Onorevoli Colleghi! - A nome della minoranza della Giunta riferisco su una richiesta di deliberazione avanzata in data 6 ottobre 2005 dall'on. Gustavo SELVA nell'ambito del procedimento penale n. 13010/05 pendente presso il tribunale di Roma.
La querela che dà origine al procedimento è stata sporta dalla dottoressa Mariaclementina Forleo, magistrato addetto alle funzioni di giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano. Come ampiamente noto, la dottoressa Forleo si è resa evidente alle cronache nazionali per avere in data 24 gennaio 2005 emanato una sentenza nella quale - all'esito del giudizio abbreviato celebrato a carico di cinque imputati accusati di violazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), di ricettazione e di associazione con finalità di terrorismo - ha ritenuto di non ravvisare la sussistenza di quest'ultimo reato.
I motivi che hanno portato la dottoressa Forleo a escludere nei confronti di alcuni degli imputati l'ipotesi di associazione con finalità di terrorismo stanno nell'aver costei distinto la nozione di «terrorismo» da quella di «resistenza» o di «guerriglia». Avendo ritenuto sussistere la seconda e la terza e non la prima nel caso di specie, attinente alla situazione irachena, il magistrato ha pronunciato una sentenza di assoluzione. Successivamente il ministro dell'interno, on. Pisanu, ha disposto l'espulsione di uno degli imputati, Mohamed Daki, ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 286 del 1998. Peraltro, essendo il Daki sottoposto a procedimento penale, per l'esecuzione dell'espulsione occorreva il «nulla osta», che però la dottoressa Forleo non ha concesso.
L'on. Selva viene querelato dalla dottoressa Mariaclementina Forleo per avere inserito alcuni periodi a lei riferiti in un suo articolo pubblicato sul Secolo d'Italia il 26 gennaio 2005 dal titolo Quei magistrati con la kefiah che scambiano vittime e assassini.
Sentito nel corso dell'esame presso la Giunta in data 26 ottobre 2005, l'on. Gustavo Selva ha sostenuto di essere stato querelato dalla dottoressa Mariaclementina Forleo per opinioni che egli ha pretesamente espresso nella doppia veste di commentatore politico e parlamentare, qualità entrambe che gli dovrebbero garantire l'immunità. Nell'articolo oggetto del procedimento egli aveva criticato i concetti - che il magistrato aveva espresso nella sua sentenza - di «popolo oppresso» e di «guerriglia», i quali non gli sembravano e non gli sembrano attagliarsi alla situazione irachena. Ha inoltre affermato di aver volutamente enfatizzato gli effetti estremi dell'impostazione della dottoressa Forleo a scopi di critica politica. Tant'è vero che nel suo articolo ha scritto testualmente: «Anche in questa occasione la mia può apparire una forzatura polemica, ma in presenza di avvenimenti tanto violenti mi semba che la chiarezza debba prevalere sul detto e [il] non detto».
In tale articolo, da un lato, l'on. Selva ha inteso ricordare il sacrificio del maresciallo dell'esercito Simone Cola, morto per un incidente all'elicottero su cui viaggiava in Iraq; e dall'altro ha ritenuto di criticare quei capi di governo che non partecipano allo sforzo militare a fianco degli Stati Uniti e del Regno Unito.
In tale contesto di confronto tra visioni e scelte politiche opposte l'on. Selva ha criticato anche la pronuncia del giudice Forleo in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio di un cittadino marocchino anche per il reato di associazione con finalità di terrorismo.
Come è noto, anche a questa Assemblea per via delle analoghe richieste d'insindacabilità avanzate dai deputati Di Luca e Cicchitto, la predetta dottoressa Forleo aveva ritenuto che la guerriglia in Iraq non potesse definirsi ai fini dell'articolo 270-bis del codice penale «terrorismo». È noto altresì che tale pronuncia ha sollevato diffuse perplessità alle quali l'on. Selva si è associato anche in qualità di attento e autodefinitosi qualificato osservatore delle vicende internazionali.
Nell'affermazione per cui il giudice Forleo avrebbe scambiato vittime con assassini e che ella sarebbe un giudice con la kefiah non si vedono francamente elementi di connessione con il mandato parlamentare. L'on. Selva non ha presentato sull'argomento interrogazioni parlamentari; non vi è intervenuto in Assemblea né nella Commissione esteri, che pure presiede. L'articolo non appare particolarmente informato, giacché la pronuncia della dottoressa Forleo (la si può leggere in Cassazione penale, 2005, pp. 3114 e ss.) è infatti piuttosto articolata e ben argomentata, anche se non pretende di riscuotere unanimi consensi. Né si può trascurare che nel dicembre 2005 la corte d'assise d'appello di Milano, presieduta da Santo Belfiore, ha confermato in toto la pronuncia della Forleo, facendo giustizia della volgare canea scatenata nei suoi confronti, in omaggio al consueto garantismo a corrente alternata che caratterizza questo centro-destra. Né si può tacere in questa sede che una allegra deliberazione d'insindacabilità che si volesse concedere al collega Selva si infrangerebhe inevitabilmente sugli scogli del conflitto d'attribuzioni, che sarebbe elevato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione e vinto dall'autorità giudiziaria in virtù della costante giurisprudenza costituzionale (vedi, da ultimo, le sentenze nn. 347 e 348 del 2004 e 28, 146, 164 e 176 del 2005).
Ancora una volta, peraltro, va ricordata altresì la giurisprudenza ormai consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale nei casi Cordova 1 e 2 del 2003, De Jorio del 2004 e, da ultimo Ielo del 2005, ha condannato lo Stato italiano per denegata giustizia a un cittadino (in violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti) in ragione del divieto di accesso a un giudice a seguito di deliberazioni d'insindacabilità non ancorate al dettato costituzionale.
Per questi motivi, invito l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta di deliberare nel senso che i fatti concerno espressioni inerenti all'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
GIOVANNI KESSLER,
relatore per la minoranza.
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