Doc. IV-ter, n. 20


N. 3362/03 R.G.N.R.
N. 3822/05 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI TRIESTE
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice per le indagini preliminari, dr. Enzo Truncellito,
esaminati gli atti del procedimento di cui ai numeri sopra indicati, in corso nei confronti di Roberto MENIA, nato a Pieve di Cadore (BL) il 3/12/1961, residente a Trieste, in viale Miramare, 279,
per il reato di cui agli artt. 595, co. 1, 2 e 3 c.p., 13 della l. 8/2/1948, n. 47;

OSSERVA

Con atto depositato in data 13/8/2003 nella segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, Alessandro Metz, consigliere regionale del Friuli Venezia-Giulia, esponeva che il 30/5/03 era apparso sul quotidiano «Il Piccolo» di Trieste un articolo relativo ad un incontro pubblico organizzato da Alleanza Nazionale sul tema «Stampa, televisione e libertà» e tenutosi il giorno precedente presso la locale Stazione Marittima; che dal pezzo giornalistico risultava che alla conferenza era intervenuto, tra gli altri, l'On.le Roberto Menia (appartenente alla Camera dei deputati), il quale, criticando duramente la candidatura di Riccardo Illy a governatore della Regione FVG (si era all'epoca in piena campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale), aveva del medesimo pure detto: «...Ha anche per amichetto un tale Alessandro Metz che compare anche sui manifesti elettorali e che è un noto devastatore di beni pubblici...».
Tanto premesso, il Metz considerava tali affermazioni offensive della sua reputazione, in particolare ritenendo che l'uso del termine «amichetto» era profondamente lesivo della sua identità sessuale. Pertanto, egli presentava formale querela nei confronti del Menia.
Quest'ultimo in data 25/11/05 eccepiva l'insindacabilità delle sue dichiarazioni ai sensi dell'articolo 68/1 Cost.
In conseguenza di ciò, il p.m. ha ora trasmesso gli atti a questo giudice ex articolo 3, co. 6, della l. 140/2003.
L'eccezione proposta dall'On.le Menia non può essere accolta.
È noto come sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3/1 della l. 140/2003 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68/1, 117 Cost., sia già intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 120/2004.
Il giudice delle leggi, infatti, pur non giudicandola illegittima se correttamente interpretata, ha confermato che la norma scrutinata non ha innovato la sostanza della tutela accordata al parlamentare, ribadendo il principio che, nella voluntas legis, tutte le attività del parlamentare stesso devono essere connesse con l'esercizio della funzione propria dei membri del Parlamento, giusta il contenuto dell'articolo 68 Cost., che la legge n. 140 esplicita ma non amplia arbitrariamente.
E quindi - ha continuato la Corte - quel che è rilevante accertare ai fini della concessione di immunità è il legame funzionale fra l'opinione espressa o gli atti compiuti e l'esercizio di funzioni parlamentari, dal momento che «non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni». Non potendo insomma la prerogativa dell'insindacabilità derivare dal mero possesso della qualità soggettiva di parlamentare, è proprio la nozione di nesso funzionale che «consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nel limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare». In definitiva, quel che è essenziale verificare è l'ambito funzionale entro cui l'atto sottoposto ad esame si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare l'esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se non in forme «tipiche» ed «extra moenia».
In tale solco interpretativo si è posta pure Cass. Sez. I, 2/12/2004-20/1/2005, n. 1600, affermando altresì il principio che nella competizione partitica tesa anche alla svalutazione della persona dell'avversario non può individuarsi sic et simpliciter il legittimo esercizio dell'attività di parlamentare.
Alla luce di tali insegnamenti e rammentate le espressioni - sopra riportate - rivolte dall'On.le Menia al consigliere regionale Metz, non tanto come politico, ma come persona, francamente non riesce agevole a questo giudice capire quale collegamento funzionale possa ricorrere fra esse e l'attività di parlamentare, anche in circostanze non tipicamente riconducibili all'ambito regolamentare come un incontro pubblico organizzato da Alleanza Nazionale nel corso della campagna elettorale regionale.
Di conseguenza, non potendosi accogliere l'eccezione avanzata dall'On.le Menia, ai sensi dell'articolo 3, co. 4 e 5, della l. n. 140/2003, va dichiarata la sospensione del presente procedimento e disposto l'invio di copia degli atti alla Camera dei deputati affinché voglia deliberare in ordine alla vicenda in oggetto ex articolo 3, co. 8, cit. legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 68, co. 1, Cost., 3, co. 1, 4, 5 e 5 della l. n. 140/2003,
rigetta l'eccezione proposta da Roberto Menia ex articolo 68/1 Cost.;
dichiara la sospensione del presente procedimento;
dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Trieste, 20 dicembre 2005.

Il Cancelliere

 

Il Giudice per le indagini preliminari
Dottor Enzo Truncellito


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