Doc. IV-ter, n. 3-A




Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dalla I sezione penale della corte d'appello di Brescia ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, concernente un procedimento penale pendente nei confronti di Tiziana PARENTI, deputato nella XIII legislatura (proc. n. 117/03 PM) e pervenuta alla Camera il 22 luglio 2003.
Il procedimento è iniziato a carico dell'on. Parenti in seguito ad una denuncia-querela dell'avvocato Giuseppe Lucibello, il quale ha lamentato di essere stato offeso - come recita il capo d'imputazione - nel corso della trasmissione televisiva «Moby Dick» trasmessa da «ItaliaUno», il 6 dicembre 1996. A parere del Lucibello, la Parenti avrebbe offeso la sua reputazione, nel suddetto contesto, asserendo con riferimento alle sue qualità personali e capacità professionali che: «neppure per una causa per incidente stradale mi farei difendere dal Lucibello, ma un Pacini Battaglia davvero si sarebbe fatto difendere da un Lucibello?», e ancora affermando testualmente - rivolta al conduttore della trasmissione -: «ora, lei l'ha visto un Lucibello? Abbia pazienza Santoro... Ma abbia pazienza!... Ha visto un Lucibello, nel senso di come parla, di come ragiona... Del personaggio che è?... Santoro ma le vogliamo dire, almeno, le note caratteristiche delle persone?»
Per tali frasi Tiziana Parenti è stata già condannata in primo grado con sentenza del tribunale di Brescia del 22 aprile 2002.
La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 29 e 30 luglio 2003, anche ascoltando l'interessata.
Dall'esame è risultato che le dichiarazioni rese sull'avvocato Lucibello del foro di Milano non sono propriamente lusinghiere e tuttavia neanche particolarmente pesanti nei toni. L'onorevole Parenti dubita che il livello professionale del Lucibello fosse compatibile con le necessità consulenziali e difensive di uno spregiudicato e abile operatore della finanza qual era Francesco Pacini Battaglia, inserendo questi apprezzamenti nell'ambito della polemica sulla attività dei magistrati di Milano, in particolare di Antonio Di Pietro, allora magistrato a Milano e ministro al tempo della trasmissione televisiva qui in questione. In buona sostanza, secondo Tiziana Parenti, l'avvocato Lucibello non era idoneo a trattare la posizione di un indagato del rilievo del Pacini Battaglia. Il sottinteso era che - essendo il Lucibello amico di Di Pietro - quell'incarico difensivo stava a coprire altro.
Per come la Giunta è venuta consolidando il proprio orientamento in questa legislatura, appare che il fatto possa agevolmente essere ricondotto a un quadro di commento politico e di critica giudiziaria su vicende di larga risonanza mediatica, in cui i parlamentari sono assai spesso protagonisti, sia dentro le aule parlamentari che fuori.
A questo proposito, la connessione funzionale della vicenda in esame con l'attività propria dell'allora deputato Tiziana Parenti, richiesta dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, viene supportata da una interpellanza presentata il 26 settembre 1996, nella quale la Parenti stessa anticipa a grandi linee le polemiche con gli interlocutori ribadite poi nella trasmissione televisiva.
Nell'interpellanza n. 206 della XIII legislatura, infatti, l'onorevole Parenti chiedeva al ministro della giustizia di avviare un'ispezione presso gli uffici giudiziari di Milano per accertare le vicende legate alle intercettazioni telefoniche rese note a carico del Pacini Battaglia, secondo un'interpretazione data alle quali egli avrebbe «pagato per uscire dall'inchiesta». In pratica, l'onorevole Parenti ventilava l'ipotesi di una sorta di accordo tra la procura di Milano (o per lo meno tra il dottor Di Pietro) e il Pacini Battaglia per garantire a questi conseguenze indolori dopo l'inchiesta a patto che egli facesse i nomi di altre personalità asseritamente corrotte. In questo patto, l'avv. Lucibello - ben lungi dall'essere il difensore in senso proprio del Pacini Battaglia - sarebbe stato in realtà un intermediario. Vale al riguardo la pena di riportare testualmente la parte conclusiva dell'atto: «[per sapere, premesso che:...] la sua [del Pacini Battaglia, n.d.r.] "collaborazione" è stata meramente strumentale e rivolta esclusivamente a rendere dichiarazioni tese a limitare i danni (pag. 8 dell'ordinanza in data 14 settembre 1996);
dagli elementi sopra indicati emerge il grave sospetto che tra i magistrati "corrotti" dall'organizzazione politico-criminale facente capo al Pacini Battaglia vi possano essere anche appartenenti alla procura della Repubblica di Milano;
tale sospetto sembra confermato dalle espressioni inequivoche del Pacini Battaglia, pronunciate peraltro nel corso di colloqui riservati e nella piena convinzione di non essere ascoltato;
in particolare, le allusioni esplicite a pagamenti (
"io sono uscito da Tangentopoli perché si è pagato"), ad archiviazioni ("mi sono fatto archivià una pratica a Milano ieri"), a collusioni ("... sono difeso dal pool"), e alla conoscenza di segreti compromettenti ("... qualche cosina so di loro pool"), lasciano ritenere che l'influenza di Pacini Battaglia sul pool di inquirenti milanesi sia stata tale da impedire che le indagini milanesi, come quelle romane, potessero identificare le gravi responsabilità di Pacini Battaglia o dei suoi "amici";
peraltro dall'interrogatorio ai pubblici ministeri di Brescia in data 31 ottobre 1995 emerge che a Pacini Battaglia fu consigliato come difensore l'avvocato Lucibello;
fu instaurata una lunga trattativa, attraverso lo stesso Lucibello, tra il pool di Milano, e in particolare il suo più eminente esponente, e il Pacini Battaglia in Svizzera per evitare l'arresto;
questa procedura, a quanto risulta agli interpellanti, sarebbe stata seguita per altri indagati eccellenti dal pool di Milano;
l'avvocato Lucibello, di cui è nota la stretta amicizia con il dottor Di Pietro, è stato in prima persona o attraverso altri legali "graditi" al pool di Milano, il difensore della maggior parte degli indagati di maggior rilievo;
il controllo esercitato sul pool milanese dalla lobby politico-affaristica facente capo al Pacini Battaglia, attraverso forme subdole e striscianti di corruzione, appare essersi esteso sino ai vertici del pool milanese: si consideri il riferimento esplicito da parte del Pacini allo stesso Borrelli, formulato, nel corso di una conversazione, al fine di sottolineare la pericolosità di un pubblico ministero che potrebbe agire all'insaputa del capo della procura, implicitamente quindi significando che se invece tale pubblico ministero non si sottraesse alla sorveglianza del suo capo, non vi sarebbero problemi di alcun genere -:
una volta esperiti i doverosi accertamenti, se i fatti esposti corrispondano al vero, e se sull'intera vicenda si intenda comunque disporre un'inchiesta, o subordinatamente un'ispezione, al fine di chiarire episodi che, così come risultano attualmente, appaiono di una gravità che non ha precedenti nella storia giudiziaria del paese, anche al fine di evitare intromissioni, interventi o avocazioni nell'indagine condotta dai magistrati della Spezia da parte di magistrati della procura della Repubblica di Milano, i quali potrebbero agire strumentalmente addirittura al fine di coprire eventuali personali responsabilità in indagini giudiziarie condotte in modo macroscopicamente "superficiale" e "selettivo", almeno nei casi concernenti la posizione Pacini Battaglia o di persone a questo legate. (2-00206)».

Orbene, è parso alla Giunta che - sia pure con forme verbali più adeguate alla sede televisiva che non a quella parlamentare - vi sia una sostanziale corrispondenza di contenuti tra quanto affermato nell'interpellanza del settembre 1996 e la successiva trasmissione televisiva.
Per tali motivi, all'unanimità, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento rientrano in opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Riccardo VILLARI, relatore.


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