Il dottor Giuseppe Ondei, giudice della seconda sezione civile del Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di Giudice istruttore,
nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il 3 giugno 2002 ed iscritta al n. 4.986 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2002 da
Ichino Giovanna, assistita e difesa dal proc. dom. avv. Sergio Passerini del foro di Brescia in forza di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio
contro
Sgarbi Vittorio, assistito e difeso da proc. dom. avv. L. Dall'Oglio del foro di Brescia in forza di procura in atti, e
Telelombardia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dal proc. dom. avv. Stefania Amato del foro di Brescia e dall'avv. Francesco Cavallone del foro di Milano giusta procura in atti
Oggetto: Risarcimento danni
all'udienza del 2 dicembre 2004 ha pronunciato la seguente
letti gli atti della causa in epigrafe indicata;
rilevato che la dott.ssa Giovanna Ichino - magistrato in Milano - ha citato in giudizio l'On. Vittorio Sgarbi e l'emittente Telelombardia s.p.a. per sentirli condannare, in solido al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell'intervista rilasciata nel corso della trasmissione televisiva Iceberg dall'on. Vittorio Sgarbi al dott. Daniele Vimercati e mandata in onda da Telelombardia s.p.a. i giorni 17 dicembre 2001 e 4 febbraio 2002 e di cui alla narrativa dell'atto di citazione ed alla cassetta prodotta in atti; che l'on. Sgarbi ha eccepito l'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. in base all'art. 3 commi 3, 4 e 5 della legge 20 giugno 2003 n. 140; che questo Giudice, anche in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2004, non ritiene di accogliere l'eccezione proposta dall'on. Sgarbi sicché per il disposto dell'art. 3, comma 4, legge 140/2003 deve ordinarsi la trasmissione di copia degli atti - ivi compresa la cassetta di registrazione dell'intervista rilasciata dall'on. Sgarbi oggetto di causa - alla Camera dei deputati alla quale appartiene l'on. Vittorio Sgarbi con conseguente sospensione del processo fino alla deliberazione della Camera dei deputati e, comunque, non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti della Camera predetta salva eventuale proroga di gg. 30 del termine disposta dalla Camera.
Visto l'art. 3 legge 140/2003.
Ordina la trasmissione di copia degli atti della causa in epigrafe indicata - ivi compresa la cassetta di registrazione dell'intervista rilasciata dall'on. Sgarbi oggetto di causa - alla Camera dei deputati alla quale appartiene l'on. Vittorio Sgarbi.
Dispone la sospensione del processo fino alla deliberazione della Camera dei deputati e, comunque, non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti della Camera predetta salva eventuale proroga di gg. 30 del termine disposta dalla Camera.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Brescia, lì 2 dicembre 2004.
Il Giudice
dr. Giuseppe Ondei
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