del risparmio sancito dall'articolo 47 della Costituzione.
L'esigenza d'individuare adeguate forme di tutela dei risparmiatori è stata prospettata in una duplice ottica: da un lato per dare soluzione alle difficoltà contingenti, a fronte delle consistenti perdite - tanto in dimensioni assolute quanto in proporzione alle disponibilità patrimoniali individuali - subìte da numerosi risparmiatori italiani; dall'altro, per favorire, in una prospettiva futura, la ricostituzione del rapporto fiduciario, che oggi appare incrinato, tra i risparmiatori stessi e le istituzioni, pubbliche e private, operanti nei mercati finanziari.
In tale àmbito tematico occorre tuttavia distinguere tra strumenti di tutela di tipo giuridico e strumenti di tutela di carattere economico-finanziario.
Sotto il primo profilo si possono indicare tutti gl'interventi di carattere normativo atti a rendere più facile, rapido ed efficace l'esperimento delle tutele giurisdizionali da parte dei risparmiatori che si ritengano danneggiati dai comportamenti di emittenti o intermediari nel collocamento di strumenti finanziari.
In tale prospettiva è stata segnalata, e costituisce oggetto di alcune iniziative legislative già all'esame della Camera dei deputati, la possibilità d'introdurre nell'ordinamento italiano forme di tutela analoghe a quella della class action, già sperimentata nell'ordinamento americano, vale a dire di un'azione giurisdizionale finalizzata a riconoscere tutela ad una pluralità di soggetti, appartenenti ad una medesima categoria di consumatori o risparmiatori, che si ritengono danneggiati dal comportamento di un operatore economico.
A riguardo si ribadisce come ogni strumento atto ad incrementare la capacità dei risparmiatori di tutelare giuridicamente i propri diritti debba essere in linea di principio valutato positivamente, anche in quanto il rischio di vedersi esposti ad azioni giudiziarie, con le relative conseguenze di richieste di risarcimento e di perdita di reputazione, concorrerebbe a dissuadere gli operatori scorretti dal porre in essere comportamenti illeciti.
Occorre peraltro segnalare come l'inserimento di un istituto che non conosce precedenti nell'àmbito della tradizione giuridica italiana debba essere operato con opportuna cautela, al fine di evitare incertezze interpretative o vere e proprie aporie normative.
Sul piano del merito appare inoltre necessario che l'introduzione di tale istituto non porti ad affidare integralmente la tutela dei consumatori e dei risparmiatori esclusivamente ad associazioni o gruppi organizzati - che pure in questo campo possono svolgere un ruolo importante d'informazione e sensibilizzazione - ledendo il diritto, costituzionalmente garantito a ciascun soggetto, di agire in giudizio nelle forme e secondo le strategie che valuti più opportune sulla base della propria situazione concreta e dei propri interessi.
Sempre in quest'àmbito si possono ricordare le norme, già sperimentate in alcuni casi, che prevedono l'imposizione di limiti alla circolazione presso il pubblico di strumenti finanziari destinati ad investitori professionali ovvero che ne vincolano la circolazione alla prestazione di garanzie da parte dei soggetti collocatori.
Passando a considerare gli strumenti di tutela di carattere economico-finanziario, nel corso dell'indagine sono state ipotizzate diverse tipologie d'intervento, per le quali si rinvia alla parte ricostruttiva, senza pertanto addentrarsi nelle caratteristiche specifiche e nelle problematiche di carattere tecnico che ciascuna di esse potrebbe presentare.
In linea generale occorre comunque rilevare come la previsione di forme d'indennizzo generalizzato e indiscriminato si esponga al rischio di determinare effetti perversi, inducendo sostanzialmente tutti i risparmiatori ad acquisire strumenti finanziari incorporanti un livello di rischio nettamente superiore a quello che sarebbe stato scelto sulla base delle proprie aspettative razionali e della propensione individuale al rischio, in ragione della rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, fidando sul fatto che, in ogni caso, il cattivo andamento dell'investimento non comporterebbe comunque riflessi negativi sul loro patrimonio, in presenza d'una garanzia di ultima istanza.
Tale circostanza, oltre ad apparire assai discutibile sul piano etico, ingenerando l'erronea convinzione che l'acquisto di uno strumento
finanziario non determini l'assunzione di alcun rischio, comporterebbe forti distorsioni nei meccanismi di mercato di allocazione del capitale, in quanto annullerebbe, di fatto, il contenuto informativo per il mercato stesso incorporato nella diversificazione dei tassi dei titoli, determinando una loro impropria convergenza anche con riferimento a strumenti finanziari caratterizzati da un livello di rischio intrinseco molto diverso, e favorirebbe in ultima analisi proprio il collocamento di titoli speculativi a più alto livello di rischio, a danno del finanziamento delle iniziative produttive di maggiore solidità.
Sotto un altro punto di vista, la costituzione di sistemi di garanzia generalizzata comporterebbe la necessità di risolvere il problema relativo al finanziamento degli stessi e al riparto dei relativi oneri tra i diversi soggetti privati coinvolti, salva l'ipotesi, che appare peraltro improponibile, di una totale fiscalizzazione dei medesimi costi a carico del bilancio pubblico.
La previsione di un obbligo di finanziamento generalizzato a carico di tutti gli intermediari bancari sarebbe anch'essa fonte di gravi distorsioni, ponendo impropriamente sullo stesso piano soggetti che hanno tenuto comportamenti tra loro difformi in materia di collocamento dei titoli.
Peraltro, una previsione che intendesse stabilire tale onere a carico delle sole banche collocatrici, indipendentemente da ogni verifica giudiziale circa la sussistenza di profili di responsabilità per i comportamenti tenuti nei confronti della clientela acquirente di titoli, apparirebbe anch'essa molto dubbia sul piano della costituzionalità, anche in quanto finirebbe per pregiudicare i diritti degli azionisti privati delle banche medesime, ai quali sarebbero sostanzialmente trasferire le perdite subìte dai possessori dei titoli dei quali sia stata dichiarata l'insolvenza.
Inoltre, l'imposizione di obblighi di garanzia o di gravosi oneri di finanziamento alle banche in relazione al collocamento o alla negoziazione dei titoli rischierebbe di determinare la fuga degli intermediari finanziari nazionali da tale attività, ovvero un incremento esponenziale dei costi di emissione, risolvendosi in un ulteriore danno per l'intero tessuto produttivo nazionale, che vedrebbe inaridirsi un canale di finanziamento, alternativo all'indebitamento bancario, ormai indispensabile per la sua crescita, e aumentando pertanto il carattere bancocentrico, da più parti criticato, del sistema imprenditoriale italiano.
Inoltre tali misure determinerebbero l'ulteriore, paradossale conseguenza, di incentivare ancor più il ricorso ad emissioni effettuate su piazze finanziarie straniere, ovvero, addirittura, in paradisi fiscali o legali, caratterizzati da un minor livello di trasparenza e di tutela.
Una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata dalla costituzione di un fondo per il ristoro dei danni subìti dai risparmiatori, nel quale confluiscano i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
Peraltro, le Commissioni valutano positivamente e sostengono le iniziative, intraprese autonomamente da molte banche italiane, di ristorare i propri clienti risparmiatori delle perdite subìte, ritenendo che le procedure d'indennizzo debbano essere completate nei tempi
più rapidi possibili, onde superare la sfiducia che molti risparmiatori nutrono nei confronti del sistema creditizio nel suo complesso. Al medesimo fine può essere opportuno attribuire un riconoscimento istituzionale all'attività delle maggiori organizzazioni rappresentative dei consumatori, anche prevedendo forme di consultazione delle stesse da parte delle autorità del settore.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte possono trarsi alcune parziali conclusioni e formulare alcune prime ipotesi.
In primo luogo occorre sottolineare come la più generale tutela per i risparmiatori e per tutti i soggetti che si affacciano sui mercati finanziari sia costituita da tutte le misure che favoriscano o rafforzino la completezza, la veridicità e la piena conoscibilità delle informazioni rilevanti per i mercati dei capitali.
In secondo luogo, sempre su un piano generale, il necessario, delicato bilanciamento tra i valori, inevitabilmente tra loro in parte confliggenti, della stabilità, della trasparenza e della concorrenza dev'essere individuato in un punto d'equilibrio che non sia di per sé pregiudizievole degl'interessi dei risparmiatori, sui quali non debbono essere riversate le debolezze e le contraddizioni del sistema.
Appare inoltre da valutare positivamente la possibilità, contenuta nel disegno di legge presentato dal Governo, di prevedere, nel caso di successiva circolazione di titoli destinati ad investitori professionali, la prestazione di una garanzia da parte del soggetto collocatore relativamente al pagamento degl'interessi e alla restituzione del capitale.
Un'ulteriore proposta che appare condivisibile riguarda la possibilità di introdurre nell'ordinamento una norma analoga a quella presente nella legislazione statunitense, secondo cui i soggetti collocatori hanno l'obbligo di mantenere nel proprio portafoglio per un determinato periodo di tempo i titoli destinati a investitori professionali prima di collocarli presso il pubblico indistinto, ovvero, in subordine, di introdurre l'obbligo, per gli intermediari incaricati del collocamento, di detenere in portafoglio, per un periodo prefissato, i titoli privi di prospetto informativo.
In un'ottica di maggiore trasparenza nei rapporti tra intermediari e clienti, appare anche opportuno consentire il collocamento delle sole emissioni obbligazionarie accompagnate da un prospetto informativo, nonché estendere l'obbligo di prospetto a tutti i prodotti finanziari collocati presso il pubblico indistinto, introducendo altresì stringenti previsioni vòlte ad assicurare la piena comprensibilità dei medesimi prospetti informativi.
Nella medesima prospettiva si ritiene utile prevedere che l'intermediario produca, al momento dell'acquisto del prodotto finanziario da parte del risparmiatore, una formale attestazione della rispondenza o meno del prodotto stesso al relativo profilo di rischio individuale, indipendentemente dal fatto che l'acquisto derivi o no da una proposta dell'intermediario.
Inoltre, potrebbe essere imposto il divieto di cedere ad investitori non professionali titoli che, per le loro caratteristiche intrinseche, abbiano un carattere altamente speculativo non adeguato al profilo di rischio del normale risparmiatore, ferma restando la possibilità di derogare a tale divieto di fronte ad una manifestazione di volontà di
acquisto inequivocabile, spontanea e informata del risparmiatore stesso.
Infine, come misura di carattere estremo, che dovrebbe tuttavia essere verificata in sede comunitaria, potrebbe essere introdotto il divieto di emissione e/o di negoziazione sui mercati italiani di titoli che risultino privi di alcune caratteristiche minime, sul piano delle garanzie di solvibilità dell'emittente.
Con l'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni, il Parlamento ha dato una prima, tempestiva risposta, ad aspettative relative all'accertamento degli eventi e delle circostanze che hanno concorso a renderli possibili.
Le Commissioni hanno operato unitariamente, procedendo a tutti gli accertamenti in uno spirito di serena e fattiva collaborazione e prescindendo dalle diverse valutazioni su singoli aspetti.
L'indagine è stata condotta con senso di responsabilità, incentrando il confronto sulle questioni che investono interessi generali della collettività. Il Parlamento ha dunque dimostrato, in questa prima fase, di saper agire come Istituzione unitaria di fronte a questioni che mettono in causa interessi e valori permanenti della comunità nazionale.
L'attività d'indagine parlamentare garantisce condizioni fondamentali di trasparenza e visibilità del dibattito, idonee a consentire all'opinione pubblica nazionale e internazionale di partecipare e verificare la sostanza e la serietà del confronto in atto tra le forze politiche e il Governo.
Il metodo parlamentare assicura, con maggiore evidenza nelle situazioni più difficili, la visione più alta di tutti gli aspetti di un problema, al di sopra degli interessi particolari e delle visioni parziali che i diversi soggetti in causa manifestano. Applicando fino in fondo il metodo parlamentare, le Commissioni hanno assicurato condizioni fondamentali di trasparenza e visibilità.
In questo senso si auspica che le modalità, la rapidità e la qualità dell'approfondimento svolto in questi due mesi dalle Commissioni parlamentari contribuiscano a trasmettere un primo e sostanziale messaggio di fiducia ai risparmiatori e ai mercati finanziari.
Questo messaggio dovrà essere sollecitamente confermato e corroborato dai fatti consequenziali, traducendosi nell'adozione delle misure di carattere legislativo, che sappiano innescare quel processo di trasformazione richiesto dall'evoluzione del contesto internazionale e dalla necessità di superare senza ulteriore indugio le difficoltà di adattamento che il sistema italiano ha evidentemente manifestato.
I risparmiatori debbono poter fare pieno affidamento sul sistema creditizio e finanziario; il ruolo e i poteri delle istituzioni di vigilanza vanno adeguati alle nuove dinamiche dei mercati; le regole di governo
e l'interna organizzazione delle società debbono garantire la trasparenza e la funzionalità dei loro assetti.
Questi obiettivi richiedono interventi riformatori, mirati e incisivi, tali da rinnovare e rilanciare l'immagine complessiva del sistema finanziario e creditizio, restituendo pienamente ai risparmiatori la fiducia che è condizione necessaria per il funzionamento dei mercati.
(1) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 8-10.
(2) Ivi, p. 8.
(3) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp.6-9.
(4) Ivi, p. 6.
(5) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 27-28; audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 12.
(6) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 10 e documento consegnato alle Commissioni, allegato 6; audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 34.
(7) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 10 e documento consegnato alle Commissioni, allegato 6.
(8) Audizione dei rappresentanti della Standard & Poor's, seduta del 3 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 35.
(9) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 10-12 e documento consegnato alle Commissioni, allegati 1, 2, 3a e 3b.
(10) Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 4-8.
(11) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 17-18 e pp. 31-32.
(12) Ivi, pp. 10-11.
(13) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 15.
(14) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 7-8; in senso conforme si veda anche l'audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 7.
(15) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 16-17.
(16) Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 24.
(17) Ivi, pp. 24-25.
(18) Audizione del Ministro delle attività produttive, seduta del 12 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 8.
(19) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 126; in senso conforme i rappresentanti della Confapi, seduta del 22 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 11.
(20) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 26.
(21) Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, seduta del 10 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 136-137.
(22) Audizione dei rappresentanti della Confapi, seduta del 22 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 6; p. 23; si veda anche l'audizione dei rappresentanti della Confindustria, ivi, p. 79.
(23) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 9.
(24) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 28.
(25) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 39; pp. 52-54; pp. 84-85.
(26) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 27-28.
(27) Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2003, Resoconto stenografico, pp. 53-54.
(28) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 7-10 e documento consegnato alle Commissioni, tavv. 2-3.
(29) Ivi, p. 14.
(30) Ivi, p. 10; p. 14.
(31) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 11-13; p. 33.
(32) Ivi, p. 7.
(33) Ivi, p. 8; pp. 33-34.
(34) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 10.
(35) Ivi, pp. 11-12.
(36) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 4.
(37) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 33; pp. 39-41; Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 10; p. 81.
(38) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 59.
(39) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 83-84.
(40) Ivi, pp. 46-49.
(41) Ivi, pp. 50-52.
(42) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 25.
(43) Audizione dei rappresentanti di Unicredito Italiano SpA, seduta del 20 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 9.
(44) Si veda, ad esempio, l'audizione del Presidente di Capitalia SpA, seduta del 20 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 51
(45) Audizione dei rappresentanti di Banca Intesa SpA, seduta del 20 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 9.
(46) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 23.
(47) Audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 30.
(48) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 105.
(49) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 16; in senso conforme il Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 55.
(50) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 2.
(51) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, pp. 26-27.
(52) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 55.
(53) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 4 e nota 7.
(54) Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 26 (CGIL).
(55) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 55; p. 68; audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 26; audizione del professor Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2003, Resoconto stenografico, p. 18; audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 23.
(56) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 4.
(57) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 47.
(58) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 6.
(59) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 9-10; p. 50.
(60) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 16-18.
(61) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 36; pp. 51-52.
(62) Audizione dei rappresentanti di Banca Intesa SpA, seduta del 20 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 14.
(63) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione del risparmio gestito (Assogestioni), seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 99-100.
(64) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 17.
(65) Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 10.
(66) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione del risparmio gestito (Assogestioni), seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 101.
(67) Audizione dei rappresentanti di Unicredito Italiano SpA, seduta del 20 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 12.
(68) Audizione del professor Mario Sarcinelli, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 25.
(69) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 18.
(70) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 46-47.
(71) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 47.
(72) Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UGL-CREDITO e UILCA, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 38.
(73) Audizione di rappresentanti di Banca Intesa SpA, seduta del 20 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 13.
(74) Audizione del Presidente di Capitalia SpA, seduta del 20 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 59
(75) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 24; p. 38.
(76) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 27.
(77) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 16; p. 34.
(78) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 19-20.
(79) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 37.
(80) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione del risparmio gestito (Assogestioni), seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 98-99.
(81) Audizione dei rappresentanti di Banca Intesa SpA, seduta del 20 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 12.
(82) Audizione dei rappresentanti di Unicredito Italiano SpA, seduta del 20 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 13.
(83) Audizione dei rappresentanti di Borsa Italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 28.
(84) Audizione dei rappresentanti di Borsa Italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 39.
(85) Audizione del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 40.
(86) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 4.
(87) Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 68, con riferimento alla documentazione consegnata alle Commissioni (allegato 1, tav. 7).
(88) Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 73-74.
(89) Ivi, pp. 68-69.
(90) Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, seduta del 16 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni dall'UGL, p. 7.
(91) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 11-12; pp. 24-26.
(92) Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 69-71. Sulla composizione degl'investimenti dei fondi pensionistici si veda l'allegato 2 nella documentazione consegnata alle Commissioni.
(93) Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 68.
(94) Ivi, p. 71.
(95) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 17-18; pp. 31-32.
(96) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 23.
(97) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 45-46; audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 36.
(98) Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, seduta del 10 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 133-134; i dati percentuali sono contenuti, in dettaglio, a p. 6 del documento consegnato alle Commissioni.
(99) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 27.
(100) Ivi, p. 23; pp. 26-27.
(101) Audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 65.
(102) Ivi, p. 81.
(103) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 10.
(104) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, pp. 9-10 e pp. 11-13.
(105) Il Codice di autodisciplina delle società quotate è stato adottato nell'ottobre 1999 su iniziativa della Borsa italiana SpA. Una nuova edizione aggiornata è stata pubblicata nel luglio 2002 ed è rinvenibile nel sito internet di questa, all'indirizzo: www.borsaitalia.it, nella sezione: Regolamenti e istruzioni, alla voce: Corporate governance.
(106) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, pp. 17-18; la predisposizione e la diffusione della relazione sulla corporate governance sono disciplinate nella sezione IA. 2. 13 delle Istruzioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana SpA. Sull'applicazione del Codice si veda l'audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 35.
(107) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana dei revisori contabili (Assirevi), seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 13; in favore di maggiori forme di pubblicità anche il professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2003, Resoconto stenografico, p. 52.
(108) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 9.
(109) Audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 36.
(110) Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2003, Resoconto stenografico, p. 52.
(111) Audizione dell'Associazione italiana degli analisti finanziari, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 9.
(112) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 28.
(113) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 34. La Commissione ministeriale di studio sulla trasparenza delle società quotate, istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2002, ha presentato il 27 settembre 2002 la relazione finale sulla propria attività, che è pubblicata nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze (www.tesoro.it/DOCUMENTAZIONE/Commissione-studio-trasp-soc-quotate.pdf).
(114) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 51; p. 53. Il Sarbanes-Oxley Act è stato approvato dal Congresso degli Stati Uniti d'America il 30 luglio 2002.
(115) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 54; si veda anche l'audizione dei rappresentanti dei consumatori, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 12.
(116) Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2003, Resoconto stenografico, p. 52.
(117) Audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 8.
(118) Audizione del prof. Sabino Cassese, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 3; il problema è stato segnalato anche dal professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 62.
(119) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 90.
(120) Audizione dell'avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 85-86.
(121) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, pp. 15-16.
(122) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 54-55.
(123) Audizione dei rappresentanti dell'Assogestioni, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 96.
(124) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana degli analisti finanziari, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 7-8. Analoga osservazione, con riferimento a specifiche circostanze di fatto, è stata formulata dai rappresentanti dell'Assogestioni, seduta del 5 febbraio 2004, pp. 110-111.
(125) Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 25 (CGIL); p. 28 (CISL); p. 30 (UIL); documento consegnato alle Commissioni dall'UGL, p. 7; con riferimento alla partecipazione azionaria, si veda il documento consegnato alle Commissioni dalla FABI, p. 4.
(126) Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, seduta del 10 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 134-135.
(127) Audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 13.
(128) Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 62.
(129) Audizione dell'Associazione italiana degli analisti finanziari, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 10.
(130) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 24.
(131) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 10.
(132) Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 59.
(133) Audizione dei rappresentanti dell'Assogestioni, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 95.
(134) Ivi, p. 96.
(135) Audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 67.
(136) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 10; audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 39-40.
(137) Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 78-79.
(138) Audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 13.
(139) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 52; audizione del Ministro delle politiche comunitarie, Resoconto stenografico, seduta del 12 febbraio 2004, p. 62.
(140) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 90.
(141) Ivi, p. 52; i princìpi richiamati sono contenuti nel documento IOSCO publ. doc. n. 150 e n. 151 del settembre 2003.
(142) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 17.
(143) La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342. Nel corso dell'esame parlamentare la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, approvò l'ordine del giorno Pace ed altri n. 9/7184/1, che impegnava il Governo «in sede di prima applicazione della nuova disciplina a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30 per cento dal livello di tassazione medio applicato in Italia». Ad una prima individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato si è provveduto con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001).
(144) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 17.
(145) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 25.
(146) Ivi, p. 58.
(147) Ivi, p. 76.
(148) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 15.
(149) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 28.
(150) Osservazione dell'on. Leo nell'audizione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 14.
(151) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 114 (intervento dell'on. Pinza); pp. 126-127.
(152) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 38.
(153) Audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 6-8.
(154) Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, seduta del 10 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 4; audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 21.
(155) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 21.
(156) Audizione dell'avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 56; audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 11.
(157) Audizione dell'avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 57.
(158) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 51; audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, seduta del 10 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 132.
(159) Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, seduta del 10 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 133; documento consegnato alle Commissioni, pp. 4-5.
(160) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 16.
(161) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 52 (con riferimento ai documenti IOSCO publ. doc. n. 150 e n. 151 del settembre 2003).
(162) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 55; audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 25; inoltre, i soggetti indicati nelle note seguenti.
(163) Raccomandazione 2002/590/CE, glossario: GU L191 del 19 luglio 2002, p. 55.
(164) Audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 14; p. 21.
(165) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 24-25; in senso conforme l'audizione dei rappresentanti della
Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 19.
(166) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 19.
(167) Ivi.
(168) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 118 (intervento dell'on. Pagliarini); p. 128.
(169) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 20; audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 41. Diversa opinione ha espresso il professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 61, secondo cui l'estensione dello stesso limite massimo alle persone fisiche svolgenti attività di revisione potrebbe desumersi in via interpretativa anche dalle norme in oggi vigenti.
(170) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 25; documento consegnato alle Commissioni, p. 29.
(171) Audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 22-23.
(172) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 20; analogamente, audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 7, e audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 25.
(173) Audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 12.
(174) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, pp. 6-7; audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 62.
(175) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 20; in forma più articolata nell'audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 10 (deliberazione dell'assemblea su proposta del comitato per il controllo interno e parere del collegio sindacale).
(176) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 112 (intervento dell'on. Pinza); p. 126; audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 51.
(177) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 55; in senso conforme l'audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 41. Si veda il paragrafo 2. 4 della relazione finale presentata dalla Commissione di studio sulla trasparenza delle società quotate (Commissione Galgano) il 27 settembre 2002.
(178) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 24; documento consegnato alle Commissioni, p. 29; per la rotazione degli incarichi anche l'audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 25; audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 11.
(179) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 7; audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 10.
(180) Audizione dell'avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 87.
(181) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, pp. 6-7.
(182) Audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 10. Si veda il citato paragrafo 2. 4 della relazione finale presentata dalla Commissione di studio sulla trasparenza delle società quotate (Commissione Galgano).
(183) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 20.
(184) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana degli analisti finanziari, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 8-9; si veda anche l'audizione dell'avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 58.
(185) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 21; audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 24-25; audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 12; p. 15.
(186) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 21; audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 25; audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 7.
(187) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 25.
(188) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 55.
(189) Audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 15.
(190) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 24-25.
(191) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 7.
(192) Audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 14.
(193) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 20.
(194) Audizione dei rappresentanti dell'Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 15-16; audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 29-30.
(195) Audizione dei rappresentanti della Standard & Poor's, seduta del 3 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 28-29; documento consegnato alle Commissioni dalla società Fitch Italia, p. 12.
(196) Audizione dei rappresentanti della Standard & Poor's, seduta del 3 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 31; documento consegnato alle Commissioni dalla società Moody's Italia, p. 2; p. 5; documento consegnato alle Commissioni dalla società Fitch Italia, p. 14.
(197) Audizione dei rappresentanti della Standard & Poor's, seduta del 3 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 48; documento consegnato alle Commissioni dalla società Moody's Italia, p. 6; documento consegnato alle Commissioni dalla società Fitch Italia, p. 23; appendice, p. 6.
(198) Audizione dei rappresentanti della Standard & Poor's, seduta del 3 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 44-45; documento consegnato alle Commissioni dalla società Moody's Italia, p. 7; documento consegnato alle Commissioni dalla società Fitch Italia, p. 16; p. 23. Il conflitto costituito dal rapporto retributivo con gli emittenti è stato segnalato dal professor Sabino Cassese, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 4.
(199) Audizione dei rappresentanti della Standard & Poor's, seduta del 3 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 33; p. 47; documento consegnato alle Commissioni dalla società Moody's Italia, p. 5; p. 7.
(200) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 27.
(201) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana degli analisti finanziari, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 8.
(202) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana degli analisti finanziari, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 6; pp. 11-13.
(203) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana degli analisti finanziari, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 23-24.
(204) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 26.
(205) Audizione dell'avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 58.
(206) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana degli analisti finanziari, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp.13-15.
(207) Audizione dei rappresentanti della Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 31-32.
(208) Ivi, pp. 35-37; p. 39.
(209) Audizione dei rappresentanti della Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 42-43; p. 61; audizione dei rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 29.
(210) Audizione dei rappresentanti della Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 33.
(211) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 50; pp. 106-107.
(212) Ivi, p. 52.
(213) Audizione del professor Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 17: contra, i rappresentanti dell'Associazione italiana degli analisti finanziari, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 32.
(214) COM (2002) 625: GU C 71 E del 25 marzo 2003.
(215) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, pp. 11-12; audizione dei rappresentanti della Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 41-43; pp. 51-52.
(216) Audizione dell'avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 89-90.
(217) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 11 e pp. 32-33.
(218) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 22.
(219) Ivi, pp. 12-14 e documento consegnato alle Commissioni, allegato 4; pp. 17-18.
(220) Ivi, pp. 17-18.
(221) Ivi, p. 13; in senso conforme l'audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 37-38.
(222) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 32-41.
(223) Ivi, pp. 18-31; pp. 100-101.
(224) Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 4-8.
(225) Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 36. Un giudizio opposto è stato formulato dal professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 52.
(226) Audizione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 10-11; sulle verifiche operate presso società del gruppo Parmalat, ivi, p. 26; p. 30.
(227) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 13-14; p. 32.
(228) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 81.
(229) Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 45-47.
(230) Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 39-41; si vedano anche le considerazioni svolte dal Ministro delle politiche comunitarie, seduta del 12 febbraio 2004, Resoconto stegnografico, p. 39.
(231) Ad esempio audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 58; audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 25; audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 10; audizione dei rappresentanti di Assogestioni, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 92; audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 40; audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana degli analisti finanziari, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 4.
(232) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 15-16.
(233) Audizione del professor Sabino Cassese, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 6; nel medesimo senso il professor Renzo Costi, ivi, p. 12, e il professor Giuseppe Guarino, ivi, pp. 22-24.
(234) Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 41-42; p. 45; p. 75.
(235) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 12; p. 61; in senso conforme il professor Giuseppe Guarino, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 27-29, e il professor Mario Sarcinelli, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 79.
(236) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 36.
(237) Audizione del professor Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 10.
(238) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 25.
(239) Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 25 (CGIL); p. 31 (UIL).
(240) Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 42-45.
(241) Audizione del Ministro delle attività produttive, seduta del 12 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 8-9; pp. 13-14.
(242) Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 77.
(243) Ivi, p. 77-80.
(244) Ivi, p. 96. La prevalenza dell'obiettivo della stabilità è stata sostenuta dal professor Mario Sarcinelli, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 48; pp. 79-80.
(245) Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 84.
(246) Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 82-83.
(247) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 5-6; p. 8.
(248) Audizione del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 50.
(249) Ivi, pp. 41-42.
(250) Ivi, p. 49.
(251) Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 10-11; pp. 22-24.
(252) Ivi, p. 12.
(253) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 59; p. 72; p. 83. Il Governatore della Banca d'Italia ha per altro precisato che i dati della centrale dei rischi sono comunicati senza difficoltà ogniqualvolta la CONSOB ne faccia richiesta, e che nessuna sollecitazione in tal senso è pervenuta in relazione al caso Parmalat (seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 42).
(254) Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 9.
(255) Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 45-46.
(256) Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 75-76.
(257) Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 47.
(258) Audizione del professor Sabino Cassese, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 5.
(259) Audizione del professor Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 15.
(260) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 17.
(261) Ivi, p. 40.
(262) Audizione del professor Giuseppe Guarino, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 34-35.
(263) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 15-16; p. 27.
(264) Ivi, p. 16.
(265) Ivi, pp. 17-18.
(266) Ivi, p. 38.
(267) Ivi, p. 62; p. 87.
(268) Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 55-56; p. 73.
(269) Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 42; p. 46.
(270) Audizione delle associazioni dei consumatori, seduta del 40 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 29.
(271) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 88 (sen. Pedrini).
(272) Ivi, pp. 37-38 (in risposta ad osservazione dell'on. Tabacci).
(273) Audizione del professor Giuseppe Guarino, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 25-26.
(274) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 19-21.
(275) Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 10-11; allegato 1 al documento depositato presso le Commissioni, riguardante la competenza per l'applicazione delle norme sulla concorrenza relativamente al settore bancario nei principali ordinamenti europei e in quello degli Stati Uniti d'America.
(276) Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 13.
(277) Ivi, p. 14.
(278) Ivi, pp. 14-17.
(279) Ivi, p. 12; in senso conforme il professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 53.
(280) Audizione del professor Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 17; Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 44; p. 77.
(281) Audizione del professor Mario Sarcinelli, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 47.
(282) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 29; si veda anche l'audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 60.
(283) Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 47; diversamente, con riguardo alla natura dell'atto, audizione del professor Sabino Cassese, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 7.
(284) Audizione del professor Giuseppe Guarino, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 31-34.
(285) Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 48-49.
(286) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 46.
(287) Ivi, pp. 44-45.
(288) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 10.
(289) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 45.
(290) Ivi, pp. 58-59. Si veda, al riguardo, la sezione 4. 3.
(291) Audizione dei rappresentanti dell'Assogestioni, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 94.
(292) Audizione del professor Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 13-14.
(293) Audizione del professor Giuseppe Guarino, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 30-31; in senso contrario il professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 50.
(294) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 10.
(295) Audizione del Governatore della Banca d'Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 25.
(296) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, pp. 25-26.
(297) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 48; p. 87.
(298) 13421/3/03 REV 3.
(299) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 53-54.
(300) Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 55.
(301) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 60; p. 106; p. 109 (on. Mancuso); p. 122. Sulle attuali
competenze della Guardia di finanza si veda l'audizione del Comandante generale, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 5-10; sulle ipotesi di estensione delle attribuzioni del Corpo, ivi, p. 12; pp. 20-22; su possibili conseguenze negative, audizione del professor Giuseppe Guarino, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 26-27.
(302) Audizione del professor Sabino Cassese, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 6-7.
(303) Audizione dei rappresentanti di Assogestioni, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 92.
(304) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 11.
(305) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 56-58; p. 87.
(306) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 48-49; in senso conforme l'audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 26.
(307) Audizione del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 49.
(308) Audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 41.
(309) Si veda al riguardo l'audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 62-63.
(310) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 17.
(311) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, pp. 13-15; audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 24; si veda anche il documento consegnato alle Commissioni nella seduta del 16 febbraio 2004 dai rappresentanti dell'UGL, p. 7.
(312) Audizione dei rappresentanti dell'Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, pp. 5-6.
(313) Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, seduta del 10 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 136.
(314) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 32.
(315) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 55.
(316) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 23.
(317) Ivi, pp. 43-44.
(318) Ivi, p. 28; audizione del professor Mario Sarcinelli, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 49; audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 27.
(319) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p.27; p. 32.
(320) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 22; audizione del prof. Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 19.
(321) Audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 40.
(322) Audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 86.
(323) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 44; la richiesta di introdurre forme di class action è stata avanzata nelle audizioni delle associazioni dei consumatori, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 12; p. 26, e delle organizzazioni sindacali, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 27. I rappresentanti dell'ANIA, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 29, hanno per altro segnalato la necessità di definire correttamente la nozione di «classe» e i connessi rischi di estensione della conflittualità.
(324) Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 40.
(325) Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 55.
(326) Audizione delle associazioni dei consumatori, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 6; p. 8; pp. 11-12; p. 14; p. 30.
(327) Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 36-37.
(328) Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 17; pp. 44-45.
(329) Audizione del Ministro delle politiche comunitarie, seduta del 12 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 41; pp. 44-45.
(330) Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 84.
(331) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 26-27.
(332) Audizione del prof. Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 18; audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 40.
(333) Audizione dei rappresentanti dell'ANIA, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 28.
(334) Audizione dei rappresentanti dell'ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 29-30.
(335) Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, pp. 22-24.
(336) Audizione del Ministro delle attività produttive, seduta del 12 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 7.