UDIENZA PUBBLICA DEL 12 LUGLIO 2004
(Sentenza n. 1238 del 2004)
Composta dagli illustrissimi Signori: Dottor Marrone Franco, Presidente; Dottor Lattanzi Giorgio, Consigliere; Dottor Panzani Luciano, Consigliere; Dottor Bruno Paolo Antonio, Consigliere; Dottor Vessichelli Maria, Consigliere;
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma;
e da Siciliani Giuseppe (n. 18 giugno 1951);
avverso la sentenza del 12 dicembre 2003 (corte di appello di Roma):
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento:
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Vessichelli Maria;
udito il Procuratore Generale in persona del consigliere Gianfranco Ciani;
che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati;
udito, per la parte civile, l'avvocato A. Furgiuele;
udito il difensore avvocato P. Balducci.
In data 15 dicembre 1995 Sergio Tartaro, titolare della cattedra di chirurgia maxillo-facciale della facoltà di medicina e chirurgia della seconda università degli studi di Napoli, sporgeva querela nei confronti di Giuseppe Siciliani, all'epoca membro della Camera dei deputati, ritenendosi da questi diffamato. Riferiva il querelante di avere appreso, qualche giorno prima, che Siciliani aveva trasmesso ai Presidi dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria uno scritto anonimo pervenutogli presso la Camera. Lo scritto, come rilevato successivamente, conteneva anche riferimenti alla persona di esso querelante, con espressioni intrinsecamente e gravemente lesive della sua reputazione personale e accademica. Proseguiva Tartaro precisando che, secondo l'anonimo oggetto di diffusione, nell'ambiente accademico egli sarebbe chiamato «servo» Tartaro e che la modifica del nome di battesimo (Sergio) starebbe a sottolineare un suo preteso atteggiamento servile nei confronti del professor Dolci, cattedratico della università La Sapienza di Roma. Detto atteggiamento avrebbe avuto, secondo lo scritto anonimo, l'effetto di determinare l'inserimento del querelante nelle commissioni per il concorso a cattedre di professore di prima fascia di Chirurgia, al fine di «pilotare» l'esito del concorso stesso.
Ad avviso di Tartaro, ad affermazioni così gravi era stata data, ad opera di Siciliani, una diffusione nell'ambiente accademico che ne aveva amplificato gli effetti lesivi della sua onorabilità. Il Siciliani, d'altro canto, invitato formalmente ad assumere una posizione univoca rispetto al tenore dello scritto - posizione peraltro già sufficientemente desumibile dalla obiettiva circostanza della diffusione dell'anonimo senza alcun commento critico - non aveva dato riscontro alla diffida, così assumendosi la responsabilità della divulgazione delle affermazioni diffamatorie.
Tratto a giudizio, con sentenza in data 20 ottobre 1999 Siciliani veniva riconosciuto penalmente responsabile dal pretore di Roma, in ordine al reato di cui all'articolo 595 codice penale, e condannato alla pena di lire 2.000.000 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita Tartaro Sergio, danno liquidato in complessive lire 15.000.000, con pronuncia dichiarata immediatamente esecutiva.
La decisione veniva riformata dalla corte d'appello di Roma che con sentenza in data 12 dicembre 2003, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato era estinto per prescrizione. Confermava le statuizioni civili della sentenza, fatta eccezione per quella riguardante la provvisoria esecuzione della medesima, statuizione che revocava.
La corte rilevava che la materialità del fatto era rappresentata dall'accertato inoltro, da parte dell'imputato, del predetto scritto anonimo pervenutogli presso la Camera dei deputati della quale faceva parte, scritto nel quale il professor Tartaro era appellato «servo». Lo scritto era stato, per l'appunto, inoltrato dal Siciliani al Ministro dell'università e ai Presidi dei corsi di laurea in odontoiatria, accompagnandolo con una lettera di implicito avallo ed adesione.
La corte osservava come non fosse da condividere la tesi prospettata nei motivi di appello, secondo cui il Siciliani, parlamentare, aveva espresso il proprio pensiero nell'esercizio delle sue funzioni ed escludeva che il nesso del comportamento in esame con la funzione parlamentare fosse da ravvisare nella analogia del contenuto dello scritto con il tenore di una interrogazione parlamentare presentata dall'imputato il 18 settembre 1995, attinente a presunte irregolarità nelle procedure di concorso per professori ordinari di ruolo.
Il giudice di secondo grado riteneva, piuttosto, che era da rilevare la causa di estinzione del reato dovuta al decorso del termine della prescrizione. La doverosità della immediata pronuncia in tale senso discendeva, secondo l'assunto della corte, dal rilievo che non si apprezzava «con evidenza» una causa di proscioglimento nel merito ed anzi era da ritenere sussistente la integrazione del reato in esame dal momento che la nota incriminata era stata trasmessa non solo al Ministro ed al titolare della azione penale ma anche a tutti i titolari dei corsi di laurea in odontoiatria presso le loro sedi, così dimostrando la volontà di screditare il Tartaro nell'ambiente universitario del quale sia il querelante che il querelato facevano parte.
Ribadiva la corte che la scriminante dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione non avrebbe potuto trovare applicazione per la rilevata assenza di evidenza della circostanza che la condotta si inserisse negli atti a funzione tipica del deputato. Invero tale inquadramento appariva pur possibile con riferimento alla comunicazione al Ministro e al Pubblico ministero ma non anche ai Presidi dei corsi di laurea, soggetti «estranei al Parlamento e a tutta l'amministrazione».
Concludeva applicando, la causa estintiva del reato e confermando il fondamento delle pretese risarcitorie della parte civile, basate sugli elementi in fatto ed in diritto esaminati con riferimento alla responsabilità dell'imputato.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte d'appello deducendo:
1) il difetto assoluto di motivazione, ex articolo 606 lettera e), in ordine alla mancata trasmissione degli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, legge n. 140 del 2003. Ricordava come, all'esito del dibattimento il rappresentate del suo Ufficio avesse concluso per la applicabilità della esimente ex articolo 68 comma 1 della Costituzione e, in subordine, per la trasmissione di copia degli atti alla Camera con conseguente sospensione del processo ai sensi dell'articolo 3 legge citata, norma invece rimasta inapplicata senza alcuna motivazione;
2) l'inosservanza, ai sensi dell'articolo 606 lettere a) ed e) cpp, dell'articolo 3, commi 4 e 5, legge 20 giugno 2003 n. 140 in relazione all'articolo 68 comma 1 della Costituzione con conseguente esercizio di una potestà riservata dalla legge alla Camera dei deputati. Rilevava il PG come, ferma l'immediata applicabilità della disposizione in questione, avente natura processuale, l'omessa investitura della Camera di appartenenza si era tradotta nell'impedimento ad un organo costituzionale di esercitare una potestà attribuitagli. Il rispetto della procedura invocata non avrebbe pregiudicato le prerogative giurisdizionali, comunque tutelate dalla possibilità per il giudice procedente di sollevare conflitto avanti la Corte costituzionale in caso di dissenso dalla delibera parlamentare che dovesse affermare la applicabilità al caso di specie del citato articolo 68 comma 1 della Costituzione.
Anche il difensore del Siciliani proponeva ricorso deducendo:
3) che dinanzi alla corte d'appello aveva ottenuto la rinnovazione del dibattimento e la conseguente acquisizione di copia della interrogazione parlamentare proposta il 28 settembre 1995, tra gli altri, dal Siciliani, membro all'epoca della Camera. Ebbene, la corte, sia pure si soli effetti civili, avrebbe dovuto accertare la sussistenza della causa di non punibilità prevista dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, disposizione da interpretare alla luce della legge 20 giugno 2003 n. 140, applicabile al caso di specie in ragione dei criteri di successione delle leggi penali nel tempo.
La legge in questione, intervenuta dopo incertezze interpretative e pronunzie della Corte costituzionale, estenderebbe la portata del precetto costituzionale ad «ogni altra attività di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento». La sentenza di secondo grado non avrebbe invece tenuto conto dei criteri interpretativi dettati dalla legge in questione, all'epoca già vigente ed in particolare avrebbe escluso il nesso funzionale della diffusione dello scritto anonimo presso i Presidi dei corsi di laurea in odontoiatria ignorando che la nuova normativa imporrebbe l'applicazione della causa di non punibilità ad ogni attività «espletata anche fuori dal Parlamento». Chiedeva in conclusione l'immediata applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 cpp;
4) in subordine, rilevava come la ritenuta inapplicabilità della norma del comma 1 dell'articolo 68 della Costituzione avrebbe dovuto comportare, ai sensi dei comma 4 dello stesso articolo, la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per i provvedimenti di competenza essendo il Siciliani, all'epoca dei fatti, deputato. Al riguardo, proseguiva, non è prevista alcuna valutazione discrezionale ma la verifica puntuale dei presupposti oggettivi della eccezione di parte, ove regolarmente formulata. In tale prospettiva richiedeva alla corte la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati o l'annullamento con rinvio della sentenza alla corte d'appello.
Ritiene la Corte che i motivi di ricorso illustrati sub 1) dal PG e sub 4) dal difensore dell'imputato siano fondati.
Occorre peraltro preliminarmente evidenziare la infondatezza del motivo col quale in favore del Siciliani si invoca l'annullamento della sentenza per la immediata operatività della causa di non punibilità prevista dall'articolo 68 comma 1 della Costituzione, operatività ritenuta non evidente dalla Corte di merito.
Invero l'entrata in vigore della legge n. 140 del 20 giugno 2003 recante «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» ha reintrodotto, dopo che una serie di decreti-legge di analogo tenore non erano stati convertiti, ma facendone salvi gli effetti, la cosiddetta pregiudizialità parlamentare. Per effetto di essa l'articolo 68 primo comma della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione non solo di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e per le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare. Il legislatore ha chiarito espressamente che la detta causa opera anche «per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».
Tale precetto, com'è noto, è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale che con recentissima sentenza n. 120 del 16 aprile 2004 ne ha escluso il contrasto con norme costituzionali ed in particolare con l'articolo 68 della Costituzione osservando che si tratta di una disposizione legislativa che, nonostante la nuova e più ampia formulazione lessicale, può considerarsi di attuazione e cioè finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale l'articolo 68 I comma. Le attività enumerate, ha proseguito il giudice delle leggi, possono non essere esaustive del concetto di funzione parlamentare ma non fuoriescono dal campo materiale dello stesso articolo dal momento che il legislatore ha stabilito espressamente che le attività indicate debbono comunque, anche se espletate fuori del Parlamento, essere connesse con l'esercizio della funzione propria dei membri del Parlamento, in conformità, appunto, con l'articolo 68.
In tale prospettiva, del tutto da condividere, la Corte costituzionale ha anche ribadito che ciò che rileva, ai fini della insindacabilità, è il collegamento necessario con le funzioni del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere anche se attuato in forma «innominata» sul piano regolamentare.
In altri termini è da rilevare che la legge di attuazione del precetto posto dall'articolo 68 comma 1 della Costituzione non legittima oggi, a differenza che nel passato, qualsiasi opinione espressa dal parlamentare in ragione della sua qualità soggettiva, ma ne àncora la insindacabilità ad un nesso funzionale con l'attività propria del membro del Parlamento, esattamente in linea con quanto disposto dalla norma costituzionale. La portata innovativa della legge ordinaria è semmai quella di aver chiarito che non solo il criterio della «localizzazione» dell'esercizio della attività parlamentare può essere quello determinante ma, in unione ad esso, quello funzionale cioè legato ai lavori parlamentari. Questa Corte si era già espressa in questo stesso senso già prima della entrata in vigore della legge rilevando che è insindacabile il comportamento dell'imputato il quale, pur al di fuori delle sedi istituzionali e non riportando esattamente quanto già esposto in dette sedi, abbia reso dichiarazioni obiettivamente diffamatorie nell'ambito della attività legittimamente volta a coltivare, con comizi, assemblee, dibattiti radiofonici o televisivi, il rapporto con i cittadini, allo scopo di ottenerne il consenso per le sue iniziative politiche (Sez. V, 30 gennaio 2002, Sgarbi, n. 16195).
Orbene, la verifica in concreto operata dalla Corte di merito appare in linea con il canone interpretativo della legge n. 140 del 2003, sia pure non espressamente citato, contrariamente all'assunto della difesa che ne ha prospettato la portata estensiva della esimente.
La corte d'appello, rilevando l'intervenuta prescrizione del reato di diffamazione, ha sostenuto e motivato, in termini di «non evidenza» la non ricorrenza della causa di non punibilità invocata dall'imputato.
Invero appare privilegiato il canone, non decisivo per i rilievi sopra esposti, della «localizzazione» della attività incriminata, secondo tale giudice non insindacabile in quanto volta ad investire autorità non esercitanti poteri istituzionali di tipo disciplinare o penale con riferimento alle attività indebite denunciate. Peraltro, la motivazione della sentenza si appunta anche sul rilievo, invece, pertinente e decisivo, dell'inquadramento del comportamento in esame come volto a denigrare gratuitamente con espressioni offensive l'onorabilità della parte offesa, definita con un epiteto inutilmente ingiurioso al di fuori di qualunque necessità comunicativa riguardante la notizia propalata. Di talché l'iniziativa del prevenuto è stata considerata come un attacco personale del parlamentare non funzionale agli scopi della attività istituzionale dallo stesso svolta.
Sotto tale profilo la sentenza impugnata non presenta le lacune motivazionali rilevate dal difensore del Siciliani.
Viceversa risulta fondata la censura sulla motivazione, reputata manchevole, in ordine alla richiesta sospensione del processo e all'invio degli atti alla Camera di appartenenza ai fini della risoluzione della pregiudiziale costituzionale.
La procedura descritta, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 comma 4 legge 140 del 2003, ossia durante lo svolgimento del processo di appello, era stata invocata dal PG territoriale e dal difensore dell'imputato anche nelle rispettive conclusioni.
Non risulta che la motivazione della sentenza impugnata abbia motivato al riguardo, pur implicitamente rigettando la richiesta congiunta delle parti e proclamando la prescrizione del reato unitamente alla conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado ai sensi dell'articolo 578 cpp.
Invero il precetto posto dal comma 4 dell'articolo 3 legge citata, impone il vaglio pregiudiziale sulla insindacabilità, che deve essere effettuato della Camera di appartenenza del parlamentare quando questi sia imputato del reato che si assuma essere il frutto di attività connessa alla funzione istituzionale.
È un vaglio che è imposto dal legislatore senza che al giudice sia lasciato alcun potere discrezionale sull'an; un vaglio tendente alla verifica di causa di non punibilità applicabile in ogni stato e grado del giudizio ex articolo 129 cpp, qualora non risulti una prevalente causa di proscioglimento nel merito (Cass. sez. 5, 21 aprile 1999, n. 8742, Sgarbi).
La sopravvenienza della legge rispetto alla commissione del fatto incriminato non sembra porre particolari problemi di diritto intertemporale, Infatti, sebbene sia da reputare immutato l'oggetto della tutela accordata al parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni per tutte le considerazioni sopra esposte, vi è comunque motivo per ricorrere alla regola di giudizio posta dall'articolo 2 comma 2 del codice penale per la ipotesi della introduzione nel sistema di una legge sostanziale più favorevole di quella previgente. L'attività di impulso alla acquisizione della pregiudiziale costituzionale si sostanzia nella prospettiva della integrazione di una causa di non punibilità che, per la sua efficacia, come detto, pregiudiziale; rappresenta una norma penale più favorevole, alla applicazione della quale l'imputato ha diritto anche se sopravvenuta. A differenza che nelle precedenti formulazioni normative, infatti, che non prevedevano l'impulso del giudice ai fini della pronuncia della Camera, la legge del 2003 introduce tale nuova fattispecie a fronte della esplicita eccezione sollevata dalla parte e quando questa non si sia autonomamente attivata come pure consentitole dall'articolo 3 comma 7.
Nella specie, peraltro, pur in presenza della causa di estinzione del reato, la doverosità della pronuncia sulle statuizioni civili della sentenza di primo grado imponeva la sospensione del processo, essendo rilevante la pronuncia della Camera anche ai soli fini delle pretese risarcitorie, come espressamente affermato anche nell'articolo 3 comma 3 legge 140 del 2003 e tenuto anche conto del fatto che la liquidazione del danno non era stata rimessa al giudice civile, con conseguente impossibilità di proporre la questione in altra sede.
Alla omissione della corte territoriale deve porsi rimedio disponendo la trasmissione, senza ritardo, degli atti in copia alla Camera alla quale il Siciliani apparteneva al momento del fatto. Consegue alla decisione la sospensione del procedimento fino allo scadere dei termini di legge.
Ogni altra deduzione resta assorbita.
dispone la trasmissione di copia degli atti del processo alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 140 del 2003. Dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 3 comma 5 fino alla deliberazione della Camera.
Roma, 12 luglio 2004.
Depositata in Cancelleria
il 23 luglio 2004
Il Presidente
dott. Franco Marrone
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