a scioglimento della riserva;
visto l'articolo 68 della Costituzione;
visto l'articolo 3, della legge n. 140 del 2003;
vista l'eccezione sollevata dalla parte convenuta Grimaldi, che deduce l'improcedibilità dell'azione, perché avente ad oggetto valutazioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, all'epoca ricoperte;
preso atto che il Grimaldi all'epoca del fatto contestatogli era membro della Camera dei Deputati:
dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati:
Roma 8 aprile 2004
Il Giudice
Marzia Cruciani
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