Doc. IV-ter, n. 6




TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Penale

Il tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Proto Pisani, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
(art. 3, comma 4, legge 20 giugno 2003 n. 140)

Il giudice,
premesso che con decreto di citazione a giudizio emesso dalla procura della Repubblica di Caltanissetta in data 27.2.2001 ai sensi dell'articolo 552 c.p.p. Sgarbi Vittorio, in atti generalizzato, veniva citato a giudizio davanti al tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica quale imputato «del reato di cui all'articolo 595 c.p., per avere offeso, comunicando con più persone, la reputazione del dott. Guido Lo Forte. In particolare gli attribuiva affermazioni e valutazioni mai espresse su Leonardo Sciascia rivolgendogli, perciò, frasi ingiuriose anche in relazione all'esercizio delle sue funzioni di magistrato della procura della Repubblica di Palermo; affermava inoltre che il dott. Lo Forte era indagato per mafia, era stato accusato dal collaboratore di giustizia Siino, era destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio pendente presso il tribunale di Caltanissetta. Con le aggravanti aggravanti di aver attribuito un fatto determinato nel corso di una trasmissione televisiva. In Roma e in Segrate (MI) in data 25 novembre 1998. Con la recidiva specifica infraquinquennale»;
osservato che è agli atti tanto la videocassetta contenente la registrazione della trasmissione «Sgarbi Quotidiani» del 25.11.1998 nel corso della quale si assume tenuta la condotta contestata, quanto la trascrizione della stessa;
rilevato che all'odierna udienza la difesa dell'imputato ha sollevato l'eccezione concernente l'applicabilità al caso in questione dell'articolo 68 primo comma della Costituzione, deducendo che le frasi contestate sono state pronunciate da Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, in quanto riproducenti il contenuto di numerose interrogazioni parlamentari proposte da altri deputati, e in quanto il loro contenuto è comune a quello delle dichiarazioni dallo stesso rese nel suo intervento alla seduta della Camera del 13.4.1999;
ritenuto che l'applicabilità dell'articolo 68 cost. al caso di specie non risulta evidente, neppure alla luce della sentenza 16 aprile 2004 n. 120 della Corte Costituzionale, e che pertanto l'eccezione non può essere accolta;
rilevato che l'articolo 3, comma 4, legge 20 giugno 2003 n. 140 impone al giudice che non ritenga di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione di trasmettere senza ritardo copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene;
osservato altresì che ai sensi del comma 5 della medesima disposizione la trasmissione degli atti comporta la sospensione del procedimento fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta:

P.Q.M.

Visti gli artt. 68 Cost., 3, commi 3, 4 e 5 legge 20 giugno 2003 n. 140, e 159 c.p.
dispone la trasmissione di copia degli atti del procedimento n. 1004/01 RG alla Camera dei deputati;
dichiara sospeso il procedimento, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato;
rinvia il processo all'udienza del 5 novembre 2004;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Citazione dei testi a cura delle parti istanti.

Il Giudice
Paola Proto Pisani


Frontespizio