Doc. IV-ter, n. 13-A




Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, concernente un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Nichi VENDOLA (il procedimento n. 4703/01 RGNR) e annunziata alla Camera il 17 gennaio 2005.
Il procedimento è iniziato a carico del deputato Vendola in seguito a una denuncia-querela di Michele e Canio Scianatico, titolari del Laterificio pugliese sito in Terlizzi, in provincia di Bari. Costoro si sono doluti di affermazioni rese da Nichi Vendola durante un comizio tenuto nella sezione di Rifondazione Comunista di Terlizzi il 17 febbraio 2001. Nell'occasione egli avrebbe affermato, per come risulta dal capo d'imputazione: «Per informazioni che sono a mia disposizione ci sono delle carte dell'ufficio giudiziario e delle ispezioni poi occultate, insabbiate dal magistrato, ma io ho potuto leggere cos'erano quell'entità di quelle ispezioni... c'è un intero paese che non ne può più del fatto che questo signore comprando i politici, comprando i magistrati, dico cose precise che finiranno in un processo perché un onorevole di Alleanza Nazionale verrà a dire che lui prendeva i soldi da Scianatico, che lui organizzava le cene, perché il giudice con Scianatico si mettessero d'accordo su come insabbiare quelle indagini... il processo lo faremo perché per me, questa volta, è difficile sfuggire dal punto in cui veramente i tecnici, quelli veri, non quelli falsi, non quelli di comodo, non quelli che fingono di vedere le cose a macchina spenta... non quelli che fingono di mettere i sensori sulle stufe degli operai che non stanno lavorando... non le false indagini, le false inchieste che sono state sempre fatte d'accordo».
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 2 febbraio 2005.
Al riguardo, occorre fin da subito sottolineare che per ben due volte, il 4 febbraio 2003 e il 29 aprile 2004, il pubblico ministero ha chiesto che il procedimento penale contro Nichi Vendola fosse archiviato. In entrambe le circostanze il GIP ha denegato l'archiviazione, pervenendo infine - in data 3 gennaio 2005 - a rigettare anche quella che ha interpretato come un'eccezione di insindacabilità avanzata personalmente da Nichi Vendola nell'interrogatorio reso il 12 aprile 2002 e a determinarsi, essendo sopraggiunta la legge n. 140 del 2003, a rimettere gli atti alla Camera dei deputati (v. al riguardo l'ordinanza di trasmissione, doc. IV-ter n. 13, atto capostipite del presente stampato).
Per chiarire la fisionomia della vicenda deve essere premesso che in data 5 marzo
1997 Nichi Vendola depositava l'interrogazione n. 4/08125 - XIII legislatura (che per comodità si allega alla presente relazione), con la quale - fatto esplicitamente il nome dell'imprenditore Scianatico e del Laterificio pugliese - egli denunciava i danni all'ambiente e alla salute delle persone che la fabbrica stessa verosimilmente arrecava al circondario di Terlizzi.
A tale interrogazione il Governo non ha mai risposto.
Della vicenda però Nichi Vendola, nella sua qualità di parlamentare, non smetteva mai di occuparsi tanto che giungeva a presentare una denuncia penale in data 14 aprile 2000.
Gli Scianatico, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 2001, al termine di un corteo cittadino organizzato da Rifondazione comunista il 17 febbraio 2001 a cui parteciparono centinaia di persone, cercarono di interloquire pubblicamente con Nichi Vendola per garantirsi un'occasione di replica. Tale occasione si ebbe in effetti in un incontro successivo al corteo con alcuni operai della fabbrica in questione, i quali sostennero che in realtà l'azienda era stata sottoposta a numerosi e penetranti controlli delle autorità sanitarie e del lavoro e che tali controlli avevano dato esiti del tutto negativi e che quindi scagionavano la direzione dell'impresa. Nel corso di questo incontro - tenutosi presso la sezione terlizzese di Rifondazione comunista e nel quale intervennero numerosi cittadini a sostegno della protesta guidata dal parlamentare - il Vendola avrebbe proferito le parole contestategli.
Per comprendere l'intimo nesso funzionale tra tali dichiarazioni e l'esercizio del mandato parlamentare, occorre elencare i contenuti di alcuni atti di indagine svolti dagli uffici della procura di Trani per verificare l'eventualità che le affermazioni contenute nella denuncia del deputato interessato avessero un fondamento.
Anzitutto, si è chiarito che il deputato di Alleanza nazionale cui Nichi Vendola si riferiva era Ermanno Iacobellis, eletto nella XIII legislatura nel collegio Trani-Ruvo, e iscrittosi inizialmente al gruppo Alleanza nazionale. Peraltro, nel corso del 1999, l'on. Iacobellis si dimetteva da tale gruppo per aderire al movimento capeggiato dall'on. Mastella (l'UDEUR).
Costui veniva sentito a sommarie informazioni testimoniali una prima volta il 13 luglio 2000. Dal verbale delle informazioni risulta che l'on. Iacobellis - richiesto se rispondesse al vero che aveva rivelato a Vendola le ragioni del nulla di fatto con cui erano terminati i processi per reati ambientali contro gli Scianatico - confermava quasi completamente le circostanze descritte da Vendola, salvo smentire in parte il contenuto delle conversazioni avute con lui. Egli infatti confermava di aver avuto colloqui con Nichi Vendola e che in effetti egli aveva partecipato a occasioni conviviali con gli Scianatico e con il dottor Saverio Umberto De Simone, titolare di un'inchiesta scaturita da una denuncia del sindaco di Terlizzi. Ciò in ragione del fatto che era proprietario di un immobile a Terlizzi e che conosceva, in quanto magistrato, la sorella del dottor De Simone, Anna, magistrato anch'ella e collega di tale Iolanda Carrieri, moglie di Canio Scianatico. Iacobellis negava soltanto di aver toccato - nel corso delle cene - l'argomento che riguardava l'indagine.
In data 19 giugno 2000 peraltro il dottor De Simone era stato sentito innanzi al presidente della corte d'appello di Bari e aveva confermato di essere stato il titolare dell'inchiesta e di aver subito numerose pressioni per «accomodare» la vicenda processuale degli Scianatico. Al riguardo, egli aveva sottolineato che l'on. Iacobellis era aduso ad avvicinamenti tesi a simili accomodamenti. Egli aveva confermato di aver partecipato a un pranzo presso il ristorante Carpe diem di Terlizzi, ma negato di aver preso parte a un'altra occasione presso l'abitazione di sua sorella Anna a Bisceglie. Il dottor De Simone aveva comunque affermato di aver rifiutato le pressioni di Iacobellis.
In data 26 luglio 2000, veniva sentita a sommarie informazioni testimoniali Marisa Tedeschi, coniuge seperato del De Simone, la quale (pur in un contesto che può far sorgere dubbi sulla genuinità di alcuni aspetti della deposizione) non solo confermava che suo marito aveva partecipato a una cena con Iacobellis e Canio Scianatico (nell'abitazione della cognata Anna) ma anche che - successivamente ma verosimilmente non in connessione con tale evento - egli aveva goduto di alcuni significativi vantaggi patrimoniali (l'apertura di un conto corrente presso la filiale di Molfetta della Banca popolare di Bari e l'uso di un appartamento a Trani in Via Ognissanti).
Successivamente, il 26 gennaio 2003, l'on. Iacobellis veniva nuovamente escusso nel quadro delle indagini difensive ai sensi degli articoli 391-bis e 391-ter c.p.p. e affermava testualmente: «Nel corso del 1998, incontrando l'on. Vendola a Montecitorio, svolgendo all'epoca entrambi le funzioni di commissari componenti la Commissione parlamentare antimafia, ho avuto modo di apprendere che nel comune di Terlizzi si continuava a morire per l'inquinamento proveniente dai fumi del Laterificio pugliese. Io espressi la mia meraviglia all'on. Vendola in quanto ero convinto che ogni causa inquinante fosse stata rimossa a seguito dell'inchiesta della procura tranese condotta dal dottor De Simone negli anni precedenti». Per il resto Iacobellis confermava quanto già noto.
Dati questi elementi il PM chiedeva l'archiviazione che però, come detto, anche su opposizione degli Scianatico, il GIP respingeva.
Invitato a indagare su quale esito avesse avuto la denuncia di Vendola contro De Simone, il PM accertava che il procedimento da essa sortito era stato poi archiviato, ma che il Vendola non poteva essere a conoscenza di tale conclusione al momento del comizio. Tanto più che ancora il 12 febbraio 2004 Iacobellis veniva sentito per l'ennesima volta e confermava che aveva avuto diverse conversazioni con Nichi Vendola in ordine al grave problema dell'inquinamento atmosferico prodotto dallo stabilimento «Scianatico».
Per questo il PM tornava a chiedere l'archiviazione, che tuttavia com'è noto il GIP ha nuovamente denegato.
È apparso all'unanimità dei componenti intervenuti sul documento che la vicenda sia certamente da ricondurre all'esercizio dell'attività parlamentare di Nichi Vendola. È stato infatti accertato che egli aveva dapprima presentato un atto tipico della funzione proprio sui temi e i contenuti oggetto delle sue future dichiarazioni. È altresì assodato che egli aveva continuato a fare di tali contenuti l'oggetto della sua battaglia in momenti schiettamente parlamentari, quali le ripetute conversazioni con un altro deputato dell'area su cui insisteva lo stabilimento.
Al proposito, va rammentato che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 219 del 2003 e 298 del 2004, ha stabilito che vale come copertura ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. non solo l'atto tipico parlamentare ma anche quello c.d. «atipico», quale può essere per esempio una comunicazione informale con un presidente di commissione o un capogruppo. Orbene, se tale principio vale per le comunicazioni informali scritte, esso vale certamente anche per quelle verbali, come del resto ha stabilito la sentenza n. 79 del 2002, inerente a dichiarazioni del deputato Pisanu nella Conferenza dei capigruppo, sede riservata per eccellenza.
Ergo: la copertura dell'art. 68, primo comma, Cost. funziona in presenza di comunicazioni informali scritte e in presenza di quelle orali nelle sedi non pubbliche. Ne deve conseguire che opera anche in presenza di quelle verbali informali fra parlamentari, tanto più che - nel caso in esame - l'esistenza di queste è asseverata da entrambi i partecipanti alle conversazioni in questione e che del loro contenuto si ha una prova sostanziale dalle varie fonti testimoniali escusse. Diventa quasi superfluo - a questo punto - aggiungere che lo stesso on. Iacobellis percepiva l'interesse di Vendola per la vicenda come espressione dell'espletamento del suo mandato elettivo (cfr. supra le dichiarazioni del 26 gennaio 2003).
Sulla base di queste considerazioni, si deve ritenere che il 17 febbraio 2001 Nichi Vendola abbia espresso opinioni legate all'esercizio delle sue funzioni parlamentari (e in particolare al filone dei suoi atti parlamentari tipici e atipici iniziato con l'interrogazione a risposta scritta del 1997), anche alla luce del rigoroso criterio della divulgazione adottato dalla Corte costituzionale.
Per questi motivi, all'unanimità, la Giunta ha deliberato, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, di proporre all'Assemblea che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Silvana DAMERI, relatore.


ALLEGATO

TESTO DELL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
DEL 5 MARZO 1997 (XIII LEGISLATURA)

Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
l'opinione pubblica di Terlizzi (Bari) è fortemente scossa dal moltiplicarsi esponenziale sul suo territorio di neoplasie, malattie respiratorie e polmonari, malformazioni neonatali, allergie e altre patologie in qualche modo legate a problematiche di natura ambientale;
il territorio terlizzese è oggetto dell'inquinamento pesante di alcune fabbriche, che bisognerebbe delocalizzare fuori dall'abitato (in particolare il Laterificio pugliese, dell'imprenditore Scianatico) nonché dall'abuso di materiali chimici in agricoltura;
l'allarme è tale che produce frequenti mobilitazioni, con petizioni e denunce, da parte della popolazione locale -:
quali interventi urgenti intenda assumere per compiere un monitoraggio serio relativo alle patologie e alla mortalità legate a fattori ambientali nel territorio di Terlizzi;
quali interventi intenda porre in essere per la rimozione di quanto, nella citata località, produce danno irreparabile alla salute dei cittadini. (4-08125)


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