Doc. IV-ter, n. 13




4703/018 RG mod. 21
N. 830/03 R.G. GIP.

TRIBUNALE DI TRANI

Sezione GIP/GUP

(Ex art. 3 c. 4 L. 140/03)

Il Giudice,
letta la richiesta di archiviazione espressa dal PM con atto depositato nella cancelleria del GIP in data 27.5.2004 nell'ambito del procedimento penale come sopra contrassegnato relativo al reato di cui all'articolo 595 I e II comma cp - Terlizzi, 17.2.2001 (nei termini già oggetto di contestazione nell'avviso ex articolo 415-bis cpp del 18.2.2002) attribuito a Vendola Nicola nato a Bari il 26.8.1958;
letti gli atti del procedimento,
considerato che:
1. è provato che nel corso di un'assemblea tenutasi presso la sede del partito «Rifondazione Comunista» di Terlizzi in data 17.2.2001, l'on. Nicola Vendola ebbe a pronunziare, alla presenza di più persone, le seguenti espressioni: «per informazioni che sono a mia disposizione ci sono delle carte dell'ufficio giudiziario e delle ispezioni poi occultate, insabbiate dal magistrato, ma io ho potuto leggere cos'erano quell'entità di quelle ispezioni... c'è un intero paese che non ne può più del fatto che questo signore comprando i politici, comprando i magistrati, dico cose precise che finiranno in un processo perché un onorevole di Alleanza Nazionale verrà a dire che lui prendeva i soldi da Scianatico, che lui organizzava le cene, perché il giudice con Scianatico si mettessero d'accordo su come insabbiare quelle indagini... il processo lo faremo perché per me, questa volta, è difficile sfuggire dal punto in cui veramente i tecnici, quelli veri, non quelli falsi, non quelli di comodo, non quelli che fingono di vedere le cose a macchina spenta... non quelli che fingono di mettere i sensori sulle stufe degli operai che non stanno lavorando... non le false indagini, le false inchieste che sono state sempre fatte d'accordo» (trascrizione dell'audiocassetta ed informazioni sull'esatto tenore delle espressioni utilizzate rese da Paduanelli Giuseppe, Rutigliano Aldo, Giacò Giuseppe, De Chirico Roberto, Verni Stefano, Vallarelli Francesco e Pagano Vincenzo);
2. l'indagato, quindi, pone Scianatico Michele, legale rappresentante del Consiglio di amministrazione della spa «Laterificio Pugliese» quale fulcro di un sistema corruttivo che coinvolge «politici», «magistrati», «tecnici» che hanno condotto «false» indagini e «false» inchieste. Le espressioni - al plurale - non lasciano spazio di dubbio alcuno, come pure evidente è la circostanza che l'on. Vendola parli per conoscenza diretta («per informazioni che sono a mia disposizione... io ho potuto leggere che cos'erano quell'entità di quelle ispezioni...»;
3. e nel contempo, a riscontro delle sue affermazioni, indica un «onorevole di Alleanza Nazionale... che (lui) pigliava i soldi da Scianatico, che organizzava le cene perché il giudice con Scianatico si mettessero daccordo su come insabbiare quelle indagini» che avrebbe confermato siffatte affermazioni;
4. l'onorevole citato è il dr Ermanno Iacobellis, magistrato, ripetutamente sentito quale informatore, che ha affermato che nel corso di due cene - una presso il ristorante «Carpe diem», l'altra presso l'abitazione della collega Anna De Simone, sorella del dr Saverio De Simone che conduceva un'indagine sul «Laterificio Pugliese» - pur presente Canio Scianatico, mai s'era toccato l'argomento dell'indagine in corso della quale l'informatore aveva parlato (per suggerire prudenza prima dell'adozione di provvedimenti cautelari reali) con il dr Saverio De Simone il quale s'era mostrato, di contro, «intransigente» e «molto determinato». Ha negato, tuttavia, il dr Iacobellis - pur confermando l'incontro con l'on. Vendola in Parlamento - che il suo interessamento alla vicenda fosse preordinato «ad un aggiustamento delle responsabilità degli imputati, ma erano... dirette ad evitare ulteriori conseguenze dannose per la collettività, per l'occupazione e la produzione dell'impianto (a Difensore il 26.1.2003) e che avrebbe "organizzato cene o pranzi allo scopo di fare incontrare gli Scianatico e il giudice De Simone" pur avendovi partecipato in qualità di "semplice invitato" (a PG il 12.2.2004)»;
5. lo Scianatico Michele risulta ripetutamente indagato in procedimenti avviati dalla Procura della Repubblica di Trani ed affidati a più sostituti procuratori della Repubblica (dr Francesco Giannella, dr Saverio De Simone, dr Antonio Civita, dr Luigi Scimè, dr Francesco Bretone e dr Severino Antonucci) alcuni dei quali si sono avvalsi di più consulenti tecnici di loro fiducia ovvero di periti nominati dal giudice nell'ambito di incidenti probatori nell'arco di tempo che va dal 1993 al 2003. Tutti i procedimenti si sono conclusi con decreto di archiviazione ovvero con sentenza di assoluzione resa all'esito di pubblico dibattimento (318/97 del 4.7.1997 del Pretore di Ruvo di Puglia). Di «ispezioni occultate» di versamenti di somme di denaro a «magistrati», «politici» ovvero di «tecnici veri e non... falsi... che fingono di vedere come vanno le cose a macchina spenta... che fingono di mettere i sensori sulle stufe degli operai che non stanno lavorando...» di «false indagini... false inchieste che sono sempre state fatte d'accordo» l'on. Nicola Vendola non ha offerto neppure argomenti sui quali fondare una seria attività di indagine;
6. l'on. Nicola Vendola, nel corso del suo interrogatorio reso al PM (in data 12.4.2002) ha dedotto che l'episodio in scrutinio deve considerarsi inserito in una «battaglia» dal medesimo condotta sulla base di un «convincimento sempre più forte che i fenomeni di morbilità e di mortalità legati al cancro, a determinate patologie fossero in qualche maniera connessi all'esistenza di questa fabbrica («Laterificio Pugliese srl»)», convincimento che si era tradotto, nelle funzioni parlamentari, all'utilizzo di «strumenti del sindacato ispettivo, per chiedere che fosse fatta luce, che fossero compiuti i dovuti accertamenti nei confronti di questo stabilimento»;
7. tale deduzione, nel sopravvenire della l. 20.6.2003 n. 140 ritenuta eccezione in ordine all'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione, che il decidente ritiene, allo stato non condivisibile in quanto le espressioni usate dall'on. Vendola sono solo soggettivamente connesse alla sua funzione parlamentare ma oggettivamente, travalicano i limiti oggettivi tracciati dalla norma di cui all'articolo 3 primo comma l. 140/03 non potendo ricomprendersi né nell'attività di ispezione, né in quella di divulgazione o di denunzia politica che comunque non possono superare i limiti della legge penale;

P.T.M.

il Giudice, letti gli artt. 68 Cost. e 3 l. 140/03;

DISPONE

trasmettersi copia degli atti del procedimento alla Camera dei deputati perché l'On. Consesso si pronunzi in ordine alla sindacabilità delle espressioni attribuite all'on. Nicola Vendola;

ORDINA

sospendersi in procedimento fino alla deliberazione della Camera dei deputati e, in ogni caso, fino a novanta giorni dopo la ricezione degli atti;

MANDA

la Cancelleria per la formazione di un fascicolo che contenga in copia tutti gli atti del procedimento, per la immediata trasmissione del fascicolo all'on. presidente della Camera dei deputati e per i prescritti avvisi alle parti.

Trani, 3 gennaio 2005

Il Giudice
dr. Antonio Lovecchio


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