Doc. IV-ter, n. 10-A




Onorevoli Colleghi! - Siamo stati investiti, come Camera dei deputati, della vicenda che oggi ci occupa, a seguito di una ordinanza del 12 luglio 2004 della V sezione della Corte di cassazione; che, ricostruendo quella vicenda, riferisce che nel dicembre del 1995 Sergio Tartaro, titolare della cattedra di chirurgia maxillo-facciale della facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli Studi di Napoli, sporgeva querela per diffamazione nei confronti di Giuseppe Siciliani, anch'egli professore universitario della stessa facoltà, già preside del corso di laurea in odontoiatria, ed all'epoca membro della Camera dei deputati.
Il querelante denunciava di aver appreso, giorni prima, che il Siciliani aveva trasmesso ai presidi dei corsi di laurea in odontoiatria, presso le loro sedi, uno scritto anonimo che gli era pervenuto presso la Camera, e nel quale lo stesso Tartaro, di nome Sergio, con un gioco di parole, veniva definito «servo» Tartaro, ed era accusato di aver avuto un atteggiamento (appunto) servile nei confronti del professor Dolci, cattedratico dell'università La Sapienza di Roma, ottenendo così di essere inserito in una commissione per il concorso a cattedra di professore di chirurgia, al fine di pilotare l'esito dello stesso concorso.
L'ordinanza della Suprema Corte ricordava altresì che, invitato con lettera dell'avvocato del Tartaro, a chiarire, in ordine al contenuto dell'anonimo, quale fosse il proprio pensiero, che sarebbe stato diffuso con le medesime modalità di divulgazione dell'anonimo, il Siciliani non rispondeva.
Il pretore di Roma, al termine del giudizio di primo grado, condannava il Siciliani alla pena di \P 2.000.000 di multa, per il delitto di cui all'articolo n. 595 del codice penale, nonché al risarcimento del danno in favore del Tartaro, costituitosi parte civile, liquidato in \P 15.000.000, con pronuncia dichiarata immediatamente esecutiva.
La Corte d'appello di Roma, nel dicembre 2003, riformava la sentenza pretoriale, dichiarando estinto per prescrizione il reato di diffamazione, e confermava le statuizioni civili, revocando però la provvisoria esecuzione.
La sentenza di secondo grado, nella parte motiva, confutava la tesi difensiva sostenuta nei motivi di appello, secondo cui il Siciliani aveva operato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, ed escludeva altresì che vi fosse un nesso funzionale tra la condotta incriminata dell'imputato, ed una interrogazione presentata dallo stesso e da altri suoi colleghi parlamentari, nel settembre del 1995, avente ad oggetto incompatibilità ed irregolarità dolose nelle procedure di concorso per professori ordinari di ruolo.
In particolare la Corte di appello, premettendo che non si apprezzava «con evidenza» una causa di proscioglimento nel merito, osservava che sussisteva l'intento diffamatorio e quindi il reato de quo perché l'anonimo, oltre che legittimamente al Ministro dell'Università ed alla Procura della Repubblica, era stato trasmesso anche a vari titolari dei corsi di laurea in odontoiatria, che non avevano poteri né ispettivi né sanzionatori.
Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte di appello sia il difensore dell'imputato. Il primo deduceva la mancata trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, legge n. 140 del 2003, sebbene il P.G. di udienza avesse richiesto l'applicazione dell'esimente ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, ed in subordine, appunto, la trasmissione degli atti alla Camera.
Il difensore del Siciliani, a sua volta, richiedendo ed ottenendo la rinnovazione parziale del dibattimento, per l'acquisizione dell'interrogazione parlamentare del settembre 1995, eccepiva il mancato accertamento della causa di non punibilità prevista dal predetto articolo 68, alla luce della sopravvenuta legge n. 140 del 2003, che asseritamente estendeva il precetto costituzionale anche alle attività di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica, espletate fuori del Parlamento, purché connesse alla funzione istituzionale.
Lo stesso impugnante chiedeva dunque l'applicazione immediata della causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale; e comunque, in subordine, se ritenuta l'inapplicabilità dell'articolo 68, la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati.
La Corte di cassazione, nell'ordinanza con cui ci investe del tema, ha osservato che la Corte di appello aveva sostenuto con motivazione adeguata, in termini di «non evidenza», la non ricorrenza della causa di non punibilità invocata dall'imputato, ed aveva considerato l'iniziativa del Siciliani come un attacco personale del parlamentare, non funzionale agli scopi dell'attività istituzionale dallo stesso svolta. Gli stessi giudici di legittimità ordinavano comunque la sospensione del processo, e la trasmissione degli atti alla Camera, come atto dovuto, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140.
Abbiamo il dovere di specificare, a questo punto, più dettagliatamente, che lo scritto anonimo accusava il professor Dolci di essere il «boss incontrastato dell'odontoiatria universitaria italiana». Tale posizione gli sarebbe derivata da una capillare gestione clientelare di diversi aspetti della vita universitaria e, in particolare, della formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedra. Secondo lo stesso anonimo, il Dolci riusciva a manipolare per intero i procedimenti concorsuali, onde controllarne in modo ferreo gli esiti. In questo ambito egli aveva potuto contare, in una circostanza, sulla disponibile collaborazione del professor Sergio Tartaro, peraltro a lui legato da un profondo vincolo di fedeltà accademica.
Per completezza, va altresì aggiunto che, nell'interrogazione del 28 settembre 1995 (la n. 4-14173 della XII legislatura), il professor Siciliani e gli altri parlamentari firmatari (Biondi, Costa, Parenti, Podestà, eccetera) facevano espresso riferimento alle stesse problematiche inerenti alla pretesa illegittimità dei concorsi nelle discipline dell'odontoiatria e della protesi dentaria. Più in particolare, l'interrogazione si dilungava sulle situazioni di incompatibilità dei componenti la commissione di concorso - già denunciate in più esposti al Consiglio Universitario Nazionale da tale professor Alberico Benedicenti - in occasione di un concorso a prima fascia in malattie odontostomatologiche. Anche nell'interrogazione si riferiva dettagliatamente di una complessa situazione di relazioni e di asseriti favoritismi incrociati, che vedevano protagonista e burattinaio il professor Giovanni Dolci.
È del tutto pacifico che la Giunta per le autorizzazioni - come ora questa Assemblea - non è stata chiamata a giudicare della portata diffamatoria dello scritto anonimo, e conseguentemente della condotta con cui il Siciliani ebbe ad esternarlo, mediante la sua trasmissione ai presidenti dei corsi di laurea. A noi compete invece stabilire soltanto se la divulgazione dello scritto anonimo, pervenuto a quel parlamentare presso gli uffici della Camera dei deputati (!), rientri o meno nell'esercizio delle funzioni parlamentari del Siciliani.
A tal fine la disposizione rilevante è costituita dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale. La Corte ha sempre ritenuto che la prerogativa dell'insindacabilità sia applicabile non a tutta l'attività del parlamentare, ma solo a quella che presenta con l'esercizio del mandato un chiaro nesso funzionale. Tale nesso è per così dire self evident per gli atti tipici, previsti dai regolamenti parlamentari; ma è sussistente anche per gli atti cosiddetti atipici (lettere, comunicazioni parlamentari tra gruppi, interlocuzioni in sedi formali non pubbliche, eccetera) e per gli atti extra moenia, purché rechino una corrispondenza sostanziale di contenuti con gli atti parlamentari predetti. L'ampia ed articolata esposizione della vicenda, e della normativa che ad essa deve applicarsi, imposta anche dal dovere di rispondere alle argomentazioni degli scritti difensivi delle parti, rende ora più agevole la conclusiva formulazione del giudizio a noi richiesto, in ordine alla sindacabilità della condotta in esame del Siciliani.
Le iniziative di questi, nell'epoca in cui era parlamentare, in relazione a quanto accadeva nell'ambiente universitario, e più esattamente nelle discipline dell'odontoiatria, con tutta evidenza risultano ispirate da un'ansia costante e sincera di moralizzazione, e dalla legittima pretesa, nel caso di specie, di un imprescindibile rispetto delle regole di imparzialità ed obiettività, che sono a salvaguardia dei diritti di tutti, in particolare sul tema della formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedra, e su diversi altri aspetti della vita universitaria.
Tutto questo traspare già dall'interrogazione parlamentare, che vede nel Siciliani uno dei cofirmatari e, verosimilmente, il promotore e l'estensore dell'atto ispettivo, essendo egli l'unico appartenente all'ambiente, nel quale venivano ripetutamente consumati quei fatti denunciati, che erano già stati oggetto di due diversi esposti del professor Alberico Benedicenti, professore associato di Clinica Odontoiatrica dell'Università di Genova.
Quelle stesse denunce, aventi come oggetto quasi esclusivo analoghi fatti illegittimi ed evidentemente anche illeciti, e dunque quello stesso intento di moralizzazione li ritroviamo nel successivo scritto anonimo, che il Siciliani ha divulgato a diversi presidi, del cui contenuto conseguentemente, egli è stato ritenuto corresponsabile. Nella lettera di accompagnamento, infatti, lo stesso chiede, ancora una volta, misure per stroncare gli «andazzi» denunciati.
Sia negli esposti del Benedicenti che nell'interrogazione parlamentare, e poi ancora nell'anonimo diffuso dal Siciliani, si individuava, costantemente, un responsabile principale delle sistematiche «irregolarità» denunciate: il professor Dolci. Intorno a quest'ultimo ruotavano figure comprimarie, soggetti satellitari, tra i quali il Tartaro, invero sfiorato appena dallo scritto anonimo, nel quale egli è indicato, incidentalmente e marginalmente, in un caso, come strumento compiacente e interessato del professor Dolci.
Tutto questo basta ed avanza per escludere che nella fattispecie il deputato Siciliani si sia reso responsabile di un «attacco personale» nei confronti del Tartaro, come si assume nella sentenza della Corte di appello, o che la condotta incriminata dello stesso Siciliani debba ritenersi un momento ed un passaggio di una «faida accademica», come si dice, genericamente e fumosamente, dal difensore del Tartaro nella memoria indirizzata alla nostra Giunta delle autorizzazioni. «Faida» significa vendetta privata per una offesa ricevuta. Ma qui, senza dire delle prove, manca addirittura una qualsiasi specificazione in ordine alla pretesa offesa che sarebbe stata ricevuta dal Siciliani.
Dunque: parole in libertà, nei confronti di un soggetto al cui carico nessuno ha potuto avanzare né sospetti, né tanto meno accuse di sorta, se non quella della diffamazione, che per noi certamente non è il fine della condotta in esame dell'imputato, ma tutt'al più un mezzo ed una conseguenza di quella stessa condotta, che a noi comunque appare discriminata dall'interesse pubblico, perseguito attraverso l'esercizio della funzione parlamentare.
Senza il minimo dubbio, la condotta del Siciliani non può dirsi slegata da tale funzione solo perché - così si assume dal difensore del Tartaro - nella lettera di accompagnamento dello scritto anonimo, il Siciliani non spendeva il suo ruolo di deputato, ma la sua qualità di professore ordinario. L'argomentazione è quanto mai risibile, al pari dell'altra che evidenzia come fossero estranei a «vicende politiche» sia il Tartaro ed il Dolci, sia i presidi destinatari della divulgazione dell'anonimo.
In conclusione, per noi il Siciliani, nel caso in esame, prima con un atto tipico, l'interrogazione, e successivamente con condotta atipica, riconducibile per chiara connessione a quella precedente, ha svolto legittimamente le funzioni parlamentari.
Per il Siciliani, pertanto, la Giunta delle autorizzazioni ha votato, all'unanimità, in favore del parere di insindacabilità. Analogo giudizio si chiede a questa Assemblea.

Giuseppe LEZZA, relatore.


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