Onorevoli Colleghi! - Premessa di ordine procedurale. La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale penale di Brescia ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, concernente un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Vittorio SGARBI (il procedimento n. 3217/98 RGNR - n. 19079/03 RGGIP) e pervenuta alla Camera il 21 gennaio 2004. La trasmissione degli atti - che i componenti hanno potuto valutare - costituisce oggi un obbligo per il giudice ove - come è avvenuto nel caso di specie - la difesa del parlamentare eccepisca nel giudizio l'applicabilità della scriminante di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Laddove invece nessuna delle parti la rilevi o invochi, da parte del giudice procedente non sussisterebbe alcun obbligo di trasmissione degli atti alla Camera. Peraltro, la legge prevede anche che possa essere direttamente il deputato interessato a chiedere la deliberazione al ramo del Parlamento competente. Questo secondo binario non è altro che il percorso normale che la prassi degli ultimi 7 anni aveva conosciuto e che aveva ricevuto l'avallo della Corte costituzionale. È chiaro però che se il parlamentare eccepisce l'insindacabilità delle sue opinioni in giudizio (provocando - ove l'eccezione non fosse accolta - la trasmissione giudiziale degli atti alla Camera) e poi sollecita egli stesso la deliberazione parlamentare, la Camera delibererà comunque una sola volta, con ciò fornendo riscontro sia al deputato interessato che al giudice mittente (v. al riguardo i precedenti dei docc. IV-quater, nn. 60, 85, 86 e 88 approvati dall'Assemblea nella seduta del 4 febbraio 2004).
Sul merito. Il procedimento è iniziato a carico del deputato Sgarbi in seguito ad una denuncia-querela del dottor Piercamillo Davigo, il quale ha lamentato di essere stato offeso come recita il capo d'imputazione - nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» trasmessa da «Canale 5», il 26 giugno 1998. Il predetto capo d'accusa reca testualmente: «[...] perché in concorso con gli altri originari imputati, rispettivamente Sgarbi Vittorio in qualità di conduttore, Martinez quale ideatore delle scene e "spalla" del conduttore, Taormina Carlo in qualità di ospite del programma e Arfaras Elsie in qualità di persona delegata dal concessionario televisivo provato al controllo della infradetta trasmissione televisiva a diffusione nazionale [...],rendevano dichiarazioni gravemente offensive della reputazione del dott. Davigo Piercamillo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, in particolare esponendo durante la sigla un disegno raffigurante due maiali vestiti da magistrati con tocco, toga, un coltello e un grembiule sporco di sangue, e commentando ironicamente lo Sgarbi, rivolto al Martinez, "È tua la copertina? Ti volevi riferire ai magistrati di Venezia? Di qualunque altra città d'Italia? ... non c'è nessun collegamento tra la copertina di Martinez e la musica che fa: siam tre piccoli porcellin e quello che dirò io... i porci miei sono porci miei, i porci tuoi sono porci tuoi..." dichiarando poi lo Sgarbi - tra l'altro - testualmente quanto segue: "io vi suggerisco, se avete intenzione di scrivere libri, di fare prima i magistrati: se voi volete avere una recensione sul Corriere in terza pagina, voi dovete non fare il libro e basta, ma fare il magistrato, magari del pool di Milano, perché se lo fai a Forlì o a Ravenna o anche a Venezia, non ti danno neanche la quindicesima; allora dovete fare i magistrati a Milano per pubblicare un libro di cui spero godrete dei diritti d'autore e allora soltanto avrete una recensione in terza pagina", insinuando che la recensione costituisse un trattamento di favore nei confronti del magistrato milanese in ragione del suo ruolo, sul punto insistendo in maniera esplicita, con il mostrare la terza pagina del quotidiano "Corriere della Sera", proferendo le testuali parole: "Come la chiamereste voi questa pagina? io la chiamerei leccata di c... (bip). Trattasi del c... (bip) del dott. Davigo" ed aggiungendo frasi sarcastiche sulla circostanza che la recensione occupasse lo spazio di sette colonne, nonché Sgarbi, quale conduttore, e Taormina, quale ospite, offendevano l'onore ed il prestigio del medesimo dott. Davigo accreditando, durante il dialogo conduttore-ospite, che fosse stato il dott. Davigo stesso ad avere "mandato" il Maresciallo della Guardia di Finanza Scaletta Salvatore (distaccato presso la Procura della Repubblica di Milano ed alle dirette dipendenze del Sostituto Procuratore Davigo) ad interrogare il finanziere Pier Francesco Pacini Battaglia al precipuo scopo di "fargli dire" che Taormina era legato a clan camorristici e dunque al fine di "incastrarlo", in base ad una precisa metodologia che era quella di far rivelare al confidente Pacini Battaglia, attraverso l'attività di indagine di un Maresciallo della Guardia di Finanza, che l'avvocato Taormina era collegato a capi di camorra e così provocando un'indagine per reati di mafia a carico di quest'ultimo. Con l'aggravante dell'attribuzione difatti determinati».
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 4 febbraio 2004.
La collega incaricata di riferire ha proposto, conformemente a un indirizzo estensivo, propugnato dall'attuale maggioranza, ancora una volta l'insindacabilità delle affermazioni. Ancora una volta tale proposta è stata motivata sulla base di un preteso diritto del parlamentare di rivolgere invettive e censure all'operato della magistratura, per il solo fatto di essere un parlamentare e per il solo fatto che il destinatario della critica è un esponente della magistratura, giacché l'attività giurisdizionale sarebbe di per sé di pubblico interesse e dunque oggetto di possibile se non di doveroso scrutinio da parte dei membri del Parlamento.
Al di là della plausiblità di questa impostazione sul piano generale, occorre però osservare - come hanno fatto diversi componenti in occasione del dibattito - che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione prevede una garanzia della funzione e non della persona che la ricopre. Dal canto suo, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 prevede che siano insindacabili gli atti parlamentari tipici e quegli atti di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica, anche se espletati fuori delle formali sedi parlamentari, purché connesse con la funzione.
Del resto, la Corte costituzionale, investita dai ricorsi per conflitto d'attribuzione dell'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 134 della Costituzione e 37 della legge n. 87 del 1953, è sempre stata chiara sul punto. Essa ha ribadito questi concetti a partire dalla sentenza n. 289 del 1998, le cui linee si sono andate precisando a partire dalle sentenze n. 10 e 11 del 2000 in cui si è definito il concetto di nesso funzionale. Sono insindacabili gli atti tipici della funzione e quegli atti di divulgazione che, compiuti extra moenia, dei primi riproducano i contenuti in modo sostanziale. Con le sentenze n. 79 del 2002 e 219 e 379 del 2003 la Corte costituzionale ha riconosciuto che ai fini in questione l'esercizio delle funzioni si può manifestare anche attraverso atti parlamentari «atipici», come per esempio gli interventi verbalizzati in sedi parlamentari non pubbliche, le lettere di deputati ai presidenti di commissioni, eccetera. Certo è però che non è sufficiente a fondare un giudizio d'insindacabilità la mera coloritura politica delle affermazioni contestate né la sola comunanza d'argomento con tematiche trattate in Parlamento. Sicché la Camera dei deputati è rimasta soccombente nella maggioranza dei conflitti giudicati nel merito. Se sul totale dei conflitti elevati dall'autorità giudiziaria il bilancio non è sfavorevole alla Camera, ciò è dovuto solo al fatto che la Corte costituzionale ha fissato princìpi procedurali tali che spesso i ricorsi stessi sono stati dichiarati inammissibili o improcedibili, ora per mancato rispetto dei termini processuali (v. la sentenza n. 116 del 2003) ora per l'insufficiente individuazione dell'oggetto del conflitto o del petitum (v. sentenza n. 15 del 2002).
Le parole del deputato Sgarbi sono apparse a diversi componenti di un'asprezza non trascurabile e censurabili nei modi e nel contesto in cui sono state pronunciate. Esse non risultano connesse con alcun atto parlamentare e dunque con la sua funzione di deputato, giacché non sono riproduttive dei contenuti di alcuna formale esplicazione dell'esercizio del suo mandato. Tanto più che il deputato Sgarbi parlava nel corso di una trasmissione televisiva di cui era il conduttore, legato alla rete televisiva da un contratto retribuito. Ma c'è dell'altro.
L'eccessiva latitudine applicativa dell'insindacabilità parlamentare praticata dalle Camere oggi non riceve più solo sanzioni interne all'ordinamento italiano (da parte della Corte costituzionale) ma riporta severe censure anche in sede internazionale. È noto infatti che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con una sentenza, resa all'unanimità nel caso Cordova vs Italia n. 2, depositata il 30 gennaio 2003, ha esaminato i seguenti fatti: il deputato Sgarbi aveva rivolto espressioni nei confronti del dottor Cordova nel corso di un comizio («lo chiamano mastino e io ho detto che ha una faccia da caratterista, d'attore, tanto che potrebbe fare sia il poliziotto che il cane del poliziotto. [...]. Vaff..., Cordova, vaff...»). Nel 1997, la Camera aveva deliberato l'insindacabilità dei fatti e i giudici procedenti non avevano elevato conflitto d'attribuzioni. Vistesi precluse le vie della tutela giurisdizionale in Italia, il dottor Cordova ha ritenuto di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La sentenza non si pronuncia sulla questione generale della compatibilità con la Convenzione europea delle modalità applicative nell'ordinamento italiano della regola dell'insindacabilità, ed in particolare del meccanismo in virtù del quale compete alla stessa Camera di appartenenza del parlamentare pronunciarsi sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, salvo il ricorso dell'autorità giudiziaria alla Corte costituzionale. La Corte si è limitata viceversa a valutare in ciascun caso concreto l'eventuale contrasto con l'articolo 6 della Convenzione, ravvisandolo nel caso in esame. Il ragionamento della Corte muove dalla constatazione che l'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari può comportare una limitazione del diritto di accesso a un tribunale per un equo processo. Essa tuttavia ha argomentato che tale limitazione non può in astratto dirsi incompatibile con la Convenzione se in concreto la compressione del diritto si rivela proporzionata ai fini per i quali l'ordinamento nazionale la prevede (in questo caso: la garanzia che la funzione parlamentare sia esercitata in modo libero da condizionamenti). Ciò a maggior ragione quando la limitazione del diritto di accesso alle corti è volta a permettere ai membri eletti dal popolo di esprimersi quanto più liberamente. La proporzione della compressione del diritto di cui all'articolo 6 della Convenzione (e dunque il bilanciamento tra il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e il diritto alla reputazione e al decoro personale), secondo la Corte deve essere riscontrata in relazione alle circostanze particolari del fatto concreto. Nel caso in questione - ha sostenuto la Corte - il giudizio sulla proporzione deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, giacché manca tra i fatti di causa e l'attività parlamentare un legame visibile e poiché il giudizio sull'insindacabilità è svolto in prima battuta da un organo politico. Alla luce di tale rigoroso parametro, la Corte ha ritenuto che la decisione giudiziale di non elevare il conflitto avesse comportato un sacrificio sproporzionato per il diritto del dottor Cordova a un'equa tutela giurisdizionale. Sicché la Corte ha ritenuto sussistente la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 6 della Convenzione e lo ha condannato, offrendo tra l'altro all'interpretazione data all'articolo 68, primo comma, della Costituzione dalla Corte costituzionale italiana una sponda di considerevole forza.
Per questi motivi, a parità di voti, è stata respinta la proposta d'insindacabilità avanzata alla Giunta e ne deriva che questa propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento non costituiscono un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari.
Valter BIELLI, relatore.
Frontespizio |