Doc. IV-quater, n. 125





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione avanzata in data 13 gennaio 2006 dal deputato Maria Burani Procaccini concernente un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma. Il procedimento trae origine da una citazione notificata dal professor Severino Antinori.
L'onorevole Burani Procaccini è intervenuta a seguito di un incontro tenuto il 9 marzo 2001 dal professor Severino Antinori presso l'Università La Sapienza di Roma per illustrare i risultati e lo stadio delle ricerche da lui svolte.
Per come risulta dalla citazione civile, l'onorevole Burani Procaccini ha affermato, in un articolo a sua firma comparso sul quotidiano Il Messaggero del 10 marzo 2001, che: «[...] Non è e non può essere mai strumento pubblicitario per far conoscere al mondo l'esistenza di questo o quel personaggio che di scienza s'ammanta ma che in realtà usa tutti gli strumenti della tecnica messi a disposizione dalla scienza del 2000 per fare business.». Un business in cui lo scienziato di turno non si sa se è più un venditore di creme sbiancanti alle povere ragazze del Niger o una sorta di Mago Othelma che spalanca al prossimo la porta dei desideri. [...] Ed ecco che il poliedrico e fantasmagorico professor Antinori che facendosi eco dal Kentucky all'Ungheria, va annunciando a destra e a manca che è pronto a clonare generi umani e non lo fa per piacer suo, ma per dare figli a Dio in aiuto di povere coppie sterili, "interpretando il crescete e moltiplicatevi" di biblica memoria più alla lettera di quando lo stesso Padreterno aveva pensato».
La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 24 gennaio, procedendo all'audizione dell'onorevole Burani Procaccini, e del 1o febbraio 2006.
Nella sua audizione, l'onorevole Burani Procaccini ha fatto presente che nella XIII legislatura, tempo in cui ha scritto l'articolo per Il Messaggero, ella era segretaria di Presidenza della Camera dei deputati e componente la Commissione XII - Affari sociali, oltre che membro della Consulta per i problemi etici e religiosi di Forza Italia.
In qualità di deputata aveva anche sottoscritto una proposta di legge (la n. 1140) che poi era stata abbinata all'A.C. 414 in materia di procreazione assistita. Sebbene nel testo presentato dall'onorevole Burani Procaccini non figuravano espressi riferimenti al problema della clonazione, durante l'esame in Commissione la deputata interessata cofirmò un emendamento dell'onorevole Alfredo Mantovano (il 15.4) che fu presentato e discusso nella seduta del 20 novembre 1997 volto a vietare la clonazione sperimentale di gameti, embrioni, tessuti e cellule embrionali e fetali. Si ritiene utile riportare in allegato il testo dell'emendamento. Occorre anche osservare che l'onorevole Burani Procaccini partecipò intensamente alla discussione in Assemblea tra il luglio 1998 e il maggio 1999.
La Giunta ha pertanto ritenuto che, prescindendo da qualsiasi opinione di merito sulla materia, la quale com'è noto ha fatto registrare nella scorsa e nell'attuale legislatura sensibilità assai diverse nel Parlamento e nel Paese, le dichiarazioni della deputata interessata non fuoriescano dall'ambito della normale critica politica e comunque sono saldamente ancorate ai contenuti dell'esercizio delle sue funzioni parlamentari.
Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Vincenzo SINISCALCHI, relatore


ALLEGATO

Testo dell'emendamento 15.4 - A.C. 414 e abbinate - XIII legislatura
Esame in Commissione XII - Affari sociali Seduta del 20 novembre 1997.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Tutela dell'embrione).

1. Per embrione s'intende la cellula uovo fecondata, a partire dalla penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo.
2. Sono vietate le sperimentazioni sull'embrione che non siano direttamente finalizzate alla tutela della salute e della vita dell'embrione stesso. A tal fine è vietata ogni forma di selezione, sperimentazione, manipolazione genetica, clonazione, fissione gemellare, sfruttamento commerciale o industriale di gameti, embrioni, tessuti e cellule embrionali e fetali.
3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la riproduzione di più embrioni di quanti siano trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.
4. A tal fine la crioconservazione di embrioni è consentita solo nel caso, non precedentemente previsto, in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero.
5. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.
15. 4.Mantovano, Burani Procaccini, Giacalone, Porcu, Scantamburlo.


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