Doc. IV-ter, n. 14



TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale in composizione monocratica,
vista l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68 comma 1, Cost., proposta dal difensore dell'onorevole Sgarbi Vittorio, membro della Camera dei deputati, in relazione al reato di cui all'articolo 595, commi 2 e 3, c.p., 13 l. n. 47 del 1948 contestato al medesimo (v. imputazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio in data 18/6/2002);
viste le conclusioni delle parti all'udienza del 30/11/2004;
udite le ulteriori conclusioni operate all'odierna udienza;
rilevato che, allo stato degli atti, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 68 Cost. e della normativa di attuazione posta dalla legge n. 140 del 2003;
considerato, infatti, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 16 aprile 2004 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 l. 140 del 2003, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma e 117 della Costituzione, escludendo che la norma posta da tale articolo abbia ampliato l'ambito dell'immunità garantita ai parlamentari dall'articolo 68 primo comma, quale risultava dalla propria giurisprudenza;
rilevato, in particolare, che tale sentenza ha precisato, da un lato, che non ogni opinione espressa da un parlamentare rientra nella previsione dell'articolo 68 Cost., perché altrimenti l'immunità si risolverebbe in un privilegio personale confliggente in modo irrimediabile con principi costituzionali fondamentali e diritti di altri soggetti; dall'altro, che rientrano nella sfera dell'insindacabilità non solo tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari, ma anche le attività non tipizzate, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche «innominati», ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica (v. sentenza n. 120 del 2004);
rilevato che, pertanto, ciò che rileva ai fini dell'insindacabilità è la necessaria esistenza del nesso funzionale fra le opinioni espresse e l'attività non genericamente politica bensì parlamentare, anche se le caratteristiche di quest'ultima e di conseguenza quelle dello stesso nesso funzionale non possono essere rigorosamente definite in astratto «in ragione dell'inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie» (v. sentenza n. 120 del 2004 già citata e quella n. 298 del 29 settembre 2004);
considerato che, alla stregua dell'orientamento della Corte costituzionale, pur non essendo decisiva la «localizzazione» dell'attività in questione all'interno o all'esterno del Parlamento, le opinioni assunte come diffamatorie rientrano nell'area di insindacabilità solo se costituiscano «divulgazione e riproduzione» (nel senso che vi sia sostanziale identità di contenuti) di attività parlamentari, pur non necessariamente tipiche (v. sempre la sentenza n. 120 del 2004);
rilevato che tale valutazione è stata confermata dalle sentenze della Corte costituzionale, emesse in sede di conflitto di attribuzione, nn. 246, 298 e 347 del 2004;
rilevato che, inoltre, tale ultimo provvedimento ha chiarito che l'estensione dell'immunità alle dichiarazioni rese all'esterno della sede parlamentare, riproduttive e divulgative di atti costituenti esercizio di funzioni parlamentari, si riferisce agli atti che il medesimo parlamentare riproduce e divulga, con la conseguente irrilevanza di quelli posti non da lui, ma da altri membri del Parlamento;
ritenuto che, in adesione alla giurisprudenza della Corte costituzionale sopra richiamata, in considerazione del tenore e delle circostanze spazio temporali delle opinioni espresse, non si ravvisa in esse il nesso di funzionalità richiesto dalle norme suddette, così come sinora indicato;
visto l'articolo 3 l. 140 del 2003

P.Q.M.

Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati e dispone la sospensione del procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Rinvia il procedimento, nulla opponendo le parti, al 9.05.2005 A/2 h. 11,30.

Roma, 10 gennaio 2005

Il Giudice
dr. Raffaele Gargiulo


Frontespizio